§ 74.1.8 - D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1945, n. 222.
Norme complementari integrative e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 20 gennaio 1944, n. 26, per la reintegrazione dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:74. Persona e famiglia
Capitolo:74.1 diritti e libertà fondamentali
Data:12/04/1945
Numero:222


Sommario
Art. 1.      Salvo quanto è disposto dall'art. 7 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, le retrocessioni degli immobili ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto medesimo estinguono le servitù ed i [...]
Art. 2.      Nelle retrocessioni di immobili disciplinate dagli articoli 3, 6 e 14 del R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26, i contratti di locazione degli immobili retroceduti, per una durata superiore a [...]
Art. 3.      Le donazioni effettuate in applicazione degli articoli 6 e 55 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono revocabili da parte del donante o [...]
Art. 4.      Si applicano le disposizioni del Codice civile sui contratti simulati agli atti di trasferimento, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, di beni immobili, mobili o titoli azionari, ai [...]
Art. 5.      Per le restituzioni consensuali di titoli azionari e per le rettifiche concernenti l'intestazione di detti titoli, l'accertamento che si tratta di porre nel nulla un atto previsto dall'art. 4, [...]
Art. 6.      Le vigilanze, le amministrazioni e le liquidazioni di aziende disposte in base alle norme del titolo Il, capo IV, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, ancora in atto alla data di [...]
Art. 7.      Gli atti e verbali con i quali si procede alla riconsegna delle aziende o alla nomina del curatore ai sensi dell'articolo precedente nonché ai conteggi, rendiconti e pagamenti dovuti in base [...]
Art. 8.      Le domande di retrocessione e l'esercizio delle azioni consentite dal R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, ai sensi del primo comma dell'art. 3 e del primo comma dell'art. 17 del decreto [...]
Art. 9.      Il diritto di richiedere la retrocessione di parte degli immobili trasferiti, concesso dal primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, può essere esercitato nei casi in [...]
Art. 10.      Nei casi previsti dall'art. 6 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, il mancato pagamento della differenza di prezzo in favore degli acquirenti successivi all'Ente di gestione e [...]
Art. 11.      Le procedure esecutive immobiliari in danno di persone colpite da disposizioni razziali, relative ai diritti patrimoniali nei quali le persone medesime sono state reintegrate, e dichiarate [...]
Art. 12.      Coloro che non intendono valersi della facoltà di richiedere la retrocessione degli immobili trasferiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, prevista dall'art. 3 del R. decreto-legge [...]
Art. 13.      Il tasso d'interesse sui certificati emessi dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare a norma dell'art. 32 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, è elevato alla misura del cinque [...]
Art. 14.      L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed il terzo proprietario dell'immobile del quale viene chiesta la retrocessione hanno diritto a conseguire dal richiedente le spese straordinarie [...]
Art. 15.      Sono esenti da tributi i trasferimenti consensuali di immobili a favore degli eredi legittimi di persone colpite dalle disposizioni razziali effettuate, fino ad un anno dopo la conclusione della [...]
Art. 16.      L'esenzione fiscale concessa dal primo comma dell'art. 16 del decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26, è ammessa anche per la retrocessione di quote di società, per le rivendiche di titoli azionari [...]
Art. 17.      Nel caso di scioglimento e di liquidazione di piccole società a carattere immobiliare con capitale non superiore al milione, che risultino regolarmente costituite al 14 aprile 1941 e siano [...]
Art. 18.      Per effettuare in esenzione dai tributi la retrocessione dei titoli azionari ai sensi degli articoli 15 e 16 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, e degli articoli 4, 5 e 16 del presente [...]
Art. 19.      Per i contratti di alienazione posti in essere dalle persone colpite dalle disposizioni razziali dopo il 6 ottobre 1938, data nella quale vennero ufficialmente annunziate le direttive del [...]
Art. 20.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


§ 74.1.8 - D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1945, n. 222.

