§ 76.4.7 - D.Lgs.C.P.S. 21 settembre 1947, n. 1088 .
Concessione di un assegno temporaneo di carovita ai ricevitori postali telegrafici in quiescenza ed altri provvedimenti riguardanti il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:21/09/1947
Numero:1088


Sommario
Art. 1.      Ai ricevitori postali telegrafici in quiescenza, aventi diritto ai sussidi mensili previsti dall'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, raddoppiati ai sensi del decreto legislativo [...]
Art. 2.      I contributi mensili da versarsi all'Istituto cauzioni e quiescenza da tutti i ricevitori postali telegrafici a norma dell'art. 24 lettera a), della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, modificato [...]
Art. 3.      L'art. 4 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      L'art. 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      I contributi a carico del personale delle ricevitorie indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 4, possono essere modificati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni d'intesa [...]
Art. 6.      Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1947.


§ 76.4.7 - D.Lgs.C.P.S. 21 settembre 1947, n. 1088 [1].

Concessione di un assegno temporaneo di carovita ai ricevitori postali telegrafici in quiescenza ed altri provvedimenti riguardanti il personale delle ricevitorie postali telegrafiche.

(G.U. 18 ottobre 1947, n. 240).

 

     Art. 1.

     Ai ricevitori postali telegrafici in quiescenza, aventi diritto ai sussidi mensili previsti dall'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, raddoppiati ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 4 maggio 1946, numero 591, l'Istituto "Cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali telegrafici" corrisponde, in aggiunta ai sussidi anzidetti, un assegno temporaneo mensile di carovita nella misura di lire milleduecento.

     Nei casi in cui il sussidio mensile è concesso, ai sensi del citato art. 22, a favore dei ricevitori in misura ridotta, o nei casi in cui il sussidio stesso è concesso a favore degli aventi diritto dei ricevitori, l'assegno di cui al precedente comma è attribuito in misura ridotta proporzionalmente all'aliquota adottata nella liquidazione del sussidio.

 

          Art. 2.

     I contributi mensili da versarsi all'Istituto cauzioni e quiescenza da tutti i ricevitori postali telegrafici a norma dell'art. 24 lettera a), della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, modificato col decreto legislativo Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591, sono fissati nella misura di lire duecento per i ricevitori di prima classe, di lire centocinquanta per i ricevitori di seconda classe e di lire centotrenta per i ricevitori di terza classe.

     I contributi a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui alle lettere b) e c) dello stesso art. 24, sono fissati, rispettivamente in lire dodici milioni e lire novecentomila.

 

          Art. 3.

     L'art. 4 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591, è sostituito dal seguente:

     "Sono inscritti alle gestioni per l'educazione ed istruzione degli orfani e per le colonie estive tutti i ricevitori e gerenti postali-telegrafici e gli agenti rurali effettivi.

     I contributi mensili da versarsi all'Istituto sono fissati nella misura di lire cinquanta per i ricevitori o gerenti di prima classe; lire quarantacinque per i ricevitori e gerenti di seconda classe; lire trenta per i ricevitori e gerenti di terza classe; lire venticinque per gli agenti rurali effettivi".

 

          Art. 4.

     L'art. 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591, è sostituito dal seguente:

     "Sono inscritti alla gestione sussidi tutti gli agenti rurali effettivi.

     Il contributo mensile da essi dovuto all'Istituto è fissato in lire venticinque.

     Il contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 330, comma terzo, del Codice postale e delle telecomunicazioni è fissato in lire un milione.

     Il sussidio mensile da corrispondersi dopo il trentesimo giorno d'assenza per malattia è fissato nella misura corrispondente alla metà del trattamento mensile spettante all'agente, risultante dalla retribuzione e dall'indennità di carovita".

 

          Art. 5.

     I contributi a carico del personale delle ricevitorie indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 4, possono essere modificati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni d'intesa col Ministro per il tesoro, su proposta del presidente dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali telegrafici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo.

 

          Art. 6.

     Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1947.


[1] Decreto così rettificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561.