§ 74.2.13 – L. 19 maggio 1975, n. 151.
Riforma del diritto di famiglia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.2 famiglia
Data:19/05/1975
Numero:151


Sommario
Art. 1.      L'art. 45 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 51 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 81 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'art. 84 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 5.      L'art. 87 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 6.      L'art. 89 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 7.      L'art. 90 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 8.      Il primo e il secondo comma dell'art. 97 del codice civile sono sostituiti dai seguenti
Art. 9.      L'art. 100 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 10.      L'art. 107 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 11.      L'art. 111 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 12.      L'art. 117 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 13.      L'art. 118 del codice civile è abrogato
Art. 14.      L'art. 119 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 15.      L'art. 120 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 16.      L'art. 121 del codice civile è abrogato
Art. 17.      L'art. 122 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 18.      L'art. 123 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 19.      L'art. 128 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 20.      L'art. 129 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 21.      Dopo l'art. 129 del codice civile è inserito il seguente
Art. 22.      L'art. 139 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 23.      L'art. 140 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 24.      L'art. 143 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 25.      Dopo l'art. 143 del codice civile sono inseriti i seguenti
Art. 26.      L'art. 144 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 27.      L'art. 145 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 28.      L'art. 146 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 29.      L'art. 147 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 30.      L'art. 148 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 31.      L'art. 149 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 32.      L'art. 150 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 33.      L'art. 151 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 34.      Gli articoli 152 e 153 del codice civile sono abrogati
Art. 35.      L'art. 154 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 36.      L'art. 155 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 37.      L'art. 156 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 38.      Dopo l'art. 156 del codice civile è inserito il seguente
Art. 39.      L'art. 157 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 40.      L'art. 158 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 41.      L'art. 159 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 42.      L'art. 160 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 43.      L'art. 162 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 44.      L'art. 163 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 45.      L'art. 164 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 46.      L'art. 165 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 47.      Dopo l'art. 166 del codice civile è inserito il seguente
Art. 48.      L'intitolazione della sezione II del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente
Art. 49.      L'art. 167 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 50.      L'art. 168 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 51.      L'art. 169 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 52.      L'art. 170 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 53.      L'art. 171 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 54.      Gli articoli 172, 173, 174, 175 e 176 del codice civile sono abrogati
Art. 55.      L'intitolazione della sezione III del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente
Art. 56.      L'art. 177 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 57.      L'art. 178 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 58.      L'art. 179 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 59.      L'art. 180 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 60.      L'art. 181 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 61.      L'art. 182 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 62.      L'art. 183 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 63.      L'art. 184 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 64.      L'art. 185 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 65.      L'art. 186 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 66.      L'art 187 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 67.      L'art. 188 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 68.      L'art. 189 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 69.      L'art. 190 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 70.      L'art. 191 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 71.      L'art. 192 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 72.      L'art. 193 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 73.      L'art. 194 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 74.      L'art. 195 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 75.      L'art. 196 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 76.      L'art. 197 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 77.      Gli articoli 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 e 209 del codice civile sono abrogati
Art. 78.      L'intitolazione della sezione IV del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente
Art. 79.      L'art. 210 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 80.      L'art. 211 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 81.      Gli articoli 212, 213 e 214 del codice civile sono abrogati
Art. 82.      L'intitolazione della sezione V del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente
Art. 83.      L'art. 215 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 84.      L'art. 216 del codice civile è abrogato
Art. 85.      L'art. 217 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 86.      L'art. 218 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 87.      L'art. 219 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 88.      Gli articoli 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 e 230 del codice civile sono abrogati
Art. 89.      Dopo la sezione V del capo VI del titolo VI dei I libro del codice civile è inserita la seguente
Art. 90.      L'art. 232 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 91.      L'art. 233 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 92.      L'art. 234 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 93.      L'art. 235 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 94.      L'art. 238 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 95.      L'art. 244 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 96.      L'art. 245 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 97.      L'art. 246 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 98.      L'art. 247 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 99.      L'art. 248 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 100.      L'intitolazione del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente
Art. 101.      L'intitolazione della sezione I del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente
Art. 102.      L'art. 250 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 103.      L'art. 251 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 104.      L'art. 252 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 105.      L'art. 253 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 106.      L'art. 254 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 107.      L'art. 256 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 108.      L'art. 258 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 109.      Gli articoli 259 e 260 del codice civile sono abrogati
Art. 110.      L'art. 261 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 111.      L'art. 262 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 112.      L'art. 264 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 113.      L'art. 269 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 114.      L'art. 270 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 115.      Gli articoli 271 e 272 del codice civile sono abrogati
Art. 116.      L'art. 273 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 117.      Il primo comma dell'art. 274 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 118.      L'art. 275 del codice civile è abrogato
Art. 119.      Il secondo comma dell'art. 277 del codice civile e sostituito dal seguente
Art. 120.      L'art. 278 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 121.      L'art. 279 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 122.      L'art. 280 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 123.      L'art. 281 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 124.      L'art. 283 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 125.      L'art. 284 dei codice civile è sostituito dal seguente
Art. 126.      L'art. 285 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 127.      L'art. 287 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 128.      L'art. 288 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 129.      L'art. 289 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 130.      L'art. 290 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 131.      L'art. 293 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 132.      L'art. 297 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 133.      L'art. 301 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 134.      L'art. 303 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 135.      L'art. 310 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 136.      La rubrica del titolo IX del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente
Art. 137.      L'art. 315 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 138.      L'art. 316 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 139.      L'art. 317 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 140.      Dopo l'art. 317 del codice civile è inserito il seguente
Art. 141.      L'art. 318 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 142.      L'art. 319 del codice civile è abrogato
Art. 143.      L'art. 320 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 144.      L'art. 321 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 145.      L'art. 322 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 146.      L'art. 323 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 147.      L'art. 324 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 148.      L'art. 325 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 149.      L'art. 326 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 150.      L'art. 327 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 151.      L'art. 328 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 152.      L'art. 330 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 153.      L'art. 331 del codice civile è abrogato
Art. 154.      L'art. 332 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 155.      L'art. 333 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 156.      L'art. 334 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 157.      L'art. 336 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 158.      L'art. 337 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 159.      Gli articoli 338, 339, 340 e 341 del codice civile sono abrogati
Art. 160.      L'art. 347 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 161.      Il numero 3) dell'art. 352 del codice civile è abrogato
Art. 162.      L'art. 359 del codice civile è abrogato
Art. 163.      L'intitolazione del titolo XI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente
Art. 164.      L'art. 405 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 165.      L'art. 406 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 166.      L'art. 409 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 167.      L'art. 411 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 168.      L'art. 433 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 169.      L'art. 435 del codice civile è abrogato
Art. 170.      L'art. 436 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 171.      L'art. 467 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 172.      L'art. 536 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 173.      L'art. 537 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 174.      L'art. 538 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 175.      L'art. 539 del codice civile è abrogato
Art. 176.      L'art. 540 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 177.      L'art. 541 del codice civile è abrogato
Art. 178.      L'art. 542 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 179.      L'art. 543 del codice civile è abrogato
Art. 180.      L'art. 544 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 181.      Gli articoli 545, 546 e 547 del codice civile sono abrogati
Art. 182.      L'art. 548 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 183.      L'art. 565 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 184.      I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione
Art. 185.      L'art. 566 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 186.      L'art. 571 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 187.      Gli articoli 574, 575 e 576 del codice civile sono abrogati
Art. 188.      L'art. 580 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 189.      L'art. 581 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 190.      L'art. 582 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 191.      L'art. 583 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 192.      L'art. 584 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 193.      L'art. 585 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 194.      L'art. 593 del codice civile è abrogato
Art. 195.      L'art. 594 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 196.      L'art. 595 del codice civile è abrogato
Art. 197.      L'art. 692 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 198.      E' abrogato il terzo comma dell'art. 693 del codice civile
Art. 199.      L'art. 696 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 200.      L'art. 716 del codice civile è abrogato
Art. 201.      L'art. 737 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 202.      L'art. 738 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 203.      L'art. 740 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 204.      L'art. 741 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 205.      Gli articoli 780 e 2140 del codice civile sono abrogati
Art. 206.      L'art. 2647 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 207.      L'art. 2685 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 208.      L'art. 2817 del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 209.      Gli articoli 2832, 2833 e 2849 del codice civile sono abrogati
Art. 210.      Al numero 2) dell'art. 2941 del codice civile, le parole: «patria potestà» sono sostituite dalle altre: “potestà di cui all'art. 316”
Art. 211.      Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia [...]
Art. 212.      Il termine di sette anni previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), terzo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, per domandare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del [...]
Art. 213.      L'art. 32 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie approvate con regio decreto 30 marzo 1942, numero 318, è sostituito dal seguente
Art. 214.      L'art. 33 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 215.      L'art. 34 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 216.      Dopo l'art. 34 delle disposizioni di attuazione del codice civile è inserito il seguente
Art. 217.      L'art. 35 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 218.      L'art. 36 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 219.      La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, [...]
Art. 220.      L'art. 37 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 221.      L'art. 38 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 222.      L'art. 41 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 223.      L'art. 51 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente
Art. 224.      Le cause di invalidità dei matrimoni celebrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e le relative azioni sono regolate dalle disposizioni anteriori
Art. 225.      Nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 128 del codice civile il figlio acquista lo stato di figlio legittimo anche se il matrimonio è stato dichiarato nullo anteriormente alla data di [...]
Art. 226.      Le disposizioni sulla separazione personale, comprese quelle di natura patrimoniale, si applicano anche ai matrimoni anteriori e ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della [...]
Art. 227.      Le doti e i patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori
Art. 228. 
Art. 229. 
Art. 230.      Le disposizioni della presente legge relative al riconoscimento dei figli naturali si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore
Art. 231.      Nel caso di riconoscimento di minori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino affiliati od affidati a norma della legge 5 giugno 1967, n. 431, il tribunale per i [...]
Art. 232.      Le disposizioni della presente legge relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, nonchè alle azioni previste dall'art. 279 del codice civile, si applicano anche [...]
Art. 233.      La legittimazione per provvedimento del giudice si applica anche ai figli nati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge
Art. 234.      Le disposizioni dell'art. 310 del codice civile si applicano anche nel caso in cui l'adozione sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della presente legge indipendentemente dal momento [...]
Art. 235.      Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le condizioni stabilite dal padre ai sensi dell'abrogato art. 338 del codice civile per l'educazione dei figli e per [...]
Art. 236.      Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia i provvedimenti emanati dal tribunale ai sensi dell'abrogato art. 340 del codice civile e non possono essere iniziate o [...]
Art. 237.      Le disposizioni degli articolo 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali non [...]
Art. 238.      La disposizione dell'art. 692 del codice civile si applica anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge a meno che la nullità della sostituzione non sia [...]
Art. 239.      Dall'entrata in vigore della presente legge non può essere pronunziata la nullità prevista dall'abrogato art. 780 del codice civile rispetto agli atti anteriori
Art. 240.      La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 74.2.13 – L. 19 maggio 1975, n. 151.

