§ 74.3.b - D.Lgs. 18 gennaio 2002, n. 52.
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo B).


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.3 stranieri
Data:18/01/2002
Numero:52


Sommario
Art. 1.  (L) Ingresso nel territorio dello Stato.
Art. 2.  (L) Soggiorno nel territorio dello Stato.
Art. 3.  (L) Diritto di soggiorno.
Art. 4.  (L) Permanenza del diritto di soggiorno.
Art. 5.  (R) Richiesta della carta di soggiorno.
Art. 6.  (R) Rilascio della carta di soggiorno.
Art. 7.  (L) Presupposti e limiti del potere di allontanamento.
Art. 8.  (L) Allontanamento dal territorio.
Art. 9.  (R) Procedimento in caso di determinazione negativa per l'interessato.
Art. 10.  (L) Validità per l'espatrio della carta d'identità.
Art. 11.  (L) Condizioni particolari per l'espatrio.
Art. 12.  (L) Validità quinquennale dei passaporti.
Art. 13.  (L) Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio.
Art. 14.  (R) Documentazione necessaria per attività disciplinate da norme di pubblica sicurezza.
Art. 15.  (L) Abrogazioni.


§ 74.3.b - D.Lgs. 18 gennaio 2002, n. 52. [1]

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo B).

(G.U. 9 aprile 2002, n. 83, S.O.)

 

TITOLO I

Diritto di ingresso e di soggiorno per i cittadini degli Stati membri

 

Art. 1. (L) Ingresso nel territorio dello Stato.

     1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea hanno libero ingresso nel territorio della Repubblica, fatte salve le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale e da quelle a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza interna e della sanità pubblica in vigore per l'Italia, conformemente ai Trattati, alle Convenzioni e agli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea e alle relative disposizioni di attuazione.

     2. Salvo che sia diversamente disposto in attuazione dei Trattati, delle Convenzioni e degli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea in vigore per l'Italia, i cittadini di cui al comma 1 devono essere in possesso di un documento di identificazione, valido secondo la legge nazionale almeno all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.

 

     Art. 2. (L) Soggiorno nel territorio dello Stato.

     1. I cittadini di cui all'articolo l hanno diritto a stabilirsi o a soggiornare nel territorio della Repubblica secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.

     2. Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo 1 sono tenuti a richiedere la carta di soggiorno di cui all'articolo 5.

     3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi alla normativa comunitaria, per i soggiorni di durata non superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo 1 sono tenuti unicamente agli altri eventuali adempimenti richiesti ai cittadini italiani per l'esercizio di particolari attività.

 

     Art. 3. (L) Diritto di soggiorno.

     1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che:

     a) desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attività autonoma;

     b) appartengano alla categoria dei lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, in conformità agli articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

     c) desiderino entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualità di destinatari di una prestazione di servizi;

     d) siano studenti, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad università o istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale;

     e) abbiano o meno svolto un'attività lavorativa in uno Stato membro.

     2. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno di cui all'art. 5:

     a) i lavoratori che esercitano un'attività subordinata di durata non superiore a tre mesi; il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno;

     b) i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore viene a svolgere la propria attività.

     3. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno è altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di età minore e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonché in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.

     4. Per i soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il soggiorno è riconosciuto a condizione che:

     a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità;

     b) i soggetti indicati alla lettera d) dispongano di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, i soggetti indicati alla lettera e) dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; tale reddito può essere comprensivo anche di pensione di invalidità da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.

Il diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto ai familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno, come individuati dall'articolo 29, comma l, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a condizione che:

     1) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità;

     2) il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, ovvero goda di un reddito annuo non inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

     5. Per l'accesso alle attività lavorative dipendenti o autonome trovano applicazione, per i familiari di tutte le categorie dei titolari del diritto di soggiorno, le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego nei termini previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     6. Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un altro Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana, verrà rilasciata una carta speciale valida per cinque anni e rinnovabile automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

 

     Art. 4. (L) Permanenza del diritto di soggiorno.

