§ 75.1.41 - D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unità di misura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:75. Pesi e misure
Capitolo:75.1 pesi e misure
Data:12/08/1982
Numero:802


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [1]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 


§ 75.1.41 - D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unità di misura.

(G.U. 3 novembre 1982, n. 302 - S.O.).

 

     Art. 1.

     Le unità di misura legali da utilizzare per esprimere grandezze sono quelle riportate nel capitolo I dell'allegato al presente decreto.

     Sono ritenute legali fino al 31 dicembre 1985 le unità di misura destinate ad esprimere grandezze riportate nel capitolo II dell'allegato al presente decreto.

     Per indicare le unità di misura di cui ai commi precedenti si devono usare esclusivamente le denominazioni, le definizioni e i simboli previsti nell'allegato.

 

          Art. 2. [1]

     Le prescrizioni di cui all'art. 1 riguardano gli strumenti di misura impiegati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di grandezza espresse in unità di misura.

 

          Art. 3.

     E' autorizzato l'impiego di unità di misura diverse da quelle legali:

     a) nei settori della navigazione marittima ed aerea e del traffico ferroviario, qualora tali unità siano contemplate da convenzioni o da accordi internazionali che vincolano l'Italia o la Comunità economica europea;

     b) per i prodotti e le apparecchiature immessi in commercio e/o in servizio alla data del 31 dicembre 1982 e per i relativi componenti e ricambi.

     Tuttavia i dispositivi indicatori degli strumenti di misura indicati nella lettera b) devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 1985.

     Nel settore disciplinato dal paragrafo I della "Norma internazionale ISO 2955 del 15 maggio 1983 - Elaborazione della informazione: Rappresentazioni di unità SI e di altre unità per l'uso di sistemi che comprendono serie limitate di caratteri", si applicano le prescrizioni fissate dalla stessa norma ISO in materia di unità contemplate dal presente decreto [2].

     E' autorizzato l'impiego di indicazioni plurime, costituite dall'indicazione di una delle unità di misura legali previste all'art. 1, primo comma, accompagnata da una o più indicazioni espresse con unità diverse. In tal caso l'indicazione dell'unità legale deve essere predominante e le dimensioni dei caratteri di tale indicazione devono essere almeno pari a quelle dei caratteri delle indicazioni che l'accompagnano [3].

     Gli strumenti di misura devono recare le indicazioni di grandezza in un'unica unità di misura legale.

 

          Art. 4.

     Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa e pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000.

     La sanzione amministrativa contemplata dal comma precedente è applicata dall'ufficio provinciale metrico competente, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

     E' fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni di cui al primo comma costituiscano reato.

 

          Art. 5.

     La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita tramite l'ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato

 

Capitolo I

Unità di misura legali

disciplinate dall'art. 1, comma primo

 

1.UNITÀ SI, LORO MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI DECIMALI.

 

1.1 Unità SI di base. [4]

 

Grandezza

Unità

 

Nome

Simbolo

Tempo

secondo

s

Lunghezza

metro

m

Massa

chilogrammo o kilogrammo

kg

Intensità di corrente elettrica

ampere

A

Temperatura termodinamica

kelvin

K

Quantità di sostanza

mole

mol

Intensità luminosa

candela

cd

 

     Le definizioni delle unità SI di base sono le seguenti:

 

     Unità di tempo

     Il secondo, il cui simbolo è «s», è l'unità SI di tempo. È definito dal valore numerico della frequenza della transizione iperfine, ΔvCs , dello stato fondamentale imperturbato dell'atomo di cesio 133, fissato a 9 192 631 770 quando espresso nell'unità di misura Hz, che equivale a s-1 .

 

     Unità di lunghezza

     Il metro, il cui simbolo è «m», è l'unità SI di lunghezza. È definito dal valore numerico della velocità della luce in vuoto, c, fissato a 299 792 458 quando espresso nell'unità di misura m/s, dove il secondo è definito in termini di ΔvCs .