Riforma del diritto di famiglia.

(G.U. 23 maggio 1975, n. 135).

 

     Art. 1.

     L'art. 45 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

     «Art. 45 - Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto. - Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

     Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

     L'interdetto ha il domicilio del tutore».

 

          Art. 2.

     L'art. 51 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 51 - Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente. - Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente».

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 81 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 81 - Risarcimento dei danni. - La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'art. 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti».

 

          Art. 4.

     L'art. 84 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 84 - Età. - I minori di età non possono contrarre matrimonio.

     Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

     Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

     Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

     La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

     Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo».

 

          Art. 5.

     L'art. 87 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 87 - Parentela, affinità, adozione e affiliazione. - Non possono contrarre matrimonio tra loro:

     1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;

     2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

     3 )lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

     4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;

     5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

     6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;

     7) i figli adottivi della stessa persona;

     8) l'adottato e i figli dell'adottante;

     9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

     I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione.

     I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

     Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3), 5), 6), 7), 8) e 9), anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4), quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.

     Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

     Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84».

 

          Art. 6.

     L'art. 89 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 89 - Divieto temporaneo di nuove nozze. - Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, eccettuato il caso in cui il matrimonio è stato dichiarato nullo, ai sensi dell'art. 122, per l'impotenza, anche soltanto di generare, di uno dei coniugi.

     Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'art. 87.

     Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata».

 

          Art. 7.

