§ 72.3.69 - Legge 18 maggio 1998, n. 160.
Contributi ad organismi finanziari internazionali multilaterali


Settore:Normativa nazionale
Materia:72. Organizzazioni internazionali
Capitolo:72.3 finanziamenti
Data:18/05/1998
Numero:160


Sommario
Art. 1.  Contributi all'IDA
Art. 2.  Contributi al Fondo monetario internazionale
Art. 3.  Contributi alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo - BERS
Art. 4.  Contributi al Fondo africano di sviluppo
Art. 5.  Contributi al Fondo asiatico di sviluppo
Art. 6.  Modifiche all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1987, n. 49
Art. 7.  Copertura finanziaria


§ 72.3.69 - Legge 18 maggio 1998, n. 160.

Contributi ad organismi finanziari internazionali multilaterali

(G.U. 28 maggio 1998, n. 122)

 

     Art. 1. Contributi all'IDA

     1. E' autorizzato un contributo globale all'International Development Association (IDA) nella misura di L. 851.231.240.000, relativo, per L. 556.000.000.000 al saldo del contributo alla X ricostituzione delle risorse e, per L. 295.231.240.000, al pagamento dell'Interim Fund.

     2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è prevista a carico degli esercizi finanziari 1997 e 1998, suddivisa in due quote, di L. 422.679.806.000 la prima, e di L. 428.551.434.000 la seconda.

 

          Art. 2. Contributi al Fondo monetario internazionale

     1. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a concedere un prestito pari a 210 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di mercato, al "Conto Prestiti" della Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF), amministrato dal Fondo monetario internazionale (FMI), secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, l'Ufficio italiano dei cambi e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Sul prestito di cui al presente comma è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dall'ESAF.

     2. Al fine di assicurare le risorse necessarie a compensare la differenza fra il tasso di mercato del prestito e il tasso agevolato praticato dal Fondo monetario internazionale quale amministratore dell'ESAF a favore dei Paesi membri a basso reddito, definiti nella decisione del consiglio di amministrazione del Fondo stesso n. 8240 del 26 marzo 1986, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad erogare a favore del "Conto sussidi" dell'ESAF, in dieci rate annuali di uguale importo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, la somma di 40 milioni di DSP. L'onere del Tesoro ammonta a circa lire 100 miliardi, valutato sulla base dei tassi correnti lira-DSP, da corrispondere in dieci rate annuali di 4 milioni di DSP, pari a lire 10 miliardi.

     3. Qualora gli importi stanziati risultassero insufficienti ai fini indicati, ai maggiori oneri si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le somme relative alle erogazioni di cui al presente articolo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 3. Contributi alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo - BERS

     1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) nella misura di ECU 851.750.000, di cui si pagheranno effettivamente solo ECU 191.640.000, in otto rate uguali annuali a partire dal 1998. L'onere relativo a ciascuna rata viene valutato in L. 46.000.000.000.

     2. Agli eventuali maggiori oneri, dovuti a differenze di cambio, si farà fronte, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     3. Le somme necessarie al pagamento dei contributi di cui al comma 1 saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 4. Contributi al Fondo africano di sviluppo

     1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo con un contributo di L. 176.577.801.525, da erogare in tre rate uguali annuali, di L. 58.859.267.175 ciascuna, a partire dal 1998.

 

          Art. 5. Contributi al Fondo asiatico di sviluppo

     1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo con un contributo di L. 169.922.880.000, da erogare in quattro rate uguali annuali, di L. 42.480.720.000 ciascuna, a partire dal 1998.

 

          Art. 6. Modifiche all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1987, n. 49

     1. All'articolo 4 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

     " 2. La partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali è finalizzata all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del sistema delle Nazioni unite in materia di cooperazione allo sviluppo.

     2-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, predispone annualmente una relazione sulla partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali. La relazione dà conto delle politiche e delle strategie adottate, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali di cui al comma 1, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani. La relazione, con riferimento ai singoli organismi, indica il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani. Tale relazione è inviata al Parlamento in allegato alla relazione di cui al comma 6 dell'articolo 3".

 

          Art. 7. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato rispettivamente in L. 432.679.806.000 per l'anno 1997, in L. 585.891.422.000 per l'anno 1998 e in L. 157.339.988.000 per l'anno 1999, si provvede, per un ammontare pari a L. 2.779.000.000 per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per la restante parte della quota relativa al 1997 e per l'intero ammontare delle quote relative al 1998 e al 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.