§ 72.2.15 – L. 17 agosto 1957, n. 848.
Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945.


Settore:Normativa nazionale
Materia:72. Organizzazioni internazionali
Capitolo:72.2 adesioni
Data:17/08/1957
Numero:848


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.


§ 72.2.15 L. 17 agosto 1957, n. 848.

Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945.

(G.U. 25 settembre 1957, n. 238, S.O.).

 

     Art. 1. [1]

     Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, a decorrere dal 14 dicembre 1955, data di ammissione dell'Italia alle Nazioni Unite.

 

          Art. 2.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dall'esecuzione dello Statuto suddetto per il pagamento:

     a) del contributo annuale del Governo italiano alle spese delle Nazioni Unite con effetto dal 14 dicembre 1955;

     b) della quota di partecipazione del Governo italiano al fondo di esercizio delle Nazioni Unite.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 780.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per lo stesso esercizio.

     All'onere di lire 625.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 2014, n. 238, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.