 

     Unità di massa

     Il chilogrammo, o kilogrammo, il cui simbolo è «kg», è l'unità SI di massa. È definito dal valore numerico della costante di Planck, h, fissata a 6,626 070 15 × 10-34 quando espressa nell'unità di misura J s, che equivale a kg m² s-1 , dove il metro e il secondo sono definiti in termini di c e ΔvCs .

 

     Unità di intensità di corrente elettrica

     L'ampere, il cui simbolo è «A», è l'unità SI di intensità di corrente elettrica. È definito dal valore numerico della carica elementare, e, fissato a 1,602 176 634 × 10-19 quando espressa nell'unità di misura C, che equivale a A s, dove il secondo è definito in termini di ΔvCs .

 

     Unità di temperatura termodinamica

     Il kelvin, il cui simbolo è «K», è l'unità SI di temperatura termodinamica. È definito dal valore numerico della costante di Boltzmann, k, fissato a 1,380 649 × 10-23 quando espresso nell'unità di misura J K-1 , che equivale a kg m² s-2 K-1 , dove il chilogrammo, il metro e il secondo sono definiti in termini di h, c e ΔvCs .

 

     Unità di quantità di sostanza

     La mole, il cui simbolo è «mol», è l'unità SI di quantità di sostanza. Una mole contiene esattamente 6,022 140 76 × 1023 entità elementari. Tale numero corrisponde al valore numerico fissato della costante di Avogadro NA quando espresso nell'unità di misura mol-1 , ed è chiamato numero di Avogadro. La quantità di sostanza di un sistema, il cui simbolo è «n», è una misura del numero di entità elementari specificate. Un'unità elementare può essere un atomo, una molecola, uno ione, un elettrone o qualsiasi altra particella oppure raggruppamenti specificati di tali particelle.

 

     Unità di intensità luminosa

     La candela, il cui simbolo è «cd», è l'unità SI di intensità luminosa in una determinata direzione. È definita dal valore numerico dell'efficacia luminosa di una radiazione monocromatica di frequenza 540 × 1012 Hz, Kcd , fissato a 683 quando espresso nell'unità di misura lm W-1 , che equivale a cd sr W-1 , oppure a cd sr kg-1 m-2 s³, dove il chilogrammo, il metro e il secondo sono definiti in termini di h, c e ΔvCs

 

1.1.1. Nome e simbolo per esprimere la temperatura in gradi Celsius [5]

 

Grandezza

Unità

 

Nome

Simbolo

Temperatura Celsius

Grado Celsius

°C

 

     La temperatura Celsius t è definita dalla differenza t = T - T0 tra due temperature termodinamiche T e T0 , dove T0 = 273,15 K. Un intervallo o una differenza di temperatura possono essere espressi in kelvin o in gradi Celsius. Una variazione di temperatura di un grado Celsius equivale alla variazione di un kelvin

 

1.2. Unità derivate SI. [6]

 

1.2.1. [Unità supplementari SI. [7]

 

Grandezza

Unità

 

Nome

Simbolo

Angolo piano .........

radiante

rad

Angolo solido ........

steradiante

sr

 

(11ª CGPM, 1960, ris. 12).

Le definizioni delle unità supplementari SI sono le seguenti:

Unità di angolo piano.

Il radiante è l'angolo compreso tra due raggi di un cerchio i quali delimitano, sulla circonferenza del cerchio, un'arco di lunghezza pari a quella del raggio.

(Norma internazionale ISO 31 - 1 : 1992).

Unità angolo solido.

Lo steradiante è l'angolo solido di un cono che, avendo il vertice al centro di una sfera, delimita sulla superficie di questa un'area pari a quella di un quadrato il cui lato ha una lunghezza pari al raggio della sfera.

(Norma internazionale ISO 31 - 1 : 1992).]

 

1.2.2. Regola generale per le unità derivate SI. [8]

     Le unità derivate in modo coerente dalle unità SI di base vengono indicate mediante espressioni algebriche sotto forma di prodotti di potenze delle unità SI di base con un fattore numerico pari a 1.