     L'art. 90 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 90 - Assistenza del minore. - Con il decreto di cui all'art. 84 il tribunale o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali».

 

          Art. 8.

     Il primo e il secondo comma dell'art. 97 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

     «Art. 97 - Documenti per la pubblicazione. - Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonchè ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.

     Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'art. 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci».

 

          Art. 9.

     L'art. 100 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 100 - Riduzione del termine e omissione della pubblicazione. - Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

     Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, la omissione della pubblicazione, quando venga presentato un atto di notorietà con il quale quattro persone, ancorché parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno degli sposi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

     Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.

     Quando è stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall'art. 97».

 

          Art. 10.

     L'art. 107 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 107 - Forma della celebrazione. - Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

     L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione».

 

          Art. 11.

     L'art. 111 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 111 - Celebrazione per procura. - I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

     La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

     La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

     La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

     Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.

     La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione».

 

          Art. 12.

     L'art. 117 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 117 - Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88. - Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.

     Il matrimonio contratto con violazione dell'art. 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

     Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza.

     Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'art. 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

     La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità di matrimonio previsto dall'art. 68».

 

          Art. 13.

     L'art. 118 del codice civile è abrogato.

 

          Art. 14.

     L'art. 119 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 119 - Interdizione. - Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

     L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno».

 

          Art. 15.

     L'art. 120 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 120 - Incapacità di intendere o di volere. - Il matrimonio può essere impugnato da quello del coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

     L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali».

 

          Art. 16.

     L'art. 121 del codice civile è abrogato.

 

          Art. 17.

     L'art. 122 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 122 - Violenza ed errore. - Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo.

     Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.

     L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purchè l'errore riguardi:

     1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;

     2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;

     3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;

     4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile;

     5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purchè vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'art. 233, se la gravidanza è stata portata a termine.

     L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore».

 

          Art. 18.

     L'art. 123 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 123 - Simulazione. - Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

     L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima».

 

          Art. 19.

     L'art. 128 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 128 - Matrimonio putativo. - Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.

     Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonchè rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.

     Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

     Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto.

     Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito».

 

          Art. 20.

     L'art. 129 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 129 - Diritti dei coniugi in buona fede. - Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.

     Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155».

 

          Art. 21.

     Dopo l'art. 129 del codice civile è inserito il seguente:

     «Art. 129-bis - Responsabilità del coniuge in malafede e del terzo. - Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni. E' tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.

     Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente.

     In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennità».

 

          Art. 22.

     L'art. 139 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 139 - Cause di nullità note a uno dei coniugi. - Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con l'ammenda da lire quarantamila a lire duecentomila».

 

          Art. 23.

     L'art. 140 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 140 - Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze. - La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'art. 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila».

 

          Art. 24.

     L'art. 143 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 143 - Diritti e doveri reciproci dei coniugi. - Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

     Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

     Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia».

 

          Art. 25.

     Dopo l'art. 143 del codice civile sono inseriti i seguenti:

     «Art. 143-bis - Cognome della moglie. - La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze».

     «Art. 143-ter - Cittadinanza della moglie. - La moglie conservava la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera».

 

          Art. 26.

     L'art. 144 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 144 - Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. - I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

     A ciascuno del coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato».

 

          Art. 27.

     L'art. 145 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 145 - Intervento del giudice. - In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.

     Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia».

 

          Art. 28.

     L'art. 146 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 146 - Allontanamento dalla residenza familiare. - Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.

     La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

     Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147».

 

          Art. 29.

     L'art. 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 147 - Doveri verso i figli. - Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli».

 

          Art. 30.

     L'art. 148 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 148 - Concorso negli oneri. - I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

     In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

     Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

     L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

     Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento».

 

          Art. 31.

     L'art. 149 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 149 - Scioglimento del matrimonio. - Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

     Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'art. 82 o dell'art. 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge».

 

          Art. 32.

     L'art. 150 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 150 - Separazione personale. - E' ammessa la separazione personale dei coniugi.

     La separazione può essere giudiziale o consensuale.

     Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi».

 

          Art. 33.

     L'art. 151 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 151 - Separazione giudiziale. - La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.

     Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio».

 

          Art. 34.

     Gli articoli 152 e 153 del codice civile sono abrogati.

 

          Art. 35.

     L'art. 154 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 154 - Riconciliazione. - La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta».

 

          Art. 36.

     L'art. 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 155 - Provvedimenti riguardo ai figli. - Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

     In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonchè le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.

     Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

     L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.

     Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

     In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione.

     Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.

     I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo».

 

          Art. 37.

     L'art. 156 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 156 - Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi. - Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

     L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

     Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

     Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art. 155.

     La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818.

     In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

     Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti».

 

          Art. 38.

     Dopo l'art. 156 del codice civile è inserito il seguente:

     «Art. 156-bis - Cognome della moglie. - Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio».

 

          Art. 39.

     L'art. 157 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 157 - Cessazione degli effetti della separazione. - I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

     La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione».

 

          Art. 40.

     L'art. 158 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 158 - Separazione consensuale. - La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.

     Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione».

 

          Art. 41.

     L'art. 159 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 159 - Del regime patrimoniale legale tra i coniugi. - Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'art. 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo».

 

          Art. 42.

     L'art. 160 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 160 - Diritti inderogabili. - Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio».

 

          Art. 43.

     L'art. 162 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 162 - Forma delle convenzioni matrimoniali. - Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.

     La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.

     Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'art. 194. Dopo la celebrazione del matrimonio possono essere mutate soltanto previa autorizzazione del giudice.

     Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma».

 

          Art. 44.

     L'art. 163 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 163 - Modifica delle convenzioni. - Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.

     Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice. L'omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.

     Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio.

     L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti».

 

          Art. 45.

     L'art. 164 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 164 - Simulazione delle convenzioni matrimoniali. - E' consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali.

     Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali».

 

          Art. 46.

     L'art. 165 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 165 - Capacità del minore. - Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norme dell'art. 90».

 

          Art. 47.

     Dopo l'art. 166 del codice civile è inserito il seguente:

     «Art. 166-bis - Divieto di costituzione di dote. - E' nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote».

 

          Art. 48.

     L'intitolazione della sezione II del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

     DEL FONDO PATRIMONIALE

 

          Art. 49.

     L'art. 167 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 167 - Costituzione del fondo patrimoniale. - Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

     La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.

     La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.

