§ 71.3.8b - Legge 16 dicembre 1961, n. 1308.
Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, concernente il trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:16/12/1961
Numero:1308


Sommario
Art. 1.      Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, sono stabiliti nella seguente misura lorda iniziale:
Art. 2.      Gli stipendi dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato sono stabiliti nella seguente misura lorda iniziale:
Art. 3.      Gli stipendi di cui agli articoli precedenti sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento per ogni biennio di permanenza nella stessa [...]
Art. 4.      La indennità annua per spese di rappresentanza attribuita ai Presidenti di sezione e Avvocati generali della Corte suprema di cassazione, Presidenti e Procuratori generali di Corte di appello, [...]
Art. 5.      Al personale contemplato dagli articoli precedenti cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1961, o ai loro aventi diritto, la pensione è riliquidata di ufficio con effetto dalla data [...]
Art. 6.      Il trattamento economico di cui agli articoli 1 e 2 sostituisce quello di cui alle tabelle allegate alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, a decorrere dal 1° luglio 1961.
Art. 7.      All'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1961-62 in lire 4.450.000.000 si farà fronte per un'aliquota col maggiore gettito derivante dal provvedimento [...]


§ 71.3.8b - Legge 16 dicembre 1961, n. 1308. [1]

Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, concernente il trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello stato.

(G.U. 23 dicembre 1961, n. 318).

 

     Art. 1.

     Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, sono stabiliti nella seguente misura lorda iniziale:

     a) Funzione di Magistrato di Cassazione

     Primo Presidente della Corte di cassazione lire 6.300.000; Procuratore generale della Corte di cassazione - Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche lire 5.300.000; Presidenti di sezioni ed equiparati lire 4 milioni e 900.000; Consiglieri ed equiparati lire 4.500.000.

     b) Funzione di Magistrato di Corte di appello

     Consiglieri ed equiparati lire 3.500.000.

     c) Funzione di Magistrato di Tribunale

     Giudici ed equiparati lire 2.400.000; Aggiunti giudiziari lire 1.800.000.

     Agli auditori giudiziari è corrisposto per i primi sei mesi un assegno di lire 100.000 mensili e per i mesi successivi di lire 120.000 mensili.

 

          Art. 2.

     Gli stipendi dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato sono stabiliti nella seguente misura lorda iniziale:

     a) Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato Generale dello Stato lire 5.300.000;

     b) Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore Generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice avvocati generali dello Stato lire 4.900.000;

     c) Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice procuratori generali della Corte dei conti, Sostituti procuratori generali militari, Consigliere relatore del Tribunale supremo militare, Sostituti avvocati generali dello Stato lire 4.500.000;

     d) Primi referendari del Consiglio di Stato, Primi referendari ad personam della Corte dei conti, anche con funzione di Sostituti procuratori generali, Referendari e Sostituti procuratori generali della Corte dei conti dopo quattro anni dalla nomina, Procuratori militari, Vice avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina lire 3.500.000;

     e) Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Sostituti procuratori generali della Corte dei conti, Vice procuratori militari, Giudici relatori dei Tribunali militari, Sostituti avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato lire 2.760.000;

     f) Vice referendari della Corte dei conti dopo quattro anni dalla nomina, Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di I classe, Procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina lire 2.520.000;

     g) Vice referendari della Corte dei conti, Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di II classe, Procuratori dello Stato lire 2.400.000;

     h) Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di III classe, Sostituti procuratori dello Stato lire 1.800.000;

     i) Uditori giudiziari militari, Procuratori aggiunti dello Stato lire 1.440.000.

 

          Art. 3.

     Gli stipendi di cui agli articoli precedenti sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento per ogni biennio di permanenza nella stessa funzione o qualifica.

     In caso di promozione al personale provvisto di stipendio superiore a quello previsto per la nuova funzione o qualifica sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, di importo immediatamente superiore a quello corrisposto nella precedente funzione o qualifica.

     Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al primo comma del presente articolo, si ha riguardo all'anzianità maturata nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1° luglio 1961 o in altra posizione di impiego statale con trattamento equiparato a quello connesso alla funzione nonchè alle altre eventuali particolari circostanze che a termini delle disposizioni in vigore possono determinare l'anticipo dell'aumento biennale in corso di maturazione alla stessa data.

     Al personale, cui nella prima applicazione della presente legge competa nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1° luglio 1961 uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla stessa categoria, funzione o qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1961, è attribuito quest'ultimo stipendio.

 

          Art. 4.

     La indennità annua per spese di rappresentanza attribuita ai Presidenti di sezione e Avvocati generali della Corte suprema di cassazione, Presidenti e Procuratori generali di Corte di appello, Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare e Vice avvocati generali dello Stato, di cui alle tabelle allegate alla legge 24 maggio 1951, n. 392, è stabilita, con decorrenza dal 1° luglio 1961, nella misura lorda di lire 500.000.

 

          Art. 5.

     Al personale contemplato dagli articoli precedenti cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1961, o ai loro aventi diritto, la pensione è riliquidata di ufficio con effetto dalla data predetta, considerando gli stipendi derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei precedenti articoli 1, 2 e 3 con riferimento al giorno di cessazione dal servizio.

 

          Art. 6.

     Il trattamento economico di cui agli articoli 1 e 2 sostituisce quello di cui alle tabelle allegate alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, a decorrere dal 1° luglio 1961.

 

          Art. 7.

     All'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1961-62 in lire 4.450.000.000 si farà fronte per un'aliquota col maggiore gettito derivante dal provvedimento concernente adeguamento di alcune voci della tariffa della legge del bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico, e per un'aliquota col maggior gettito derivante dal provvedimento concernente l'aumento a favore dell'erario dell'addizionale istituita col regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

     Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.