 

1.2.3. TABELLA [9]

 

1.3. Prefissi e loro simboli che servono a designare taluni multipli e sottomultipli decimali.

 

Fattore

Prefisso

Simbolo

Fattore

Prefisso

Simbolo

1024

yota

Y

10-1

deci

d

1021

zeta

Z

10-2

centi

c

1018

exa

E

10-3

milli

m

1015

peta

P

10-6

micro

µ

1012

tera

T

10-9

nano

n

109

giga

G

10-12

pico

p

106

mega

M

10-15

femto

f

103

chilo

k

10-18

atto

a

102

etto

h

10-21

zepto

z

101

deca

da

10-24

yocto

y

 

I nomi ed i simboli dei multipli e sottomultipli decimali dell'unità di massa vengono formati mediante l'aggiunta dei prefissi alla parola «grammo» e dei loro simboli al simbolo «g».

Per designare alcuni multipli e sottomultipli decimali di unità derivata la cui espressione si presente sotto forma di una frazione, un prefisso può essere legato indifferentemente alle unità che figurano al numeratore, al denominatore o in entrambi.

Sono vietati i prefissi composti, cioè formati mediante giustapposizione di più prefissi di cui sopra.

 

1.4. Nomi e simboli speciali autorizzati di multipli e sottomultipli decimali di unità SI.

 

Grandezza

Unità

 

Nome

Simbolo

Relazione

Volume ........

litro

1 o L (1)

1 l = 1 dm3 = 10—3 m3

Massa ........

tonnellata

t

1 t = 1 Mg = 103 kg

Pressione e tensione ....

bar

bar (2)

1 bar = 105 Pa

Pressione sanguigna e pressione degli altri liquidi organici

millimetro di mercurio

mm Hg (*)

1 mm Hg = 133, 322 Pa

Sezione efficace

barn

b

1 b= 1028 m2

 

(1) Per l'unità litro possono essere utilizzati i due simboli «1» e «L».

(16ª CGPM, 1979, ris. 6).

(2) Unità che, nell'opuscolo dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure , è compresa tra le unità ammesse temporaneamente.

 

Avvertenza: I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3. si applicano alle unità ed ai simboli di cui sopra, ad eccezione del millimetro di mercurio e del suo simbolo. Il multiplo 102a è tuttavia denominato «ettaro».

 

 

2. UNITÀ DEFINITE IN BASE ALLE UNITÀ SI, MA CHE NON SONO MULTIPLI O SOTTOMULTIPLI DECIMALI DI QUESTE.

 

Grandezza

Unità

 

Nome

Simbolo

Relazione

 

 

Angolo piano .......

angolo giro (*) (1) (a)

 

1 angolo giro = 2 π rad

 

 

 

grado centesimale (*) oppure gon (*)

gon (*)

1 gon =

π

___________

rad

 

 

 

 

200

 

 

grado sessagesimale

1° =

π

___________

rad

 

 

 

 

180

 

 

minuto d'angolo

1' =

π

___________

rad

 

 

 

 

10.800

 

 

secondo d'angolo

''

1'' =

π

___________

rad

 

 

 

 

648.000

 

Tempo ........

minuto

min

1 min = 60 s

 

 

 

ora

h

1 h = 3.600 s

 

 

 

giorno

d

1 d = 86.400 s

 

 

 

(1) Il segno (*) dopo un nome o un simbolo di unità ricorda che questi non figurano negli elenchi compilati dalla CGPM, dalla CIPM e dal BIPM. Questa osservazione si applica al presente allegato nel suo complesso.

(a) Non esiste un simbolo internazionale.

Avvertenza: I prefissi di cui al punto 1.3 si applicano soltanto ai nomi «grado» e «gon» ed i relativi simboli soltanto al simbolo «gon».