Norme complementari integrative e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 20 gennaio 1944, n. 26, per la reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri colpiti dalle disposizioni razziali nei loro diritti patrimoniali.

(G.U. 22 maggio 1945, n. 61)

 

     Art. 1.

     Salvo quanto è disposto dall'art. 7 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, le retrocessioni degli immobili ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto medesimo estinguono le servitù ed i diritti di godimento costituiti successivamente al trasferimento degli immobili dagli antichi proprietari all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

     I titolari dei diritti estinti hanno diritto alla ripetizione del corrispettivo pagato nei confronti di coloro che costituirono i diritti medesimi. A tale fine si applicano le disposizioni dell'art. 6 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, e dell'art. 10 del presente decreto.

 

          Art. 2.

     Nelle retrocessioni di immobili disciplinate dagli articoli 3, 6 e 14 del R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26, i contratti di locazione degli immobili retroceduti, per una durata superiore a tre anni, sono opponibili al proprietario reintegrato solo nel limite di un triennio dalla loro stipulazione e purché questa abbia avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto predetto.

     Se il triennio preveduto dal comma precedente sia già decorso alla data di entrata in vigore del presente decreto o scada prima che sia trascorso un anno dalla data medesima, il proprietario reintegrato è tenuto a rispettare la locazione per la durata corrispondente a quella stabilita dagli articoli 1574 e 1630 del Codice civile, per le locazioni a tempo indeterminato. Restano tuttavia applicabili le vigenti norme sulla proroga dei contratti di locazione.

     Il richiedente la retrocessione può trattenere sull'ammontare della somma dovuta al retrocedente l'importo delle pigioni che siano state pagate anticipatamente.

 

          Art. 3.

     Le donazioni effettuate in applicazione degli articoli 6 e 55 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono revocabili da parte del donante o dei suoi eredi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per coloro che si trovino all'estero il termine decorre dalla conclusione della pace. Si applica l'esenzione fiscale disposta dall'art. 11 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

     La revoca non pregiudica i diritti acquistati da terzi anteriormente alla data d'entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia il donatario è tenuto a corrispondere al donante quanto abbia ricavato dall'alienazione e dalla costituzione di diritti a favore di terzi.

     Qualora non abbia luogo la revoca delle donazioni indicate nel precedente comma, si applicano, ad esse le disposizioni del Codice civile sulla riduzione, sulla collazione e sulla imputazione, ed in genere sulla disciplina delle donazioni.

     I chiamati ad una eredità o gli onorati di un legato, i quali vi hanno rinunziato perché il loro patrimonio immobiliare non eccedesse i limiti consentiti alle persone colpite dalle disposizioni razziali, possono, entro il termine previsto nel primo comma del presente articolo, accettare l'eredità anche se sia stata acquistata da altro dei chiamati, o domandare il legato, salvi i diritti acquistati dai terzi sui beni dell'eredità o sull'oggetto del legato.

 

          Art. 4.

     Si applicano le disposizioni del Codice civile sui contratti simulati agli atti di trasferimento, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, di beni immobili, mobili o titoli azionari, ai contratti di locazione ed a qualsiasi altro atto posto in essere fittiziamente allo scopo di sottrarsi alle persecuzioni razziali dalle persone indicate all'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, convertito nella legge 5 febbraio 1939, n. 274. La prova testimoniale è ammessa senza limiti di valore.

     In tutti i casi sopra indicati si applica l'art. 15 del R. decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26.

     Gli atti previsti nel primo comma possono essere prodotti od enunciati ai fini della declaratoria o del riconoscimento della loro inefficacia senza che sia dimostrato l'adempimento delle formalità e il pagamento di qualsiasi tributo ai quali gli atti stessi fossero soggetti; né si fa luogo a rilievi od accertamenti per effetto di tale uso, salva la restituzione delle tasse e imposte pagate nei casi stabiliti dal secondo comma del citato articolo 15 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

 

          Art. 5.