     I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo».

 

          Art. 50.

     L'art. 168 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 168 - Impiego ed amministrazione del fondo. - La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

     I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

     L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale».

 

          Art. 51.

     L'art. 169 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 169 - Alienazione dei beni del fondo. - Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente».

 

          Art. 52.

     L'art. 170 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 170 - Esecuzione sui beni e sui frutti. - L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».

 

          Art. 53.

     L'art. 171 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 171 - Cessazione del fondo. - La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

     Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.

     Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

     Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale».

 

          Art. 54.

     Gli articoli 172, 173, 174, 175 e 176 del codice civile sono abrogati.

 

          Art. 55.

     L'intitolazione della sezione III del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

     DELLA COMUNIONE LEGALE

     E' soppressa la suddivisione in paragrafi della sezione III del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile.

 

          Art. 56.

     L'art. 177 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 177 - Oggetto della comunione. - Costituiscono oggetto della comunione:

     a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

     b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

     c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

     d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

     Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi».

 

          Art. 57.

     L'art. 178 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 178 - Beni destinati all'esercizio di impresa. - I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa».

 

          Art. 58.

     L'art. 179 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 179 - Beni personali. - Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

     a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

     b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

     c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

     d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;

     e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonchè la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

     f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purchè ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

     L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'art. 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge».

 

          Art. 59.

     L'art. 180 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 180 - Amministrazione dei beni della comunione. - L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.

     Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonchè la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi».

 

          Art. 60.

     L'art. 181 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 181 - Rifiuto di consenso. - Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lettera d) dell'art. 177 fa parte della comunione».

 

          Art. 61.

     L'art. 182 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 182 - Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi. - In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell'art. 180, il consenso di entrambi i coniugi.

     Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa».

 

          Art. 62.

     L'art. 183 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 183 - Esclusione dall'amministrazione. - Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione.

     Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.

     La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione».

 

          Art. 63.

     L'art. 184 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 184 - Atti compiuti senza il necessario consenso. - Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'art. 2683.

     L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso.

     Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione».

 

          Art. 64.

     L'art. 185 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 185 - Amministrazione dei beni personali del coniuge. - All'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 217».

 

          Art. 65.

     L'art. 186 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 186 - Obblighi gravanti sui beni della comunione. - I beni della comunione rispondono:

     a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;

     b) di tutti i carichi dell'amministrazione;

     c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;

     d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi».

 

          Art. 66.

     L'art 187 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 187 - Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio. - I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'art. 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio».

 

          Art. 67.

     L'art. 188 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 188 - Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni. - I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'art. 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione».

 

          Art. 68.

     L'art. 189 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 189 - Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi. - I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.

     I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione».

 

          Art. 69.

     L'art. 190 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 190 - Responsabilità sussidiaria dei beni personali. - I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti».

 

          Art. 70.

     L'art. 191 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 191 - Scioglimento della comunione. - La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

     Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'art. 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'art. 162».

 

          Art. 71.

     L'art. 192 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 192 - Rimborsi e restituzioni. - Ciascuno del coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 186.

     E' tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'art. 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.

     Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.

     I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente.

     Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili».

 

          Art. 72.

     L'art. 193 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 193 - Separazione giudiziale dei beni. - La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

     Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.

     La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.

     La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.

     La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali».

 

          Art. 73.

     L'art. 194 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 194 - Divisione dei beni della comunione. - La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.

     Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge».

 

          Art. 74.

     L'art. 195 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 195 - Prelevamento dei beni mobili. - Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartengono ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione».

 

          Art. 75.

     L'art. 196 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 196 - Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare. - Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge».

 

          Art. 76.

     L'art. 197 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 197 - Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi. - Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonchè sugli altri beni di lui».

 

          Art. 77.

     Gli articoli 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 e 209 del codice civile sono abrogati.

 

          Art. 78.

     L'intitolazione della sezione IV del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

     DELLA COMUNIONE CONVENZIONALE

 

          Art. 79.

     L'art. 210 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 210 - Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni. - I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'art. 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purchè i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'art. 161.

     I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'art. 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

     Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale».

 

          Art. 80.

     L'art. 211 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 211 - Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio. - I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'art. 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni».

 

          Art. 81.

     Gli articoli 212, 213 e 214 del codice civile sono abrogati.

 

          Art. 82.

     L'intitolazione della sezione V del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

     DEL REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI

 

          Art. 83.

     L'art. 215 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 215 - Separazione dei beni. - I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio».

 

          Art. 84.

     L'art. 216 del codice civile è abrogato.

 

          Art. 85.

     L'art. 217 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 217 - Amministrazione e godimento dei beni. - Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.

     Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato.

     Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.

     Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti».

 

          Art. 86.

     L'art. 218 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 218 - Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge. - Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario».

 

          Art. 87.

     L'art. 219 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 219 - Prova della proprietà dei beni. - Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.

     I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi».

 

          Art. 88.

     Gli articoli 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 e 230 del codice civile sono abrogati.

 

          Art. 89.

     Dopo la sezione V del capo VI del titolo VI dei I libro del codice civile è inserita la seguente:

     Sezione VI

     DELL'IMPRESA FAMILIARE

     «Art. 230-bis - Impresa familiare. - Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonchè agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonchè quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

     Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

     Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

     Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

     In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732.

     Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme».

 

          Art. 90.

     L'art. 232 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 232 - Presunzione di concepimento durante il matrimonio. - Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

     La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente».

 

          Art. 91.

     L'art. 233 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 233 - Nascita del figlio prima dei centottanta giorni. - Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità».

 

          Art. 92.

     L'art. 234 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 234 - Nascita del figlio dopo i trecento giorni. - Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio.

     Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

     In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di legittimo».

 

          Art. 93.

     L'art. 235 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 235 - Disconoscimento di paternità. - L'azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:

     1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;

     2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;

     3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.

     La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

     L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre».

 

          Art. 94.

     L'art. 238 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 238 - Atto di nascita conforme al possesso di stato. - Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.

     Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita».

 

          Art. 95.

     L'art. 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 244 - Termini dell'azione di disconoscimento. - L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.

     Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è la residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

     L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

     L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni».

 

          Art. 96.

     L'art. 245 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 245 - Sospensione del termine. - Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa, nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione. L'azione può tuttavia essere promossa dal tutore».

 

          Art. 97.