 

 

3. UNITÀ UTILIZZATE CON IL SI, I CUI VALORI NELLE UNITÀ SI SONO OTTENUTI SPERIMENTALMENTE.

 

 

Unità

Quantità

Denominazione

Simbolo

Definizione

Energia

elettronvolt

eV

L'elettronvolt è l'energia cinetica che un elettrone acquista attraversando, nel vuoto, una differenza di potenziale di 1 volt

Massa

unità di massa atomica unificata

u

L'unità di massa atomica unificata è uguale a 1/12 della massa di un atomo del nuclide 12C.

 

Nota: unitamente alle due unità sopracitate e ai relativi simboli, possono essere utilizzati i prefissi e i relativi simboli elencati al punto 1.3.

 

4. UNITÀ E NOMI DI UNITÀ AMMESSI UNICAMENTE IN SETTORI DI APPLICAZIONE SPECIALIZZATI.

 

Grandezza

Unità

 

Nome

Simbolo

Valore

Vergenza dei sistemi ottici ..........

diottria (*)

 

1 diottria = 1 m—1

Massa delle pietre preziose .......

carato metrico

 

1 carato metrico = 2 · 10—4 kg

Area delle superfici agrarie e dei fondi

ara

a

1 a = 102 m2

Massa lineica delle fibre tessili e dei filati

tex (*)

tex (*)

1 tex = 10—6 kg · m—1

 

 

Avvertenza: A queste unità si applicano i prefissi di cui al punto 1.3. Il multiplo 102 a è nondimeno denominato «ettaro».

 

5. UNITÀ COMPOSTE.

Combinando le unità di cui al capitolo I si costituiscono unità composte.

Capitolo II

 

Unità di misura legali disciplinate dall'art. 1, comma secondo

 

Grandezze, nomi di unità, simboli e valori.

 

Grandezza

Unità

 

Nome

Simbolo

 

Valore

 

Angolo piano ............

 

g (*) (1)

1g =

π

__________

rad

 

 

 

 

200

 

Attività di radionuclidi .........

curie

Ci

1 Ci = 3,7 · 1010 Bq

 

 

Dose assorbita .............

rad

rad (2)

1 rad = 10—2 Gy

 

 

Equivalente di dose ..............

rem (*)

rem (*)

1 rem = 10—2 Sv

 

 

Esposizione (raggi x o γ) .....

röntgen

R

1 R = 2,58 · 10—4 C · kg—1

 

 

Viscosità dinamica ...............

poise

P

1 P = 10—1 Pa · s

 

 

Viscosità cinematica ............

stokes

St

1 St = 10—4 m2 · s—2

 

 

 

(1) Simbolo del «grado centesimale». Il secondo comma dell'art. 1 si applica al simbolo g e non al grado centesimale.

(2) Quando il nome rad può generare confusione con il simbolo del radiante, si può utilizzare rd come simbolo del rad.

 

 

Avvertenza: I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 del capitolo I si applicano alle unità ed ai simboli della presente tabella ad eccezione del simbolo. Fino alla data indicata nell'art. 1, comma secondo, le unità di cui al capitolo II possono essere combinate tra di loro o con quelle del capitolo I per costituire unità composte.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.M. 29 ottobre 2009.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 30 dicembre 1989.

[3] Comma già modificato dall'art. 1 del D.M. 30 dicembre 1989, nel testo risultante dall'art. 1 del D.M. 29 gennaio 2001, con effetto a decorrere dall'8 febbraio 2001, e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.M. 29 ottobre 2009.

[4] Punto così sostituito dall'art. 1 del D.M. 7 aprile 2020, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[5] Punto così sostituito dall'art. 1 del D.M. 7 aprile 2020, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 2.

[6] Titolo così sostituito dall'art. 1 del D.M. 29 ottobre 2009.

[7] Punto soppresso dall'art. 1 del D.M. 29 ottobre 2009.

[8] Punto così sostituito dall'art. 1 del D.M. 29 ottobre 2009.

[9] Punto così sostituito dall'art. 1 del D.M. 29 ottobre 2009.