     Per le restituzioni consensuali di titoli azionari e per le rettifiche concernenti l'intestazione di detti titoli, l'accertamento che si tratta di porre nel nulla un atto previsto dall'art. 4, ai fini della esenzione dai tributi concessi dall'ultimo comma dell'articolo stesso, è effettuato mediante qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni.

     Qualora l'amministrazione finanziaria non ritenga raggiunta la prova, l'accertamento è demandato ad una commissione istituita presso il Ministero delle finanze, composta di un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello, presidente, di un altro magistrato e di un funzionario del Ministero predetto, entrambi di grado non inferiore al settimo.

 

          Art. 6.

     Le vigilanze, le amministrazioni e le liquidazioni di aziende disposte in base alle norme del titolo Il, capo IV, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, ancora in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano dalla data medesima.

     L'incaricato dell'amministrazione o della liquidazione deve presentare il rendiconto ed effettuare la restituzione dell'azienda al proprietario entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla richiesta che ne riceve. In caso di comprovata necessità tale termine può essere prorogato dal presidente del Tribunale di altri trenta giorni al massimo.

     La disposizione del comma precedente si applica anche al commissario di vigilanza, che abbia la gestione temporanea dell'azienda.

     In assenza del proprietario dell'azienda, può essere nominato dal Tribunale competente un curatore dell'assente, a richiesta di qualunque interessato o del pubblico ministero.

 

          Art. 7.

     Gli atti e verbali con i quali si procede alla riconsegna delle aziende o alla nomina del curatore ai sensi dell'articolo precedente nonché ai conteggi, rendiconti e pagamenti dovuti in base all'articolo stesso sono registrati col pagamento della tassa fissa. Egualmente sono registrati col pagamento della tassa fissa le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziari che decidano sulle istanze di riconsegna, di rendiconto e di pagamento.

     Le formalità ipotecarie e le volture catastali cui diano luogo detti atti, verbali, sentenze, e provvedimenti giudiziari sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvi gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari.

     Gli onorari dovuti ai notai sono ridotti alla metà.

 

          Art. 8.

     Le domande di retrocessione e l'esercizio delle azioni consentite dal R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, ai sensi del primo comma dell'art. 3 e del primo comma dell'art. 17 del decreto medesimo, sono ammessi fino ad un anno dopo la conclusione nella pace.

     La retrocessione è fatta nello stato in cui l'immobile si trova all'atto della domanda di retrocessione.

 

          Art. 9.

     Il diritto di richiedere la retrocessione di parte degli immobili trasferiti, concesso dal primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, può essere esercitato nei casi in cui vi sia stato trasferimento di più immobili in favore dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, e limitatamente ad uno o alcuno di essi o non per parte di singoli immobili.

 

          Art. 10.

     Nei casi previsti dall'art. 6 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, il mancato pagamento della differenza di prezzo in favore degli acquirenti successivi all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare non sospende l'obbligo di costoro di rilasciare l'immobile.

 

          Art. 11.

     Le procedure esecutive immobiliari in danno di persone colpite da disposizioni razziali, relative ai diritti patrimoniali nei quali le persone medesime sono state reintegrate, e dichiarate sospese dall'art. 9 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, rimangono estinte.

     I processi nei quali la materia del contendere è venuta a cessare per effetto delle disposizioni emanate per la reintegrazione nei diritti civili, politici e patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica, sono dichiarati estinti con ordinanza del giudice avanti al quale pendono, con la compensazione delle spese.

 

          Art. 12.

     Coloro che non intendono valersi della facoltà di richiedere la retrocessione degli immobili trasferiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, prevista dall'art. 3 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, hanno diritto ad ottenere il pagamento in contanti della somma stabilita come corrispettivo degli immobili stessi.

     Nel caso previsto dall'art. 6 del citato decreto la somma da pagarsi è uguale a quella risultante dall'atto di vendita stipulato dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

     In tutti i casi previsti dal presente articolo, il pagamento viene effettuato dietro restituzione dei certificati speciali nominativi eventualmente emessi e consegnati dall'Ente quale corrispettivo degli immobili ad esso trasferiti.

