§ 72.1.3 - D.P.R. 13 ottobre 1976, n. 990.
Esecuzione dell'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, firmato a Roma il 10 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:72. Organizzazioni internazionali
Capitolo:72.1 accordi di sede
Data:13/10/1976
Numero:990


Sommario
Articolo unico.      Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, firmato a Roma il 10 [...]
Art. 1.      Il terreno ed i relativi edifici messi gratuitamente a disposizione dell'Istituto da parte della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 25 della convenzione sono [...]
Art. 2.      Conformemente all'art. 28 della convenzione, l'Istituto gode in Italia della più ampia capacità giuridica riconosciuta dalla legislazione italiana alle persone giuridiche
Art. 3.      Le leggi della Repubblica italiana sono applicabili all'interno della sede dell'Istituto, fatti salvi la convenzione, il protocollo, il presente accordo, nonchè le norme [...]
Art. 4.      Per locali ed edifici dell'Istituto cui si applicano le disposizioni dell'art. 2 del protocollo relative all'inviolabilità si intendono tutti i locali ed edifici adibiti [...]
Art. 5.      L'Istituto è tenuto ad assicurarsi contro i rischi per i quali può essere reso legalmente responsabile
Art. 6.      1. Le competenti autorità italiane potranno rivolgere motivata richiesta al presidente dell'Istituto onde ottenere che funzionari della Repubblica italiana o chiunque [...]
Art. 7.      Le autorità italiane assicurano l'adeguata protezione dell'Istituto
Art. 8.      Il Ministro italiano per gli affari esteri rilascia un documento speciale di riconoscimento alle persone di cui agli articoli 9 e 10 del protocollo, che sono designate [...]
Art. 9.      Gli acquisti di merci o le prestazioni aventi un valore economico, che sono strettamente necessari alle attività ufficiali dell'Istituto e d'importo superiore a 100.000 [...]
Art. 10.      I prodotti importati o esportati dall'Istituto e strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali sono esenti da ogni imposta sulla cifra d'affari, [...]
Art. 11.      I beni importati o acquisiti conformemente agli articoli 9 e 10 non possono essere ceduti o affittati a terzi, a titolo oneroso o gratuito, senza preventiva notifica [...]
Art. 12.      Nell'ambito delle sue attività ufficiali, l'Istituto, i suoi beni e redditi sono esenti da qualsiasi imposta diretta di pertinenza dello Stato, delle regioni, delle [...]
Art. 13.      Le persone indicate all'art. 9 del protocollo beneficiano sul territorio della Repubblica italiana delle seguenti disposizioni
Art. 14.      1. L'Istituto trasmetterà alle competenti autorità italiane un elenco nominativo dei ricercatori. Fatta salva l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di [...]
Art. 15.      Il personale insegnante, nonchè i ricercatori dell'Istituto hanno accesso gratuitamente in Italia
Art. 16.      1. Il presente accordo non può essere interpretato in modo tale da modificare la convenzione o il protocollo
Art. 17.      Il presente accordo entra in vigore alla data in cui il Governo della Repubblica italiana avrà comunicato per iscritto all'Istituto che tutte le formalità richieste [...]
Art. 18.      Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente fede


§ 72.1.3 - D.P.R. 13 ottobre 1976, n. 990.

Esecuzione dell'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, firmato a Roma il 10 luglio 1975 e del relativo scambio di note, effettuato a Firenze il 25 marzo 1976.

(G.U. 19 febbraio 1977, n. 47).

 

 

     Articolo unico.

     Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, firmato a Roma il 10 luglio 1975 e del relativo scambio di note, effettuato a Firenze il 25 marzo 1976, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'art. 17 dell'accordo stesso.

 

 

Accordo internazionale 10 luglio 1975.

Accordo sulla sede tra il Governo della repubblica italiana e l'Istituto Universitario Europeo

 

          Art. 1.

     Il terreno ed i relativi edifici messi gratuitamente a disposizione dell'Istituto da parte della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 25 della convenzione sono descritti nell'allegato.

     La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili predetti e le relative spese sono a carico del Governo della Repubblica italiana conformemente a quanto è disposto nell'allegato.

     Inoltre, il Governo della Repubblica italiana mette gratuitamente a disposizione dell'Istituto la prima attrezzatura di mobili e didattica degli edifici di cui al primo comma.

 

          Art. 2.

     Conformemente all'art. 28 della convenzione, l'Istituto gode in Italia della più ampia capacità giuridica riconosciuta dalla legislazione italiana alle persone giuridiche.

 

          Art. 3.