     L'art. 246 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 246 - Trasmissibilità dell'azione. - Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza averla promossa, ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:

     1) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;

     2) nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti».

 

          Art. 98.

     L'art. 247 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 247 - Legittimazione passiva. - Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento.

     Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

     Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice.

     Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice».

 

          Art. 99.

     L'art. 248 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 248 - Legittimazione all'azione di contestazione della legittimità. Imprescrittibilità. - L'azione per contestare la legittimità spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

     L'azione è imprescrittibile.

     Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

     Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori».

 

          Art. 100.

     L'intitolazione del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

     DELLA FILIAZIONE NATURALE E DELLA LEGITTIMAZIONE

 

          Art. 101.

     L'intitolazione della sezione I del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

     DELLA FILIAZIONE NATURALE

 

          Art. 102.

     L'art. 250 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 250 - Riconoscimento. - Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

     Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso.

     Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

     Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante.

     Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età».

 

          Art. 103.

     L'art. 251 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 251 - Riconoscimento di figli incestuosi. - I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.

     Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio».

 

          Art. 104.

     L'art. 252 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 252 - Affidamento del figlio naturale e suo mantenimento nella famiglia legittima. - Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.

     L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonchè dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore.

     Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale.

     E' altresì richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento».

 

          Art. 105.

     L'art. 253 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 253 - Inammissibilità del riconoscimento. - In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova».

 

          Art. 106.

     L'art. 254 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 254 - Forma di riconoscimento. - Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.

     La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo».

 

          Art. 107.

     L'art. 256 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 256 - Irrevocabilità del riconoscimento. - Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato».

 

          Art. 108.

     L'art. 258 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 258 - Effetti del riconoscimento. - Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge.

     L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

     Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate».

 

          Art. 109.

     Gli articoli 259 e 260 del codice civile sono abrogati.

 

          Art. 110.

     L'art. 261 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 261 - Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento. - Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi».

 

          Art. 111.

     L'art. 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 262 - Cognome del figlio. - Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.

     Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.

     Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre».

 

          Art. 112.

     L'art. 264 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 264 - Impugnazione da parte del riconosciuto. - Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età e lo stato d'interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento.

     Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale».

 

          Art. 113.

     L'art. 269 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 269 - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. - La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

     La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.

     La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

     La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale».

 

          Art. 114.

     L'art. 270 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 270 - Legittimazione attiva e termine. - L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.

     Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, entro due anni dalla morte.

     L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti».

 

          Art. 115.

     Gli articoli 271 e 272 del codice civile sono abrogati.

 

          Art. 116.

     L'art. 273 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 273 - Per l'interdetto Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto. - L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'art. 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.

     Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di sedici anni l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice».

 

          Art. 117.

     Il primo comma dell'art. 274 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art 274 - Ammissibilità dell'azione. - L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata».

 

          Art. 118.

     L'art. 275 del codice civile è abrogato.

 

          Art. 119.

     Il secondo comma dell'art. 277 del codice civile e sostituito dal seguente:

     «Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui».

 

          Art. 120.

     L'art. 278 del codice civile è sostituito dal seguente:

     « Art. 278 - Indagini sulla paternità o maternità. - Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'art. 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.

     Possono essere ammesse dal giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento».

 

          Art. 121.

     L'art. 279 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 279 - Responsabilità per il mantenimento e l'educazione. - In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti.

     L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 274.

     L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale munito dal giudice L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà».

 

          Art. 122.

     L'art. 280 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 280 - Legittimazione. - La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo.

     Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice».

 

          Art. 123.

     L'art. 281 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 281 - Divieto di legittimazione. - Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti».

 

          Art. 124.

     L'art. 283 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 283 - Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio. - I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio».

 

          Art. 125.

     L'art. 284 dei codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 284 - Legittimazione per provvedimento del giudice. - La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni:

     1) che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l'età indicata nel quinto comma dell'art. 250;

     2) che per il genitore vi sia l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;

     3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato;

     4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell'altro genitore o del curatore se il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto.

     La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati se di età superiore ai sedici anni».

 

          Art. 126.

     L'art. 285 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 285 - Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori. - Se uno dei genitore ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2) dell'articolo precedente.

     In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado».

 

          Art. 127.

     L'art. 287 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 287 - Legittimazione in base alla procura per il matrimonio. - Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non potè essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante.

     Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli».

 

          Art. 128.

     L'art. 288 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 288 - Procedura. - La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

     Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio, sulla domanda di legittimazione.

     Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

     In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all'atto di nascita del figlio».

 

          Art. 129.

     L'art. 289 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 289 - Azioni esperibili dopo la legittimazione. - La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimo per la mancanza delle condizioni indicate nel numero 1) dell'art. 284, negli articoli 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'art. 263.

     Se manca la condizione indicata nel numero 3) dell'art. 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l'assenso».

 

          Art. 130.

     L'art. 290 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 290 - Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice. - La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa.

     Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purchè la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data».

 

          Art. 131.

     L'art. 293 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 293 - Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio. - I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.

     Non può tuttavia essere dichiarata la nullità dell'adozione se, al momento in cui questa avvenne, la qualità di figlio naturale dell'adottato non risultava da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale.

     Se l'adottato è un figlio naturale non riconoscibile, può essere sempre dichiarata la nullità dell'adozione».

 

          Art. 132.

     L'art. 297 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 297 - Assenso del coniuge o dei genitori. - Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati.

     Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potestà o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo».

 

          Art. 133.

     L'art. 301 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 301 - Potestà e amministrazione dei beni dell'adottato. - La potestà sull'adottato e il relativo esercizio spettano all'adottante.

     L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'art. 147.

     Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato, spetta all'adottante; il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'art. 382».

 

          Art. 134.

     L'art. 303 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 303 - Cessazione della potestà dell'adottante. - Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale, su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori».

 

          Art. 135.

     L'art. 310 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 310 - Cessazione degli effetti dell'adozione. - Gli effetti dell'adozione cessano:

     1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;

     2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante;

     3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante».

 

          Art. 136.

     La rubrica del titolo IX del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

     DELLA POTESTA' DEI GENITORI

 

          Art. 137.

     L'art. 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 315 - Doveri del figlio verso i genitori. - Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

 

          Art. 138.

     L'art. 316 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 316 - Esercizio della potestà dei genitori. - Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione.

