§ 76.3.b - Legge 12 ottobre 1966, n. 864.
Modifiche all'art. 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'Amministrazione postale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.3 organizzazione
Data:12/10/1966
Numero:864


Sommario
Art. unico.      All'art. 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono inseriti, fra il secondo e terzo comma, i seguenti tre commi


§ 76.3.b - Legge 12 ottobre 1966, n. 864. [1]

Modifiche all'art. 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, relativo ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale dell'Amministrazione postale.

(G.U. 25 ottobre 1966, n. 266).

 

 

     Art. unico.

     All'art. 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono inseriti, fra il secondo e terzo comma, i seguenti tre commi:

     "Ai fini del raggiungimento del minimo di anzianità previsto dal primo comma per la partecipazione ai concorsi alla qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C è utile il servizio prestato con la qualifica di titolare di agenzia e di supplente ed ufficiale dell'Albo nazionale anteriormente al 1° aprile 1963, nonchè quello prestato, a decorrere da tale data, con la qualifica di ufficiale di 1ª, 2ª e 3ª classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, nel limite massimo stabilito dall'art. 176, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Agli stessi fini previsti dal precedente comma è altresì utile il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, nei reparti combattenti, che è valutato per intero come servizio civile di ruolo ed è cumulabile con quello valutato ai sensi del precedente comma; in ogni caso, per la partecipazione ai concorsi di cui al primo comma, è richiesta, oltre al possesso della qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo D, una permanenza minima di quattro anni di effettivo servizio nelle qualifiche di direttore di ufficio locale e di primo ufficiale.

     Nell'anzianità di servizio con qualifica di direttore di ufficio locale, richiesto dal primo comma, ai direttori di ufficio locale di gruppo D è anche computato per intero il servizio prestato con qualifica di primo ufficiale".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.