     Le leggi della Repubblica italiana sono applicabili all'interno della sede dell'Istituto, fatti salvi la convenzione, il protocollo, il presente accordo, nonchè le norme emanate dal Consiglio superiore ai sensi dell'art. 6 della convenzione.

 

          Art. 4.

     Per locali ed edifici dell'Istituto cui si applicano le disposizioni dell'art. 2 del protocollo relative all'inviolabilità si intendono tutti i locali ed edifici adibiti all'attività didattica, di ricerca ed amministrativa.

 

          Art. 5.

     L'Istituto è tenuto ad assicurarsi contro i rischi per i quali può essere reso legalmente responsabile.

 

          Art. 6.

     1. Le competenti autorità italiane potranno rivolgere motivata richiesta al presidente dell'Istituto onde ottenere che funzionari della Repubblica italiana o chiunque altro eserciti una pubblica funzione nella Repubblica italiana possano accedere ai locali ed edifici dell'Istituto cui si applica l'art. 2 del protocollo, qualora ciò sia necessario per garantire, nello spirito dell'art. 19 del protocollo, la buona amministrazione della giustizia, l'applicazione della legislazione sociale, dei regolamenti di polizia, di sicurezza o di sanità pubblica. Il presidente o il suo rappresentante debitamente delegato, agendo nello spirito dell'art. 19 del protocollo, deciderà di volta in volta se accogliere le predette richieste, stabilendo eventuali condizioni e modalità.

     In caso di incendio o di qualsiasi altro sinistro, o in caso di gesto criminale che richieda un intervento urgente, si presume il consenso del presidente, o del suo rappresentante debitamente delegato, per il libero accesso nei predetti locali od edifici. Tuttavia, se il presidente o il suo rappresentante debitamente delegato ne facesse esplicita richiesta, l'intervento delle autorità italiane deve essere interrotto immediatamente.

     2. Chiunque penetri nei locali dell'Istituto con il consenso del presidente conformemente al paragrafo 1, dovrà agire nel rispetto dell'indipendenza dell'Istituto.

 

          Art. 7.

     Le autorità italiane assicurano l'adeguata protezione dell'Istituto.

     A richiesta del presidente, esse prenderanno i necessari provvedimenti per evitare qualsiasi perturbazione nel buon funzionamento dell'Istituto.

 

          Art. 8.

     Il Ministro italiano per gli affari esteri rilascia un documento speciale di riconoscimento alle persone di cui agli articoli 9 e 10 del protocollo, che sono designate al Governo della Repubblica italiana in applicazione dell'art. 19, paragrafo 2 del protocollo e che non hanno la nazionalità italiana.

 

          Art. 9.

     Gli acquisti di merci o le prestazioni aventi un valore economico, che sono strettamente necessari alle attività ufficiali dell'Istituto e d'importo superiore a 100.000 lire non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto nè alle altre imposte indirette, comprese le imposte di fabbricazione di pertinenza dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni.

     Per l'applicazione delle esenzioni in materia di imposte indirette interne diverse dall'imposta sul valore aggiunto si farà ricorso al regime dell'abbuono o a quello della restituzione, in conformità delle procedure e modalità stabilite in merito dalla legislazione italiana.

     Le esenzioni applicabili ai carburanti e ai lubrificanti acquistati dall'Istituto per l'utilizzazione dei propri automezzi ufficiali saranno contenute nei limiti dei contingenti fissati di comune accordo dalle competenti autorità italiana e l'Istituto.

 

          Art. 10.

     I prodotti importati o esportati dall'Istituto e strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali sono esenti da ogni imposta sulla cifra d'affari, dazio doganale e altre imposte o tasse, divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione, fatte salve le disposizioni in materia di tutela del patrimonio artistico e culturale italiano.

     Uguale trattamento è accordato per l'importazione degli autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Istituto, nonchè dei relativi pezzi di ricambio e dei carburanti e lubrificanti utilizzati per tali autoveicoli.

     Il numero di tali autoveicoli, nonchè le quantità di carburanti, lubrificanti e pezzi di ricambio saranno stabiliti di comune accordo dalle competenti autorità italiane e l'Istituto.

 

          Art. 11.

     I beni importati o acquisiti conformemente agli articoli 9 e 10 non possono essere ceduti o affittati a terzi, a titolo oneroso o gratuito, senza preventiva notifica alle competenti autorità italiane e a condizione che siano pagati i relativi dazi doganali e tasse di effetto equivalente. Il termine massimo di tale notifica è stabilito di comune accordo dalle competenti autorità italiane e l'Istituto.

     I dazi doganali e tasse di effetto equivalente saranno calcolati sulla base delle aliquote in vigore alla data della cessione o della diversa utilizzazione dei beni e, se si tratta di aliquote ad valorem, secondo il valore dei beni a tale data.

