§ 17.3.76 - Legge 14 marzo 1968, n. 223.
Provvidenze a favore delle zone del basso Molise e dell'alto Volturno danneggiate dagli eventi calamitosi del novembre e dicembre 1967.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:14/03/1968
Numero:223


Sommario
Art. 1.      Le provvidenze recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni si applicano anche a favore delle aziende agricole danneggiate dagli [...]
Art. 2.      A favore delle aziende agricole di cui al precedente articolo si applicano anche le provvidenze recate dagli articoli 14, 15 e 16 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142; [...]
Art. 3.      Ai pescatori di mestiere, singoli od associati, ed ai piscicoltori del lago di Lesina, che per effetto degli eventi calamitosi, di cui all'art. 1, abbiano subìto danni [...]
Art. 4.      All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1968 si fa fronte, rispettivamente per lire 100 milioni, lire [...]


§ 17.3.76 - Legge 14 marzo 1968, n. 223. [1]

Provvidenze a favore delle zone del basso Molise e dell'alto Volturno danneggiate dagli eventi calamitosi del novembre e dicembre 1967.

(G.U. 27 marzo 1968, n. 80)

 

 

     Art. 1.

     Le provvidenze recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni si applicano anche a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi del novembre e dicembre 1967 nel territorio dei seguenti comuni del basso Molise e dell'alto Volturno:

     Bonefro, Campomarino, Casacalenda, Castellino del Biferno, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Lupara, Mafalda, Montecilfone, Montelongo, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Petacciato, Portocannone, Provvidenti, Rotella, Santa Croce di Magliano, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Termoli, Ururi, Acquaviva d'Isernia, Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Macchia d'Isernia, Montaquila, Monteroduni, Pizzone, Rionero Sannitico, Roccasicura, Rocchetta al Volturno, Scapoli, Pozzilli, Sesto Campano, Venafro.

 

          Art. 2.

     A favore delle aziende agricole di cui al precedente articolo si applicano anche le provvidenze recate dagli articoli 14, 15 e 16 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142; si applicano altresì, per il ripristino delle strade rurali le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

 

          Art. 3.

     Ai pescatori di mestiere, singoli od associati, ed ai piscicoltori del lago di Lesina, che per effetto degli eventi calamitosi, di cui all'art. 1, abbiano subìto danni ai natanti, alle reti, ad altri beni strumentali ed agli impianti, possono essere concessi contributi fino al 70 per cento del danno sofferto ed in ogni caso non superiori a lire 150 mila e nei limiti di una spesa complessiva di lire 20 milioni.

     A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste o all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Foggia.

 

          Art. 4.

     All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1968 si fa fronte, rispettivamente per lire 100 milioni, lire 200 milioni e per lire 200 milioni, mediante riduzione dei capitoli 1352, 1551 e 1735 dello stato di previsione del Ministero della agricoltura e delle foreste per il medesimo esercizio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.