| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 17. Calamità naturali | 
| Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione | 
| Data: | 31/10/1967 | 
| Numero: | 1082 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Il terzo comma dell'art. 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, quale risulta modificato dalla legge di conversione 28 settembre 1966, n. 749, è sostituito dal seguente: | 
§ 17.2.180 - Legge 31 ottobre 1967, n. 1082. [1]
Modifica dell'art. 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.
(G.U. 29 novembre 1967, n. 298)
     Il terzo comma dell'art. 5 del 
     "L'indennità di espropriazione delle aree è determinata nei modi previsti dall'art. 1, primo comma, della 
[1] Abrogata dall'art. 24 del