     La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.

     In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

     Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.

     Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio».

 

          Art. 139.

     L'art. 317 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 317 - Impedimento di uno dei genitori. - Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.

     La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'art. 155».

 

          Art. 140.

     Dopo l'art. 317 del codice civile è inserito il seguente:

     «Art. 317-bis - Esercizio della potestà. - Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.

     Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'art. 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore con il quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.

     Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore».

 

          Art. 141.

     L'art. 318 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 318 - Abbandono della casa del genitore. - Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la potestà né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare».

 

          Art. 142.

     L'art. 319 del codice civile è abrogato.

 

          Art. 143.

     L'art. 320 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 320 - Rappresentanza e amministrazione. - I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

     Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316.

     I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

     I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.

     L'esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia deliberato sulla istanza.

     Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore».

 

          Art. 144.

     L'art. 321 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 321 - Nomina di un curatore speciale. - In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti».

 

          Art. 145.

     L'art. 322 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 322 - Inosservanza delle disposizioni precedenti. - Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa».

 

          Art. 146.

     L'art. 323 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 323 - Atti vietati ai genitori. - I genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

     Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

     I genitori esercenti la potestà non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore».

 

          Art. 147.

     L'art. 324 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 324 - Usufrutto legale. - I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio.

     I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli.

     Non sono soggetti ad usufrutto legale:

     1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

     2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;

     3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

     4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà. Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui».

 

          Art. 148.

     L'art. 325 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 325. - Obblighi inerenti all'usufrutto legale. - Gravano sull'usufrutto legale gli obblighi propri dell'usufruttuario».

 

          Art. 149.

     L'art. 326 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 326 - Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti. - L'usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.

     L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».

 

          Art. 150.

     L'art. 327 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 327 - Usufrutto legale di uno solo dei genitori. - Il genitore che esercita in modo esclusivo la potestà è il solo titolare dell'usufrutto legale».

 

          Art. 151.

     L'art. 328 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 328 - Nuove nozze. - Il genitore che passa a nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di quest'ultimo».

 

          Art. 152.

     L'art. 330 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 330 - Decadenza dalla potestà sui figli. - Il giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

     In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare».

 

          Art. 153.

     L'art. 331 del codice civile è abrogato.

 

          Art. 154.

     L'art. 332 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 332 - Reintegrazione nella potestà. - Il giudice può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio».

 

          Art. 155.

     L'art. 333 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 333 - Condotta del genitore pregiudizievole ai figli. - Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare.

     Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento».

 

          Art. 156.

     L'art. 334 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 334 - Rimozione dall'amministrazione. - Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.

     L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori».

 

          Art. 157.

     L'art. 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 336 - Procedimento. - I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

     Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

     In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio».

 

          Art. 158.

     L'art. 337 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 337 - Vigilanza del giudice tutelare. - Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni».

 

          Art. 159.

     Gli articoli 338, 339, 340 e 341 del codice civile sono abrogati.

 

          Art. 160.

     L'art. 347 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 347 - Tutela di più fratelli. - E' nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore speciale».

 

          Art. 161.

     Il numero 3) dell'art. 352 del codice civile è abrogato.

 

          Art. 162.

     L'art. 359 del codice civile è abrogato.

 

          Art. 163.

     L'intitolazione del titolo XI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:

     DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO

 

          Art. 164.

     L'art. 405 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 405 - Assenso del coniuge per l'affiliazione. - Se il richiedente è coniugato, è necessario l'assenso del coniuge, salvo che sia intervenuta separazione personale.

     Se il coniuge è nella impossibilità di manifestare la sua volontà, il giudice tutelare può, per gravi motivi, autorizzare ugualmente l'affiliazione».

 

          Art. 165.

     L'art. 406 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 406 - Procedimento per la dichiarazione di affiliazione. - Il giudice tutelare, prima di provvedere sulla domanda di affiliazione, raccoglie informazioni sulle condizioni familiari, morali ed economiche del richiedente, sul modo con cui ha provveduto al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione del minore, sulle condizioni fisiche, morali ed intellettuali di questo. Deve inoltre sentire l'istituto presso il quale il minore fu ricoverato, o dal quale fu assistito, i prossimi parenti del medesimo, il minore stesso, nonchè il coniuge del richiedente se questi è separato.

     Il giudice tutelare può prescrivere norme per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore.

     Il provvedimento che accoglie la domanda di affiliazione è omologato dal tribunale, sentito il pubblico ministero, ed è annotato a margine dell'atto di nascita del minore».

 

          Art. 166.

     L'art. 409 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 409 - Effetti dell'affiliazione. - L'affiliazione attribuisce all'affiliante i poteri inerenti alla potestà dei genitori.

     L'affiliante deve mantenere l'affiliato; deve istruirlo ed educarlo conformemente a quanto è prescritto nell'art. 147. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 301, terzo comma e 302.

     Il coniuge dell'affiliante può ottenere, nelle forme già indicate, che la qualità di affiliante sia attribuita anche a lui.

     Se il minore è stato affiliato da due coniugi, l'esercizio dei poteri inerenti alla potestà spetta ad entrambi».

 

          Art. 167.

     L'art. 411 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 411 - Estinzione dell'affiliazione. - Nel caso di reintegrazione dei genitori nella potestà, di legittimazione o di riconoscimento del minore il giudice tutelare delibera se sia nell'interesse del minore continuare l'affiliazione, ovvero se sia da conferire al genitore l'esercizio della potestà. In quest'ultimo caso dichiara estinta l'affiliazione.

     L'affiliazione non può tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un istituto di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati motivi.

     Se l'affiliazione continua, l'affiliato, a cui è stato attribuito il cognome dell'affiliante, non assume il cognome del genitore.

     Il giudice tutelare può prescrivere in ogni caso regole o condizioni per l'ulteriore educazione del minore».

 

          Art. 168.

     L'art. 433 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 433 - Persone obbligate. - All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

     1) il coniuge;

     2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;

     3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;

     4) i generi e le nuore;

     5) il suocero e la suocera;

     6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali».

 

          Art. 169.

     L'art. 435 del codice civile è abrogato.

 

          Art. 170.

     L'art. 436 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 436 - Obbligo tra adottante e adottato. - L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui».

 

          Art. 171.

     L'art. 467 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 467 - Nozione. - La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.

     Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale».

 

          Art. 172.

     L'art. 536 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 536 - Legittimari. - Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.

     Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

     A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali».

 

          Art. 173.

     L'art. 537 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 537 - Riserva a favore dei figli legittimi e naturali. - Salvo quanto disposto dall'art. 542, se il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi è riservata la metà del patrimonio.

     Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.

     I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali».

 

          Art. 174.

     L'art. 538 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 538 - Riserva a favore degli ascendenti legittimi. - Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'art. 544.

     In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'art. 569».

 

          Art. 175.

     L'art. 539 del codice civile è abrogato.

 

          Art. 176.

     L'art. 540 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 540 - Riserva a favore del coniuge. - A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'art. 542 per il caso di concorso con i figli.

     Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli».

 

          Art. 177.

     L'art. 541 del codice civile è abrogato.

 

          Art. 178.

     L'art. 542 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 542 - Concorso di coniuge e figli. - Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

     Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali.

     Si applica il terzo comma dell'art. 537».

 

          Art. 179.

     L'art. 543 del codice civile è abrogato.

 

          Art. 180.

     L'art. 544 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 544 - Concorso di ascendenti legittimi e coniuge. - Quando chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.

     In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'art. 569».

 

          Art. 181.

     Gli articoli 545, 546 e 547 del codice civile sono abrogati.

 

          Art. 182.

     L'art. 548 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 548 - Riserva a favore del coniuge separato. - Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'art. 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

     Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi».

 

          Art. 183.

     L'art. 565 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 565 - Categorie dei successibili. - Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo».

 

          Art. 184.

     I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione:

     DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI

     Conseguentemente il capo III ed il capo IV dello stesso titolo II del libro II divengono, rispettivamente, il capo II e il capo III, restando invariate le rubriche.

 

          Art. 185.

     L'art. 566 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 566 - Successione dei figli legittimi e naturali. - Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali, in parti uguali.

     Si applica il terzo comma dell'art. 537».

 

          Art. 186.

     L'art. 571 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 571 - Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle. - Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purchè in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà.

     Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi.

     Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall'art. 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro».

 

          Art. 187.

     Gli articoli 574, 575 e 576 del codice civile sono abrogati.

 

          Art. 188.

     L'art. 580 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 580 - Diritti dei figli naturali non riconoscibili. - Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'art. 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

     I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari».

 

          Art. 189.

     L'art. 581 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 581. - Concorso del coniuge con i figli. - Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi».

 

          Art. 190.

     L'art. 582 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 582. - Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle. - Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'art. 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità».

 

          Art. 191.

     L'art. 583 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 583 - Successione del solo coniuge. - In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità».

 

          Art. 192.

     L'art. 584 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 584 - Successione del coniuge putativo. - Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'art. 540.

     Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte».

 

          Art. 193.

     L'art. 585 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 585 - Successione del coniuge separato. - Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

     Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 548».

 

          Art. 194.

     L'art. 593 del codice civile è abrogato.

 

          Art. 195.

     L'art. 594 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 594 - Assegno ai figli naturali non riconoscibili. - Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli naturali di cui all'art. 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'art. 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno».

 

          Art. 196.

     L'art. 595 del codice civile è abrogato.

 

          Art. 197.

     L'art. 692 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 692 - Sostituzione fedecommissaria. - Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.

     La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'art. 416 interverrà la pronuncia di interdizione.

     Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.

     La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. E' anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.

     In ogni altro caso la sostituzione è nulla».

 

          Art. 198.

     E' abrogato il terzo comma dell'art. 693 del codice civile.

 

          Art. 199.

     L'art. 696 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 696 - Devoluzione al sostituito. - L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito.

     Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace».

 

          Art. 200.

     L'art. 716 del codice civile è abrogato.

 

          Art. 201.

     L'art. 737 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 737 - Soggetti tenuti alla collazione. - I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

     La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile».

 

          Art. 202.

     L'art. 738 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 738 - Limiti della collazione per il coniuge. - Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge».

 

          Art. 203.

     L'art. 740 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 740 - Donazioni fatte all'ascendente dell'erede. - Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire ciò che è stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredità di questo».

 

          Art. 204.

     L'art. 741 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 741 - Collazione di assegnazioni varie. - E' soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti».

 

          Art. 205.

     Gli articoli 780 e 2140 del codice civile sono abrogati.

 

          Art. 206.

     L'art. 2647 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2647 - Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni. - Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell'art. 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.

     Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.

     La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte».

 

          Art. 207.

     L'art. 2685 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 2685 - Altri atti soggetti a trascrizione. - Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'art. 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell'art. 2647, l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684 o liberazione dai medesimi.

     La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili».

 

          Art. 208.

     L'art. 2817 del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 2817 - Persone a cui compete. - Hanno ipoteca legale:

     1) l'alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;

     2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;

     3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale».

 

          Art. 209.

     Gli articoli 2832, 2833 e 2849 del codice civile sono abrogati.

 

          Art. 210.

     Al numero 2) dell'art. 2941 del codice civile, le parole: «patria potestà» sono sostituite dalle altre: “potestà di cui all'art. 316”.

 

          Art. 211.

     Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge.

 

          Art. 212.

     Il termine di sette anni previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), terzo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, per domandare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applica nei confronti del coniuge a cui con sentenza passata in giudicato è stata esclusivamente addebitata la separazione personale ai sensi dell'art. 151, secondo comma, del codice civile, quando vi sia opposizione dell'altro coniuge.

 

          Art. 213.

     L'art. 32 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie approvate con regio decreto 30 marzo 1942, numero 318, è sostituito dal seguente:

     «Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale».

 

          Art. 214.

     L'art. 33 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Nel caso previsto dall'art. 183 del codice, il tribunale in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito il pubblico ministero».

 

          Art. 215.

     L'art. 34 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di cui all'art. 279, primo comma, del codice provvede il tribunale per i minorenni».

 

          Art. 216.

     Dopo l'art. 34 delle disposizioni di attuazione del codice civile è inserito il seguente:

     «Art. 34-bis. - Il notaio rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione del caso previsto dal secondo comma dell'art. 163 del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa.

     Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma dell'art. 163 del codice».

 

          Art. 217.

     L'art. 35 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Il riconoscimento di cui al secondo comma dell'art. 251 del codice è autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere è minore.