 

          Art. 12.

     Nell'ambito delle sue attività ufficiali, l'Istituto, i suoi beni e redditi sono esenti da qualsiasi imposta diretta di pertinenza dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni.

 

          Art. 13.

     Le persone indicate all'art. 9 del protocollo beneficiano sul territorio della Repubblica italiana delle seguenti disposizioni:

     a partire dalla data in cui l'Istituto applicherà l'imposta sugli stipendi ed emolumenti, di cui all'art. 12, paragrafo 1 del protocollo, esenzione da ogni imposta diretta di pertinenza dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni sugli stipendi ed emolumenti che vengono loro erogati dall'Istituto;

     importazione in franchigia della propria mobilia, della propria autovettura destinata al loro uso personale e dei propri effetti personali, nel periodo di un anno dalla data dell'entrata in servizio presso l'Istituto, e, entro l'anno successivo alla cessazione delle funzioni presso l'Istituto, esportazione in franchigia della propria mobilia, della propria autovettura destinata al loro uso personale e dei propri effetti personali.

     Tali disposizioni sono applicate conformemente alla legislazione italiana.

 

          Art. 14.

     1. L'Istituto trasmetterà alle competenti autorità italiane un elenco nominativo dei ricercatori. Fatta salva l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di ordine pubblico e di sicurezza, le autorità italiane agevoleranno le modalità di entrata, di soggiorno e di partenza dei ricercatori. In caso di decisione negativa relativa all'entrata o al soggiorno di un ricercatore, le autorità italiane forniranno al presidente dell'Istituto le necessarie informazioni.

     2. I ricercatori potranno importare in Italia, in esenzione da dazi, la loro mobilia, i loro effetti personali, nonchè la loro autovettura a condizione che possano provare che quest'ultima è stata acquistata all'estero almeno un anno prima dell'entrata in Italia. La richiesta di beneficiare dell'esenzione da dazi dovrà essere presentata entro sei mesi a decorrere dalla data in cui il ricercatore si sarà stabilito in Italia. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in vigore in Italia per la tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, i ricercatori potranno esportare, alla fine del loro soggiorno in Italia, la loro mobilia, la loro autovettura e i loro effetti personali in esenzione da qualsiasi dazio e da qualsiasi divieto in materia economica ed in materia di valuta.

 

          Art. 15.

     Il personale insegnante, nonchè i ricercatori dell'Istituto hanno accesso gratuitamente in Italia:

     alle biblioteche pubbliche;

     agli archivi pubblici per i documenti che datano di almeno 50 anni;

     ai musei pubblici.

     Il Governo della Repubblica italiana si impegna a compiere tutti i passi necessari per ottenere l'accesso gratuito negli altri musei, gallerie e biblioteche in Italia.

 

          Art. 16.

     1. Il presente accordo non può essere interpretato in modo tale da modificare la convenzione o il protocollo.

     2. Nei casi in cui il presente accordo non prevede disposizioni specifiche, si applica la convenzione e il protocollo.

 

          Art. 17.

     Il presente accordo entra in vigore alla data in cui il Governo della Repubblica italiana avrà comunicato per iscritto all'Istituto che tutte le formalità richieste dalle disposizioni legislative e regolamentari sono state adempiute.

 

          Art. 18.

     Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente fede.

 

 

ALLEGATO

 

     A. Descrizione del terreno e degli immobili.

     La Repubblica italiana mette gratuitamente a disposizione dell'Istituto, alle condizioni previste nel presente allegato, il terreno e gli edifici della Badia Fiesolana.

 

     B. Immobili che devono essere messi a disposizione dell'Istituto.

     Il Governo italiano:

     - provvede alla sistemazione degli immobili sub A. ad uso dell'Istituto;

     - fa sistemare il terreno in funzione degli immobili esistenti, costruire le strade necessarie e prevedere spazi sufficienti per gli impianti sportivi e ricreativi e per il parcheggio dei veicoli di coloro che si serviranno degli impianti dell'Istituto.

     L'Istituto partecipa in maniera effettiva a tutte le decisioni concernenti tali sistemazioni, in quanto futuro utilizzatore degli immobili rinnovati della Badia Fiesolana.

     Allo scopo di assicurare una cooperazione duratura e la reciproca informazione tra il Governo italiano e l'Istituto nella fase della progettazione di tali sistemazioni, l'Istituto designerà da uno a tre esperti che rappresenteranno i suoi interessi.

