§ 74.2.45 - D.L. 14 aprile 2003, n. 73.
Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.2 famiglia
Data:14/04/2003
Numero:73


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 74.2.45 - D.L. 14 aprile 2003, n. 73. [1]

Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità.

(G.U. 16 aprile 2003, n. 89).

 

Art. 1. [2]

     1. Le disponibilità non utilizzate per l'anno 2003, in funzione degli ulteriori minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, vengono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e all'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 10 giugno 2003, n. 133.

[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.