     Sulla domanda di legittimazione, di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni».

 

          Art. 218.

     L'art. 36 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

     «La rinunzia alla cittadinanza di cui all'art. 143-ter del codice deve essere fatta dinanzi all'ufficiale di stato civile del luogo dove la rinunziante risiede, ed è trascritta nei registri di cittadinanza.

     Qualora la rinunziante risieda all'estero, la rinunzia deve essere fatta dinanzi all'agente diplomatico o consolare del luogo di residenza. L'agente la trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell'interno che ne cura, a mezzo dell'autorità competente, la trascrizione nei registri di cittadinanza».

 

          Art. 219.

     La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente a norma dell'art. 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

     E' abrogata ogni norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, che sia incompatibile con le disposizioni della presente legge.

 

          Art. 220.

     L'art. 37 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

     «L'iscrizione nel registro previsto nell'art. 314 del codice si esegue senza spese.

     L'iscrizione della sentenza che revoca l'adozione deve essere altresì annotata in margine all'iscrizione del decreto di adozione».

 

          Art. 221.

     L'art. 38 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 303, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice.

     Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.

     In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

     Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».

 

          Art. 222.

     L'art. 41 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

     «I provvedimenti previsti nell'art. 145 del codice sono di competenza del pretore del mandamento del luogo in cui è stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del pretore del mandamento del luogo del domicilio di uno dei coniugi».

 

          Art. 223.

     L'art. 51 delle disposizioni d'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:

     «Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice.

     A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmetterne copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione».

 

          Art. 224.

     Le cause di invalidità dei matrimoni celebrati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e le relative azioni sono regolate dalle disposizioni anteriori.

 

          Art. 225.

     Nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 128 del codice civile il figlio acquista lo stato di figlio legittimo anche se il matrimonio è stato dichiarato nullo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 226.

     Le disposizioni sulla separazione personale, comprese quelle di natura patrimoniale, si applicano anche ai matrimoni anteriori e ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

     Nel provvedere sulle domande di revisione delle disposizioni patrimoniali a norma della presente legge, il giudice deve tener conto anche degli accordi intervenuti fra le parti in sede di separazione consensuale omologata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 227.

     Le doti e i patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori.

 

          Art. 228. [1]

     Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio.

     Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi.

     Gli atti di cui al presente articolo compresi i trasferimenti eventuali e conseguenti di diritti sono esenti da imposte e tasse e gli onorari professionali ad essi relativi sono ridotti alla metà. Essi non possono essere opposti a terzi se non sono annotati a margine dell'atto di matrimonio.

 

          Art. 229. [2]

     Le disposizioni sul disconoscimento di paternità, comprese quelle relative alla legittimazione attiva della madre e del figlio, si applicano anche ai figli nati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

     L'azione del padre è proponibile se a tale data non sia decorso il termine stabilito dalla legge predetta, il quale è prorogato della metà se, alla medesima data, manca meno di un mese alla sua scadenza.

     L'azione della madre deve riguardare i figli minori d'età ed essere proposta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine deve essere proposta l'azione del figlio se il termine stabilito dalla legge nei suoi confronti ha una scadenza anteriore.

 

          Art. 230.

     Le disposizioni della presente legge relative al riconoscimento dei figli naturali si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore.

     Il riconoscimento di figli naturali, compiuto prima di tale data fuori dei casi in cui era ammesso secondo le leggi anteriori, non può essere annullato, se al momento in cui fu fatto concorrevano le condizioni per cui sarebbe ammissibile secondo le disposizioni della presente legge.

     Tale riconoscimento vale anche agli effetti delle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè i diritti successori del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o definiti con convenzione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni dall'apertura della successione senza che il figlio abbia fatto valere alcuna ragione ereditaria sui beni della successione.

 

          Art. 231.

     Nel caso di riconoscimento di minori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino affiliati od affidati a norma della legge 5 giugno 1967, n. 431, il tribunale per i minorenni decide in ordine all'affidamento, tenendo conto dell'interesse morale e materiale del minore.

 

          Art. 232.

     Le disposizioni della presente legge relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, nonchè alle azioni previste dall'art. 279 del codice civile, si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore.

 

          Art. 233.

     La legittimazione per provvedimento del giudice si applica anche ai figli nati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

     Dalla stessa data non possono essere proseguiti procedimenti per la legittimazione per decreto del Capo dello Stato, ma della presentazione della domanda di legittimazione a norma delle disposizioni anteriori si tiene conto agli effetti del secondo comma dell'art. 290 del codice civile.

 

          Art. 234.

     Le disposizioni dell'art. 310 del codice civile si applicano anche nel caso in cui l'adozione sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della presente legge indipendentemente dal momento in cui il riconoscimento è avvenuto.

 

          Art. 235.

     Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le condizioni stabilite dal padre ai sensi dell'abrogato art. 338 del codice civile per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza delle suddette condizioni.

     Dalla stessa data il curatore del nascituro cessa di diritto dal suo ufficio.

 

          Art. 236.

     Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia i provvedimenti emanati dal tribunale ai sensi dell'abrogato art. 340 del codice civile e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza, avvenuta in precedenza, dei suddetti provvedimenti.

 

          Art. 237.

     Le disposizioni degli articolo 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione.

 

          Art. 238.

     La disposizione dell'art. 692 del codice civile si applica anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge a meno che la nullità della sostituzione non sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato.

     Salvo quanto previsto dal comma precedente, le sostituzioni fedecommissarie anteriori all'entrata in vigore della presente legge sono regolate dalle disposizioni anteriori.

 

          Art. 239.

     Dall'entrata in vigore della presente legge non può essere pronunziata la nullità prevista dall'abrogato art. 780 del codice civile rispetto agli atti anteriori.

 

          Art. 240.

     La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Il termine di cui al presente articolo è stato prorogato al 15 gennaio 1978 dall'art. 1 del D.L. 9 settembre 1977, n. 688, convertito dalla L. 31 ottobre 1977, n. 804.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 1° aprile 1982, n. 64 ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo nella parte in cui non prevede che l'azione di disconoscimento di paternità sia proponibile dal padre entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, nell'ipotesi che nel periodo compreso fra il trecentesimo e centottantesimo giorno prima della nascita la moglie abbia commesso adulterio.