     Gli organi governativi italiani incaricati della progettazione terranno il più possibile conto dei loro pareri, delle loro proposte e delle loro obiezioni, particolarmente trattandosi delle future spese di manutenzione.

     La ristrutturazione degli edifici avrà luogo in stretta collaborazione con le autorità dell'Istituto. L'Istituto non ritarderà lo svolgimento dei lavori di sistemazione degli immobili e degli impianti previsti sul terreno della Badia Fiesolana, ma cercherà anzi di promuoverli affinchè, grazie ad una cooperazione costruttiva tra i delegati del Governo italiano e l'Istituto, si trovi quanto prima una soluzione per l'insediamento dell'Istituto che soddisfi al massimo tutte le parti interessate.

 

     C. Lavori di manutenzione a carico dell'Istituto.

     a) I seguenti lavori di manutenzione sono a carico dell'Istituto:

     pulizia interna di edifici;

     buon funzionamento e sorveglianza dell'impianto di riscaldamento, spese per il combustibile, spazzatura dei camini;

     buon funzionamento e sorveglianza degli impianti di climatizzazione;

     sorveglianza dei locali (custodia - portierato);

     controllo delle attrezzature, fisse e mobili, di sicurezza e antincendio;

     buon funzionamento degli ascensori, dei montacarichi, montadocumenti e del loro sistema di sicurezza, assicurato con contratti di manutenzione corrente e di sorveglianza;

     tinteggiatura interna.

     Le spese per lavori di manutenzioni diversi da quelli sopra elencati sono a carico del Governo italiano.

     b) Sono inoltre a carico dell'Istituto le spese di canone e consumo per telecomunicazioni, elettricità, acqua, gas o altri combustibili.

 

     D. Primo equipaggiamento di mobili e di attrezzature didattiche degli edifici.

     Gli equipaggiamenti che il Governo italiano deve fornire sono principalmente i seguenti:

     a) mobilio per gli uffici del personale insegnante ed amministrativo e dei loro servizi;

     b) attrezzatura dei posti di lavoro dei ricercatori;

     c) attrezzatura dei posti di lavoro nelle sale di lettura;

     d) attrezzatura delle sale per seminari e delle sale per gruppi di lavoro;

     e) attrezzatura delle sale per manifestazioni scientifiche;

     f) attrezzatura delle sale di riunione del consiglio accademico e del consiglio superiore;

     g) attrezzatura delle sale di ritrovo;

     h) scaffalature, scaffali scorrevoli, ecc. della biblioteca, delle sale per seminari, ecc.;

     i) apparecchi per la lettura;

     j) apparecchi di proiezione, di registrazione, ecc.;

     k) apparecchi di riproduzione e di copia;

     l) mezzi di comunicazione interni all'Istituto;

     m) mezzi di trasporto interni (libri, ecc.);

     n) attrezzatura per l'interpretazione simultanea nelle sale in cui tale interpretazione è necessaria.

 

Descrizione dei terreni e degli edifici della badia fiesolana

Complesso edilizio "Badia Fiesolana"

     Dati catastali all'attualità, al nuovo catasto edilizio urbano (N.C.E.U.) ed al nuovo catasto terreni (N.C.T.) del comune di Fiesole, relativi ai locali ed aree annesse oggetto del contratto di locazione per l'Istituto universitario europeo.

     Il complesso immobiliare per uso della sede dell'Istituto universitario europeo, posto in Fiesole, via Badia dei Roccettini, denominato Badia Fiesolana, censito all'attualità in catasto come segue:

     Al nuovo catasto edilizio urbano (comune di Fiesole):

     A. Partita 164 - Capitolo della cattedrale di Fiesole - Foglio 23, particelle:64, 65, 66/I, 331, 384, 66/2, 66/3, 66/4.

     B. Partita 657 - Provincia toscana dell'Ordine dei chierici regolari poveri della Madre di Dio delle Scuole pie toscane - Foglio 23, particella 67.

     C. Partita 1077 - Provincia toscana dell'Ordine dei chierici regolari poveri della Madre di Dio delle Scuole pie fiorentine per il fabbricato, e capitolo della cattedrale di Fiesole per l'area - Foglio 23, particelle: 378, 451.

     Al nuovo catasto terreni (comune di Fiesole):

     D. Pagina 847 - Provincia toscana dell'Ordine dei chierici regolari poveri della Madre di Dio delle scuole pie - Congregazione religiosa dei Padri Scolopi con sede in Firenze - Foglio 23, particelle: 51/2, 52, 54, 63, 474.

