§ 74.2.38 – D.L. 24 aprile 2001, n. 150.
Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.2 famiglia
Data:24/04/2001
Numero:150


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  


§ 74.2.38 – D.L. 24 aprile 2001, n. 150. [1]

Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni.

(G.U. 26 aprile 2001, n. 96).

 

     Art. 1.

     1. In via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal titolo II, capo II della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto [2].

     2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto [3].

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 23 giugno 2001, n. 240. La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 2004, n. 178 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata contro il presente decreto.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 giugno 2001, n. 240.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 23 giugno 2001, n. 240.