§ 17.3.103 - Legge 12 aprile 1973, n. 168.
Nuove norme per l'attuazione del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini (Nuoro)


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:12/04/1973
Numero:168


Sommario
Art. 1.      Per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini (Nuoro) già intrapreso in applicazione delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 ; 10 gennaio 1952, n. 9 ; [...]
Art. 2.      I proprietari che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno fruito della concessione del contributo statale a norma della legge 31 ottobre 1966, n. 952 , hanno [...]
Art. 3.      I contributi di cui all'articolo 1, lettera i), della legge 10 gennaio 1952, n. 9 , nella misura stabilita dall'articolo 1 della presente legge, possono essere concessi [...]
Art. 4.      I capi famiglia, di cui all'articolo 67 della legge 9 luglio 1908, n. 445 , possono chiedere la cessione in proprietà degli alloggi indicati nel primo comma [...]
Art. 5.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad eseguire i lavori di sistemazione e di consolidamento di aree, anche mediante opere di carattere idraulico, di [...]
Art. 6.      Per gli adempimenti previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 5 miliardi
Art. 7.      All'onere, derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1972 e 1973, si provvede mediante corrispondente riduzione del [...]


§ 17.3.103 - Legge 12 aprile 1973, n. 168. [1]

Nuove norme per l'attuazione del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini (Nuoro)

(G.U. 7 maggio 1973, n. 116)

 

 

     Art. 1.

     Per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini (Nuoro) già intrapreso in applicazione delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 ; 10 gennaio 1952, n. 9 ; 28 gennaio 1960, n. 31 e 31 ottobre 1966, n. 952, il limite del contributo di cui all'articolo 1, lettera i), della legge 10 gennaio 1952, n. 9 , è modificato come segue:

     “La spesa complessiva ammissibile al contributo, per ciascun proprietario, a qualunque categoria appartenga, non potrà superare la somma di lire 7.000.000".

     Entro il limite di tale importo è fissata la spesa oltre la quale deve essere effettuato il versamento in un'unica soluzione di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 952 .

     Il provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna può corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni, sulla somma presumibilmente dovuta per il contributo, in misura pari al 50 per cento del contributo stesso.

 

          Art. 2.

     I proprietari che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno fruito della concessione del contributo statale a norma della legge 31 ottobre 1966, n. 952 , hanno diritto ad ottenere la riliquidazione del contributo fino a compensare, entro il nuovo limite massimo previsto dall'articolo precedente, la differenza in più del costo di costruzione da accertarsi dall'ufficio del genio civile.

 

          Art. 3.

     I contributi di cui all'articolo 1, lettera i), della legge 10 gennaio 1952, n. 9 , nella misura stabilita dall'articolo 1 della presente legge, possono essere concessi anche ai proprietari che intendano ricostruire in altro comune le unità immobiliari distrutte, purché nell'ambito del territorio della regione Sardegna.

 

          Art. 4.

     I capi famiglia, di cui all'articolo 67 della legge 9 luglio 1908, n. 445 , possono chiedere la cessione in proprietà degli alloggi indicati nel primo comma dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 952 , a condizione che rinuncino all'area ad essi assegnata nell'ambito del piano di trasferimento e dopo che gli aventi diritto alla concessione dei contributi per la ricostruzione di fabbricati di loro proprietà abbiano esercitato il diritto di opzione previsto dall'articolo 4 della legge 31 ottobre 1966, n. 952 .

     Le aree che, rimaste libere per effetto della rinuncia degli assegnatari proprietari o capifamiglia, non vengono assegnate ad altri aventi diritto entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, passano a far parte del patrimonio comunale.

 

          Art. 5.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad eseguire i lavori di sistemazione e di consolidamento di aree, anche mediante opere di carattere idraulico, di ristrutturazione e sistemazione di alloggi già costruiti a carico dello Stato e di costruzione di nuovi alloggi e opere infrastrutturali, che si rendano necessari per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo e Osini.

     Per la progettazione delle opere di cui al comma precedente, il provveditorato alle opere pubbliche della Sardegna può avvalersi di liberi professionisti. La spesa relativa grava sugli stanziamenti previsti per l'esecuzione di opere.

 

          Art. 6.

     Per gli adempimenti previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 5 miliardi.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza della somma indicata nel precedente comma.

     I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite delle somme che verranno iscritte nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976.

 

          Art. 7.

     All'onere, derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1972 e 1973, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.