 

          Art. 13.

     Il tasso d'interesse sui certificati emessi dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare a norma dell'art. 32 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, è elevato alla misura del cinque per cento, con decorrenza dal giorno del rilascio dell'immobile all'Ente.

 

          Art. 14.

     L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed il terzo proprietario dell'immobile del quale viene chiesta la retrocessione hanno diritto a conseguire dal richiedente le spese straordinarie sostenute per le riparazioni dell'immobile, cagionate da eventi bellici o da casi fortuiti o di forza maggiore.

     Nel caso di contestazione, è applicabile la disposizione del capoverso dell'art. 8 del citato R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26. I diritti spettanti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed al terzo proprietario dell'immobile per i danni di guerra sono trasferiti al nuovo proprietario dell'immobile.

 

          Art. 15.

     Sono esenti da tributi i trasferimenti consensuali di immobili a favore degli eredi legittimi di persone colpite dalle disposizioni razziali effettuate, fino ad un anno dopo la conclusione della pace, da coloro i quali furono istituiti eredi dalle dette persone, nelle ipotesi previste dall'art. 30 del decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126. L'alienante ha diritto al rimborso della tassa di successione pagata, a sua domanda, da presentarsi entro centottanta giorni dall'avvenuto trasferimento; ed è tenuto al pagamento del tributo successorio, secondo le norme vigenti, l'erede legittimo in favore del quale avviene il trasferimento.

 

          Art. 16.

     L'esenzione fiscale concessa dal primo comma dell'art. 16 del decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26, è ammessa anche per la retrocessione di quote di società, per le rivendiche di titoli azionari e di aziende ai sensi dell'art. 1706 del Codice civile e per la risoluzione consensuale delle permute previste dal secondo comma dell'art. 37 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126.

     La stessa esenzione fiscale si applica nei casi in cui il consenso alla retrocessione di titoli azionari sia stato manifestato dal concessionario all'atto della cessione dei titoli stessi.

     La riduzione di competenze disposta dall'art. 16, comma secondo, del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applica anche ai diritti delle Aziende di credito per le autentificazioni delle girate di titoli azionari.

 

          Art. 17.

     Nel caso di scioglimento e di liquidazione di piccole società a carattere immobiliare con capitale non superiore al milione, che risultino regolarmente costituite al 14 aprile 1941 e siano composte da soci colpiti dalle disposizioni razziali, le assegnazioni, anche se si verificano a favore di soci diversi da quelli che hanno conferito i beni ed a favore dei soci azionisti, qualora trattasi di società per azioni od in accomandita per azioni, sono soggette all'imposta graduale di registro di cui all'art. 89 della tariffa allegato A alla legge del registro approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 .

     Le relative imposte ipotecarie sono dovute in misura fissa.

     Il trattamento tributario di cui al presente articolo si applica agli atti che verranno posti in essere entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 18.

     Per effettuare in esenzione dai tributi la retrocessione dei titoli azionari ai sensi degli articoli 15 e 16 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, e degli articoli 4, 5 e 16 del presente decreto, gli interessati debbono presentare all'Ufficio del registro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione comprendente la indicazione numerica e qualitativa dei titoli dei quali si riservano di domandare la retrocessione.

     Per coloro che si trovano in territorio non ancora liberato, il termine stabilito nel precedente comma decorre dalla data di liberazione del medesimo. Per coloro che si trovano all'estero il termine decorre dalla data di cessazione dello stato di guerra.

 

          Art. 19.

     Per i contratti di alienazione posti in essere dalle persone colpite dalle disposizioni razziali dopo il 6 ottobre 1938, data nella quale vennero ufficialmente annunziate le direttive del cessato regime in materia razziale, è ammessa l'azione di rescissione ai sensi degli articoli 1448 e seguenti del Codice civile sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, sempre che la lesione ecceda un quarto del valore della cosa alienata al momento del contratto.

 

          Art. 20.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.