§ 76.4.39 - Legge 14 agosto 1971, n. 736.
Disposizioni particolari concernenti talune categorie di personale ad ordinamento speciale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:14/08/1971
Numero:736


Sommario
Art. 1.      Gli impiegati con la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo B possono anche essere preposti, a domanda o di ufficio, alla dirigenza di uffici locali di gruppo A.
Art. 2.      Sono abrogati il terzo comma dell'art. 50, il secondo comma dell'art. 53 e l'ultimo comma dell'art. 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. [...]
Art. 3.      Nei casi di variazione di classifica degli uffici locali, in dipendenza della ristrutturazione degli organici apportata dalla tabella XXII dell'art. 119 del decreto del Presidente della [...]
Art. 4.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 si applicano anche ai concorsi per posti di direttore di ufficio locale di gruppo A banditi successivamente al 7 gennaio 1971 e fino [...]
Art. 5.      I quadri di corrispondenza stabiliti dall'articolo 118 per le tabelle XIX, XX e XXI, dall'articolo 121 per la tabella XXIV, e dall'articolo 128 per le tabelle XIV e XV del decreto del Presidente [...]
Art. 6.      Gli impiegati, dipendenti dalle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 [...]
Art. 7.      Le tabelle organiche VIII dell'art. 114, XI, XII e XIII dell'art. 115, IV dell'art. 124 e X dell'art. 125 del decreto dei Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono sostituite [...]
Art. 8.      Il disposto di cui all'art. 149, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si applica anche alle promozioni conferite, nella prima applicazione della [...]
Art. 9.      Alla fine del terzultimo comma dell'art. 120 e del penultimo comma dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si intendono aggiunte le parole "fermo [...]
Art. 10.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 2.500 milioni per l'anno 1970 e in lire 5.100 milioni [...]


§ 76.4.39 - Legge 14 agosto 1971, n. 736.

Disposizioni particolari concernenti talune categorie di personale ad ordinamento speciale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 11 settembre 1971, n. 229).

 

     Art. 1.

     Gli impiegati con la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo B possono anche essere preposti, a domanda o di ufficio, alla dirigenza di uffici locali di gruppo A.

     Gli impiegati predetti promossi alla qualifica superiore possono continuare a dirigere uffici locali di gruppo B.

     Per i trasferimenti negli uffici locali di gruppo A, a norma dell'art. 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, hanno la precedenza assoluta i direttori di ufficio locale di corrispondente qualifica rispetto a quelli della qualifica inferiore.

     La disposizione di cui all'art. 6 della legge 12 marzo 1968, n. 259, è abrogata limitatamente ai direttori di ufficio locale di gruppo B.

 

          Art. 2.

     Sono abrogati il terzo comma dell'art. 50, il secondo comma dell'art. 53 e l'ultimo comma dell'art. 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

     Nei concorsi per posti di direttore di ufficio locale di gruppo C il decreto ministeriale, con il quale viene approvata la graduatoria di merito, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle poste e delle telecomunicazioni unitamente all'elenco delle sedi disponibili che potranno comprendere anche uffici locali di gruppo B, fermo restando che il numero complessivo delle sedi elencate deve corrispondere a quello dei posti messi a concorso.

     Per la partecipazione ai concorsi per posti di direttore di ufficio locale di gruppo A, per il loro svolgimento e definizione, si applicano le norme contenute nell'art. 50 del richiamato testo unico, quale risulta modificato dal primo comma del presente articolo, e nell'art. 53 dello stesso testo unico limitatamente al primo comma. Le nomine alla qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo A sono disposte con decreto ministeriale.

 

          Art. 3.

     Nei casi di variazione di classifica degli uffici locali, in dipendenza della ristrutturazione degli organici apportata dalla tabella XXII dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i direttori inquadrati in sede di prima applicazione del decreto presidenziale predetto nelle qualifiche previste nella tabella stessa possono, a domanda, continuare a dirigere gli uffici ai quali erano assegnati anche se classificati in gruppi diversi da quelli della qualifica rivestita, purché anche a seguito della nuova qualifica ad essi debbano essere preposti direttori appartenenti alla tabella XXII.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 si applicano anche ai concorsi per posti di direttore di ufficio locale di gruppo A banditi successivamente al 7 gennaio 1971 e fino all'entrata in vigore della presente legge, ancorché già definiti, ferma restando l'esclusione dalla promozione di coloro che non hanno ottenuto la assegnazione della sede per non aver inoltrato l'elenco preferenziale delle sedi o per aver limitato la preferenza a sedi assegnate a concorrenti che li precedono in graduatoria.

 

          Art. 5.

     I quadri di corrispondenza stabiliti dall'articolo 118 per le tabelle XIX, XX e XXI, dall'articolo 121 per la tabella XXIV, e dall'articolo 128 per le tabelle XIV e XV del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, devono intendersi, a tutti gli effetti, rettificati come segue:

     Qualifiche di inquadramento

     Tabella XIX

     Sorvegliante capo ed assimilati.