     1. Il diritto di soggiorno per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), sussiste finché i beneficiari soddisfino le condizioni ivi previste.

 

TITOLO II

Documenti di soggiorno per i cittadini degli Stati membri

 

     Art. 5. (R) Richiesta della carta di soggiorno.

 

     Art. 6. (R) Rilascio della carta di soggiorno.

 

     Art. 7. (L) Presupposti e limiti del potere di allontanamento.

     1. Alle disposizioni di cui agli articoli da l a 6, concernenti l'ingresso o il soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri della Unione europea nel territorio della Repubblica, nonché al loro allontanamento dal territorio stesso, può derogarsi solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo.

     2. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti.

     3. La scadenza del documento di identità che ha permesso l'ingresso nel territorio della Repubblica delle persone indicate agli articoli l, 2 e 3 non può giustificare il loro allontanamento dal territorio nazionale.

     4. Salvo il caso che vi si oppongono motivi inerenti alla sicurezza dello Stato, i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, sui quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza dell'interessato.

     5. Le malattie o infermità che possono giustificare il rifiuto d'ingresso o di soggiorno sul territorio della Repubblica sono quelle menzionate nell'allegato A al presente decreto.

     6. Le malattie o infermità che insorgono successivamente al provvedimento di ammissione al soggiorno, adottato nei termini di cui all'articolo 6, non possono giustificare l'allontanamento dal territorio della Repubblica del cittadino di altro Stato membro dell'Unione.

 

     Art. 8. (L) Allontanamento dal territorio.

     1. Salvo motivi di urgenza il termine concesso al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea per abbandonare il territorio nazionale non può essere inferiore a quindici giorni, nel caso di diniego di ammissione al soggiorno, e ad un mese nel caso di diniego del rinnovo del soggiorno o del provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica.

     2. Scaduto il termine concessogli, l'autorità di pubblica sicurezza provvederà all'avviamento dell'interessato alla frontiera mediante il foglio di via obbligatorio.

 

     Art. 9. (R) Procedimento in caso di determinazione negativa per l'interessato.

 

     Art. 10. (L) Validità per l'espatrio della carta d'identità.

     1. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 224, è sostituito dal seguente: "La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.".

 

     Art. 11. (L) Condizioni particolari per l'espatrio.

     1. Per i minori degli anni diciotto l'espatrio è subordinato all'assenso del genitore esercente la patria potestà o della persona che esercita la tutela.

     2. Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio è subordinato all'assenso di chi esercita, rispettivamente, la tutela o la curatela.

     3. Non può respingersi alla frontiera il titolare di regolare documento di espatrio, rilasciato dalle autorità italiane, anche se questo è scaduto di validità o quando la cittadinanza del titolare medesimo sia contestata.

 

     Art. 12. (L) Validità quinquennale dei passaporti.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validità dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per recarsi negli Stati membri dell'Unione europea al fine di esercitarvi una attività indipendente oppure subordinata, è stabilita in anni cinque.

 

     Art. 13. (L) Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio.

     1. I passaporti e le carte d'identità concessi o rinnovati ai cittadini che si recano ad esercitare una attività indipendente oppure subordinata sul territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea sono rilasciati, con esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello stampato.

     2. Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.

 

     Art. 14. (R) Documentazione necessaria per attività disciplinate da norme di pubblica sicurezza.

 

     Art. 15. (L) Abrogazioni.

     1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

 

 

Allegato A

(previsto dall'art. 7, comma 5)

 

Elenco

 

A) Malattie che possono mettere in pericolo la sanità pubblica:

1) malattie per le quali è prescritto un periodo di quarantena, indicato nel Regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'Organizzazione mondiale della sanità;

2) tubercolosi dell'apparato respiratorio attiva o a tendenza evolutiva;

3) sifilide;

4) altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini.

 

B) Malattie ed infermità che possano mettere in pericolo l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza:

1) tossicomania;

2) alterazioni psicomentali più evidenti; stati manifesti di psicosi d'agitazione, di psicosi delirante o allucinatoria, di psicosi confusionale.


[1] Abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.