§ 74.2.26 – D.L. 27 agosto 1993, n. 325.
Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.2 famiglia
Data:27/08/1993
Numero:325


Sommario
Art. 1.      1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita, per effetto di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di [...]
Art. 2.      1. L'elargizione di cui all'articolo 1 è corrisposta secondo il seguente ordine
Art. 3.      1. Qualora a causa degli incidenti indicati nell'articolo 1, comma 1, derivi un'invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali [...]
Art. 4.      1. Le modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 sono stabilite con provvedimento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del [...]
Art. 5.      1. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 spettano ai soggetti aventi diritto per effetto di eventi verificatisi a partire dal 15 gennaio 1986
Art. 6.      1. Agli invalidi di cui all'articolo 3, al coniuge superstite ed ai figli dei soggetti di cui all'articolo 1, se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano, [...]
Art. 7.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede a [...]
Art. 8.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 74.2.26 – D.L. 27 agosto 1993, n. 325. [1]

Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate.

(G.U. 28 agosto 1993, n. 202).

 

     Art. 1.

     1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita, per effetto di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative ed addestrative svolte dalle Forze armate sul territorio nazionale nell'adempimento di compiti assegnati, è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni [2].

     2. L'elargizione spetta solo nel caso in cui la vittima o i suoi aventi causa non abbiano in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave.

     3. L'elargizione, che non esclude il risarcimento del danno eventualmente dovuto, è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche. Nel caso in cui le famiglie di cui al comma 1 abbiano già ricevuto alla data di entrata in vigore del presente decreto altre pubbliche sovvenzioni, l'elargizione è dovuta fino a conguaglio per la complessiva somma di lire 100 milioni.

 

          Art. 2.

     1. L'elargizione di cui all'articolo 1 è corrisposta secondo il seguente ordine:

     a) coniuge superstite e figli, se a carico;

     b) figli, in mancanza del coniuge superstite;

     c) genitori;

     d) fratelli e sorelle, se conviventi a carico.

     2. Fermo restando l'ordine sopra indicato, per le categorie di cui al comma 1, lettere b), c) e d), nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni stabilite dal codice civile.

 

          Art. 3.

     1. Qualora a causa degli incidenti indicati nell'articolo 1, comma 1, derivi un'invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno.

 

          Art. 4.

     1. Le modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 sono stabilite con provvedimento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 5.

     1. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 spettano ai soggetti aventi diritto per effetto di eventi verificatisi a partire dal 15 gennaio 1986.

 

          Art. 6.

     1. Agli invalidi di cui all'articolo 3, al coniuge superstite ed ai figli dei soggetti di cui all'articolo 1, se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.

     2. [3].

 

          Art. 7.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1178 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

 

          Art. 8.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 27 ottobre 1993, n. 424. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 27 ottobre 1993, n. 424.

[3] Comma abrogato dalla L. di conversione 27 ottobre 1993, n. 424.