     Portalettere ed assimilati.

     Fattorino ed assimilati.

     Tabella XX

     Sorvegliante capo di linea o impianto e apparecchiatore capo.

     Guardafili principale e apparecchiatore principale.

     Guardafili e apparecchiatore.

     Tabella XXI

     Sorvegliante capo trasporti e scambi.

     Conducente principale e scambista principale.

     Conducente e scambista.

     Tabella XXIV

     Portalettere superiore ed assimilate.

     Portalettere ed assimilate.

     Fattorino ed assimilate.

     Tabella XIV

     Sorvegliante capo e smistatore capo.

     Smistatore principale ed assimilate.

     Smistatore ed assimilate.

     Tabella XV

     Sorvegliante capo trasporti.

     Conducente principale, apparecchiatore principale ed assimilate.

     Conducente, apparecchiatore ed assimilate.

     Qualifiche di provenienza

     (Allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27).

     Tabella S

     Agente di esercizio superiore.

     Agente di esercizio di 1ª e 2ª classe.

     Agente di esercizio di 3ª classe e fattorino.

     Tabella T

     Agente tecnico superiore.

     Agente tecnico di 1ª e 2ª classe.

     Agente tecnico di 3ª classe e allievo agente tecnico.

     Tabella U

     Agente tecnico superiore.

     Agente tecnico di 1ª e 2ª classe.

     Agente tecnico di 3ª classe e allievo agente tecnico.

     (Allegato II alla legge 11 febbraio 1970, n. 27).

     Tabella C

     Agente superiore.

     Agente di 1ª e 2ª classe.

     Agente di 3ª classe e fattorino.

     (Allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27).

     Tabella N

     Agente telefonico superiore.

     Agente telefonico di 1ª e 2ª classe.

     Agente telefonico di 3ª classe e allievo agente telefonico.

     Tabella P

     Agente tecnico superiore.

     Agente tecnico di 1ª e 2ª classe.

     Agente tecnico di 3ª classe e allievo agente tecnico.

 

          Art. 6.

     Gli impiegati, dipendenti dalle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, rivestivano una delle qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente di stipendio 210, sono ammessi agli scrutini per la promozione a sorvegliante capo o qualifiche equiparate al compimento dell'anzianità prevista dal quarto comma dell'art. 130 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 o, se più favorevole, al compimento di cinque anni di effettivo servizio prestato complessivamente nelle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 210 e 190.

     I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di sorvegliante capo o equiparate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, saranno riservati agli impiegati di cui al precedente comma.

     Il terzo ed ultimo comma dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono sostituiti dai seguenti:

     "Gli impiegati provenienti dalle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 284 e 240 della carriera di concetto, all'ex coefficiente 211 della carriera esecutiva ed all'ex coefficiente 170 della carriera ausiliaria conservano, nelle rispettive qualifiche di inquadramento, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nella qualifica di provenienza ed in quelle inferiori dello stesso ruolo. L'attribuzione della classe di stipendio è regolata dalle norme concernenti il trattamento economico".

     "L'inquadramento nella qualifica intermedia previsto dall'art. 118 per i ruoli organici di cui alle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI, dall'art. 121 per i ruoli organici di cui alle tabelle XXIII e XXIV e dall'art. 128 per i ruoli organici di cui alle tabelle XII, XIII, VI, XIV e XV è disposto, occorrendo, in soprannumero. In corrispondenza di tale soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico".

 

          Art. 7.

     Le tabelle organiche VIII dell'art. 114, XI, XII e XIII dell'art. 115, IV dell'art. 124 e X dell'art. 125 del decreto dei Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono sostituite dalle tabelle organiche di cui agli allegati A e B della presente legge.

 

          Art. 8.

     Il disposto di cui all'art. 149, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si applica anche alle promozioni conferite, nella prima applicazione della presente legge, al personale appartenente alle tabelle organiche di cui agli allegati A e B limitatamente ai nuovi posti disponibili con effetto dal 1° gennaio 1971.

 

          Art. 9.

     Alla fine del terzultimo comma dell'art. 120 e del penultimo comma dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si intendono aggiunte le parole "fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42".

 

          Art. 10.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 2.500 milioni per l'anno 1970 e in lire 5.100 milioni per l'anno 1971 e, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in lire 28 milioni per l'anno 1970 e in lire 280 milioni per l'anno 1971.

     L'onere di complessive lire 7.600 milioni a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativo agli anni 1970 e 1971, sarà portato in aumento al disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1971 ed alla sua copertura si provvederà con le operazioni di prestito di cui all'art. 82 della legge 30 aprile 1971, n. 206.

     L'onere di complessive lire 308 milioni a carico della Azienda di Stato per i servizi telefonici, relativo agli anni 1970 e 1971, sarà fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 197 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda stessa per l'anno finanziario 1971.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Allegati

     (Omissis).