§ 17.3.6d - Legge 23 dicembre 1966, n. 1141.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:23/12/1966
Numero:1141


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate [...]
Art. 2.      Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge si applicano con la scadenza della prima rata d'imposta successiva all'entrata in vigore della [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 17.3.6d - Legge 23 dicembre 1966, n. 1141. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

(G.U. 30 dicembre 1966, n. 328).

 

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, con le seguenti modificazioni:

     L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     "Nei Comuni colpiti dalle alluvioni, mareggiate, smottamenti e frane, verificatisi nell'autunno 1966 che saranno indicati con decreti del Presidente della Repubblica da emanare su proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei Comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo art. 3.

     E' parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabili da debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, emessi prima della decorrenza dei periodi di sospensione dei termini fissati dai decreti del Presidente della Repubblica di cui al primo comma, nonchè il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, e il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali, fluviali e marittime siti nei Comuni medesimi e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo art. 3.

     Nei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei Comuni anzidetti, la vendita dei beni pignorati non potrà essere disposta e se disposta, sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva".

     All'articolo 2, le parole: "per essersi trovate nel periodo delle alluvioni o delle mareggiate nei Comuni colpiti." sono sostituite dalle altre: "per essersi trovate nei Comuni colpiti nel periodo degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1.".

     Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 2 bis. - Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al Bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti residenti o domiciliati nei Comuni, di cui all'articolo precedente, dimostrino di aver subìto protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

     Le pubblicazioni di rettifica possono avere luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto".

     "Art. 2 ter. - La sospensione del corso dei termini previsti dai precedenti articoli 1 e 2, relativamente ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico, nonchè i concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è limitata alle estrazioni del lotto ed ai concorsi pronostici svoltisi a tutto il 18 dicembre 1966".

     All'articolo 3, le parole: "per effetto delle alluvioni o mareggiate", sono sostituite dalle altre: "per effetto degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1," e le parole: "oltre un anno" sono sostituite dalle altre: "oltre 18 mesi".

     L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei Comuni indicati nei decreti emessi ai sensi del precedente articolo 1,la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1967 dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio, del l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società dovute dalle società cooperative e loro consorzi iscritti, rispettivamente, nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta complementare, e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, nonchè di tutte le addizionali ai predetti tributi.

     I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei Comuni indicati nei decreti emessi ai sensi del precedente articolo 1, anche aventi domicilio fiscale in Comuni diversi, possono chiedere, entro il 31 gennaio 1967, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, nonchè dell'imposta sulle società, purchè la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei Comuni colpiti concorra, almeno nella misura del 70 per cento, alla formazione del reddito netto complessivo del soggetto d'imposta.

     Nei Comuni di cui al primo comma il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare la sospensione della formazione dei ruoli di seconda serie 1966 per l'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonchè per l'imposta sul reddito agrario. Ha inoltre facoltà di ammettere a registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini nei casi in cui la scadenza di questi sia coincisa con la data della calamità e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato ad indicare con proprio decreto i Comuni nei quali la sospensione di cui al primo comma è disposta per la generalità dei contribuenti ed i Comuni per i quali la sospensione è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati da presentare ai competenti uffici entro il 31 gennaio 1967".

     All'Articolo 5,

     il primo comma è sostituito dal seguente:

     "I debitori d'imposta iscritti a ruolo o chiunque vi abbia interesse per i redditi dei fabbricati distrutti o resi inabitabili dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, sono tenuti a presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette o al sindaco la domanda di sgravio dalla relativa imposta e dalle sovrimposte entro il 31 gennaio 1967";

     l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Contro le risultanze dell'elenco, i debitori d'imposta o chiunque vi abbia interesse possono ricorrere alla Commissione distrettuale delle imposte entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Le domande ed i ricorsi, previsti nel precedente articolo 4 e nel presente articolo, sono esenti dall'imposta di bollo".

     L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     "Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile dei soggetti non tassabili in base al bilancio e delle società cooperative di cui al primo comma dell'articolo 4, nonchè per la imposta complementare, e relativa addizionale, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente articolo 4, gli uffici, sulla base della dichiarazione da presentare entro il 31 marzo 1967, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta 1966.

     Le iscrizioni a titolo provvisorio per il periodo di imposta 1967 relative alle imposte indicate nel primo comma, sono eseguite nei ruoli di prima serie 1967, tenendo conto dell'imponibile relativo al periodo di imposta 1966".

     Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

     "Art. 6 bis. - In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, è fatto obbligo agli enti locali di rivedere, entro il 30 giugno 1967, la posizione fiscale dei contribuenti nei cui confronti sia stata concessa la sospensione di cui al precedente articolo 4, al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte del tributo non dovuto relativamente all'ultimo bimestre dell'anno 1966 e all'intero anno 1967.

     Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare dell'ente impositore approvata dall'organo di controllo competente".

     All'articolo 7, le parole: "a decorrere dalla rata di febbraio 1968," sono sostituite dalle altre: "a decorrere dalla rata di agosto 1967,".

     Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

     "Art. 7 bis. - Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, sono equiparate a quelle di cui alla lettera g) dell'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645".

     All'articolo 8, primo comma, le parole: "una maggiorazione di 300 lire al giorno" sono sostituite dalle altre: "una maggiorazione di 400 lire al giorno" e le parole: "successive modifiche" sono sostituite dalle altre: "successive modificazioni";

     l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "La maggiorazione di cui al primo comma, semprechè sussistano le condizioni ivi previste, è concessa anche ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 23, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per il numero di giorni indennizzato nell'annata agraria 1965-1966, entro il massimo di 90 giorni. Eguale maggiorazione spetta a coloro che abbiano maturato il diritto all'indennità di disoccupazione, anzichè nell'annata predetta, in quella successiva".

     All'articolo 9, primo e secondo comma, le parole ricorrenti: "nella misura del 70 per cento" sono sostituite dalle altre: "nella misura dell'80 per cento".

     All'articolo 12, dopo il primo comma è inserito il seguente:

     "Quando il titolare dell'azienda non risulti unità assicurata, l'anticipazione di cui al comma precedente a favore dei lavoratori autonomi titolari di aziende assicurati presso le gestioni speciali invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è corrisposta ad un componente della famiglia che risulti assicurato, il quale deve esibire delega in carta semplice del titolare autenticata dal sindaco".

     All'articolo 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche in relazione al successivo articolo 14".

     All'articolo 16, le parole: "danneggiato dalle alluvioni del novembre 1966" sono sostituite dalle altre: "danneggiato dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1".

     L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

     "E' autorizzata la spesa di milioni 1.800, di cui milioni 1.200 per l'acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico, milioni 300 per sussidi e contributi a favore delle Amministrazioni ospedaliere comprese quelle degli ospedali psichiatrici, alla Croce rossa italiana, all'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia, agli Istituti zooprofilattici per i danni subiti alle attrezzature per effetto degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, e milioni 300 per sussidi e contributi a favore delle Amministrazioni comunali e provinciali per danni subiti alle attrezzature degli uffici di igiene, degli ambulatori e dei laboratori".

     All'articolo 18, le parole: "dagli eventi calamitosi del novembre 1966" sono sostituite dalle altre: "dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1".

     L'articolo 24 è soppresso.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge si applicano con la scadenza della prima rata d'imposta successiva all'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.