§ 17.3.127 - Legge 6 gennaio 1983, n. 5.
Norme per il riscatto delle case assegnate alle famiglie rimaste senza tetto in seguito all'alluvione del 4 novembre 1966 a Firenze.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:06/01/1983
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Gli alloggi acquistati dallo Stato nel territorio del comune di Firenze, in applicazione della normativa a favore dei territori colpiti dalle alluvioni dell'autunno [...]
Art. 2.      Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui al precedente articolo debbono essere presentate all'intendente di finanza di Firenze, entro il [...]
Art. 3.      Ferme restando le altre condizioni di cui all'art. 1, qualora i richiedenti risultino morosi o comunque in ritardo nel pagamento delle somme dai medesimi dovute [...]
Art. 4.      L'intendente di finanza si pronuncia separatamente su ogni domanda di cessione in proprietà, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'attestato del sindaco del comune [...]
Art. 5.      Il prezzo di cessione degli alloggi viene determinato secondo i criteri dell'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, come modificato dall'art. 52 della legge 5 agosto [...]
Art. 6.      Dalla data di accoglimento della domanda di cui all'art. 2 e fino al trasferimento dell'alloggio in proprietà del richiedente, quest'ultimo è tenuto a corrispondere [...]
Art. 7.      Per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l'intero prezzo, l'alloggio acquistato [...]


§ 17.3.127 - Legge 6 gennaio 1983, n. 5.

Norme per il riscatto delle case assegnate alle famiglie rimaste senza tetto in seguito all'alluvione del 4 novembre 1966 a Firenze.

(G.U. 12 gennaio 1983, n. 10)

 

 

     Art. 1.

     Gli alloggi acquistati dallo Stato nel territorio del comune di Firenze, in applicazione della normativa a favore dei territori colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1966, sono ceduti in proprietà, su richiesta degli interessati, a coloro che ne abbiano avuto la formale assegnazione, anche provvisoria, con atto deliberativo della amministrazione comunale di Firenze.

     E' condizione per la cessione che il richiedente abbia nell'alloggio oggetto di assegnazione la propria effettiva e stabile dimora alla data di entrata in vigore della presente legge e che nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti proprietario, nel comune di Firenze o nei comuni contermini, di altro immobile idoneo alle esigenze abitative del nucleo stesso.

     All'assegnatario è equiparato, agli effetti della presente legge, chi sia ad esso subentrato nella disponibilità dell'alloggio, per successione, per separazione legale o scioglimento del matrimonio.

 

          Art. 2.

     Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui al precedente articolo debbono essere presentate all'intendente di finanza di Firenze, entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Copia della domanda è contestualmente inviata, a cura del richiedente, al sindaco del comune di Firenze.

 

          Art. 3.

     Ferme restando le altre condizioni di cui all'art. 1, qualora i richiedenti risultino morosi o comunque in ritardo nel pagamento delle somme dai medesimi dovute all'amministrazione comunale, sia a titolo di indennità di occupazione, sia a titolo di rimborso delle spese condominiali, l'accoglimento delle domande di cui all'articolo precedente è subordinato al saldo di ogni pendenza nei confronti del comune di Firenze, entro e non oltre tre mesi dalla data di ricevimento della apposita richiesta inoltrata dal sindaco.

     Nel caso che nei termini suddetti non si provveda al pagamento delle somme dovute, la domanda di cessione si intende a tutti gli effetti rinunziata.

 

          Art. 4.

     L'intendente di finanza si pronuncia separatamente su ogni domanda di cessione in proprietà, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'attestato del sindaco del comune di Firenze che non sussiste alcun debito del richiedente nei confronti della amministrazione comunale, ovvero che i debiti sono stati estinti nei termini di cui al precedente articolo.

     Il provvedimento dell'intendente di finanza, di accoglimento o di diniego in ordine alla domanda presentata, è comunicato al richiedente e al sindaco del comune di Firenze.

     Il sindaco del comune di Firenze dà inoltre immediata notizia all'intendente di finanza nei casi in cui la domanda di cessione si intende rinunziata, ai sensi del precedente articolo.

 

          Art. 5.

     Il prezzo di cessione degli alloggi viene determinato secondo i criteri dell'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, come modificato dall'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

          Art. 6.

     Dalla data di accoglimento della domanda di cui all'art. 2 e fino al trasferimento dell'alloggio in proprietà del richiedente, quest'ultimo è tenuto a corrispondere mensilmente al comune di Firenze il canone minimo di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 8 agosto 1977, n. 513. E' tenuto inoltre a corrispondere le spese condominiali e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni.

     In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, e previa diffida a provvedere da parte del sindaco del comune di Firenze nei termini contestualmente assegnati, l'atto di accoglimento della domanda perde la propria efficacia. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 4, ultimo comma.

 

          Art. 7.

     Per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l'intero prezzo, l'alloggio acquistato non può essere alienato a nessun titolo né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento.

     I cessionari hanno tuttavia facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione della giunta comunale di Firenze. Il cessionario può alienare l'alloggio solo qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente primo comma. In tal caso deve darne comunicazione al comune di Firenze, il quale può esercitare, a mezzo di dichiarazione del sindaco, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione sull'acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

     Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.