     E. Pagina 135 - Capitolo dei canonici della cattedrale di Fiesole - Foglio 23, particelle: 64, 65, 287.

     F. Pagina 1 - Aree di enti urbani e promiscui - Foglio 23, particelle: 66, 67,239, A.

 

Scambio di Note

Nota italiana

     Signor Presidente, in applicazione dell'art. 25, paragrafo 1 della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, mi pregio di comunicarLe che la Repubblica italiana metterà a disposizione dell'Istituto:

     il terreno della Badia Fiesolana, pari a 35.000 m2,

     gli edifici che saranno adattati nel modo più appropriato alle necessità dell'Istituto; la superficie utile di tali edifici è stimato in 9.000 m2.

     La superficie utile è costituita dalla superficie coperta dagli edifici diminuita di quella occupata dai muri.

     Dette superfici sono calcolate in funzione delle necessità dell'Istituto, che occuperà circa 40 docenti e da 400 a 500 ricercatori.

     Voglia credere, signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

     Firenze, lì 20 marzo 1975.

     Presidente dell'Istituto universitario europeo - Badia Fiesolana - San Domenico di Fiesole - (Firenze).

 

Nota dell'Istituto universitario europeo

     Signor Direttore generale,

     mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, con la quale Ella mi precisa che, in applicazione dell'art. 25, paragrafo 1 della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, la Repubblica italiana metterà a disposizione dell'Istituto:

     il terreno della Badia Fiesolana, pari a 35.000 m2,

     gli edifici che saranno adattati nel modo più appropriato alle necessità dell'Istituto; la superficie utile di tali edifici è stimata in 9.000 m.

     La superficie utile è costituita dalla superficie coperta dagli edifici diminuita di quella occupata dai muri.

     Dette superfici sono calcolate in funzione delle necessità dell'Istituto, che occuperà circa 40 docenti e da 400 a 500 ricercatori.

     Voglia credere, signor Direttore generale, ai sensi della mia alta considerazione.

     Direttore generale della cooperazione culturale, scientifica e tecnica - Ministero degli affari esteri - Roma

 

Nota italiana

     Signor Presidente,

     ho l'onore di riferirmi all'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo di Firenze, firmato a Roma il 10 luglio 1975, per proporle di apportare agli articoli 10, 11 e 14 le modifiche sotto indicate:

     nell'articolo 10 le parole "dazio doganale e altre imposte o tasse" sono sostituite da "dazi ed altre imposte e tasse".

     nell'articolo 11, par. 1) le parole "dazi doganali e tasse di effetto equivalente" sono sostituite da "dazi ed altre imposte e tasse".

     nell'articolo 11 par. 2) le parole "I dazi doganali e tasse di effetto equivalente" sono sostituite da "I dazi e le altre imposte e tasse".

     nell'articolo 14 par. 2) la parola "dazi" all'inizio del paragrafo è sostituita da "dazi e altre imposizioni".

     Qualora codesto Istituto concordi su quanto precede, la presente nota e quella di uguale tenore che la S.V. vorrà farmi pervenire, costituiranno un accordo integrativo a quello del 10 luglio 1975, che entrerà in vigore unitamente a quest'ultimo nei modi e nelle forme per lo stesso previste nell'art. 17 del citato accordo di sede.

     Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.

 

Nota dell'Istituto europeo

     Signor ambasciatore,

     ho l'onore di accusare ricevuta della nota della S.V. in data 24 marzo 1976 del seguente tenore:

     "Ho l'onore di riferirmi all'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo di Firenze, firmato a Roma il 10 luglio 1975, per proporLe di apportare agli articoli 10, 11 e 14 le modifiche sottoindicate:

     nell'articolo 10 le parole "dazio doganale e altre imposte o tasse" sono sostituite da "dazi ed altre imposte e tasse".

     nell'articolo 11 par. 1) le parole "dazi doganali e tasse di effetto equivalente" sono sostituite da "dazi ed altre imposte e tasse".

     nell'articolo 11 par. 2) le parole "I dazi doganali e tasse di effetto equivalente" sono sostituite da "I dazi e le altre imposte e tasse".

     nell'articolo 14 par. 2) la parola "dazi" all'inizio del paragrafo è sostituita da "dazi e altre imposizioni".

     Qualora codesto Istituto concordi su quanto precede, la presente nota e quella di uguale tenore che la S.V. vorrà farmi pervenire, costituiranno un accordo integrativo a quello del 10 luglio 1975, che entrerà in vigore unitamente a quest'ultimo nei modi e nelle forme per lo stesso previste nell'art. 17 del citato accordo di sede".

     In proposito ho l'onore di comunicare l'accordo dell'Istituto universitario europeo di Firenze su quanto precede.

     Voglia gradire, signor ambasciatore, i sensi della mia alta considerazione.