§ 71.3.78 - Legge 17 febbraio 1958, n. 60.
Modificazione del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:17/02/1958
Numero:60


Sommario
Art. 1.      Il ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è modificato come dalla tabella annessa alla presente legge, la quale sostituisce la tabella F annessa al decreto del [...]
Art. 2.      I posti di ruolo di nuova istituzione risultanti dalla tabella annessa alla presente legge saranno conferiti, insieme con le normali vacanze, in due quote, uguali, la prima nell'anno 1958 e la [...]
Art. 3.      Le promozioni per scrutinio alle qualifiche superiori a quelle di cancelliere e segretario di 2 ª classe sono conferite con decorrenza agli effetti giuridici ed economici dalla data del 30 [...]
Art. 4.      Il personale del ruolo aggiunto, istituito in corrispondenza del ruolo organico del personale di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è inquadrato in detto ruolo man mano che in [...]
Art. 5.      Gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie del ruolo aggiunto sono collocati secondo l'ordine dell'attuale graduatoria nel ruolo transitorio di cui alla legge 24 dicembre 1949, n. [...]
Art. 6.      I cancellieri capi e segretari capi preposti alla direzione delle cancellerie e segreterie giudiziarie assumono la denominazione di cancellieri capi e segretari capi dei rispettivi uffici.
Art. 7.      L'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 892, è abrogato.
Art. 8.      Per la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà versata allo Stato, in conto entrata, la terza parte della somma costituenti il supero di cui [...]


§ 71.3.78 - Legge 17 febbraio 1958, n. 60.

Modificazione del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

(G.U. 26 febbraio 1958, n. 49).

 

     Art. 1.

     Il ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è modificato come dalla tabella annessa alla presente legge, la quale sostituisce la tabella F annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1957, n. 38.

     Il Governo è delegato ad adeguare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le piante organiche degli uffici giudiziari e del Ministero, nonché il contingente dei funzionari addetti al servizio ispettivo, alla nuova ripartizione per qualifiche risultante dalla tabella di cui al comma precedente.

 

          Art. 2.

     I posti di ruolo di nuova istituzione risultanti dalla tabella annessa alla presente legge saranno conferiti, insieme con le normali vacanze, in due quote, uguali, la prima nell'anno 1958 e la seconda nell'anno 1959.

 

          Art. 3.

     Le promozioni per scrutinio alle qualifiche superiori a quelle di cancelliere e segretario di 2 ª classe sono conferite con decorrenza agli effetti giuridici ed economici dalla data del 30 novembre dell'anno in cui è indetto lo scrutinio.

     Le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di 2 ª classe sono conferite a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo con decorrenza agli effetti giuridici ed economici non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui i funzionari compiono quattro anni di effettivo servizio nelle qualifiche di vice cancelliere o vice segretario, ivi compresa l'anzianità valutabile ai sensi dell'art. 201 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, previo giudizio favorevole della Commissione centrale di scrutinio, sentite le Commissioni di vigilanza o i capi di ufficio per il personale in servizio in uffici diversi da quelli giudiziari.

     Nelle ipotesi previste dagli articoli 95 e 97 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, i funzionari conseguono la promozione con decorrenza agli effetti giuridici ed economici non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui sono stati prosciolti dagli addebiti disciplinari ovvero nei loro confronti è stata revocata la sospensione.

     I funzionari ritenuti non meritevoli della promozione sono riesaminati per l'eventuale promozione dopo almeno un anno dal precedente giudizio sfavorevole. La promozione per detti funzionari è conferita con decorrenza non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui hanno ottenuto il giudizio favorevole.

 

          Art. 4.

     Il personale del ruolo aggiunto, istituito in corrispondenza del ruolo organico del personale di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è inquadrato in detto ruolo man mano che in esso si verifichino le vacanze, secondo l'ordine dell'attuale graduatoria, dopo l'ultimo funzionario della corrispondente qualifica.

 

          Art. 5.

     Gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie del ruolo aggiunto sono collocati secondo l'ordine dell'attuale graduatoria nel ruolo transitorio di cui alla legge 24 dicembre 1949, n. 983.

     Ai predetti aiutanti si applicano le disposizioni della cennata legge 24 dicembre 1949, n. 983, e successive o modificazioni.

     Nel computo dell'anzianità prescritta per poter chiedere il passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari si tiene conto del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio e nel ruolo aggiunto.

     Gli aiutanti di cui al primo comma ritenuti idonei dalla Commissione centrale di scrutinio saranno collocati nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari con le modalità di cui all'art. 2 e dopo che sia stato inquadrato l'ultimo dei funzionari del ruolo aggiunto della carriera di concetto.

 

          Art. 6.

     I cancellieri capi e segretari capi preposti alla direzione delle cancellerie e segreterie giudiziarie assumono la denominazione di cancellieri capi e segretari capi dei rispettivi uffici.

 

          Art. 7.

     L'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 892, è abrogato.

     (Omissis) [1].

 

          Art. 8.

     Per la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà versata allo Stato, in conto entrata, la terza parte della somma costituenti il supero di cui all'art. 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226 e successive modificazioni, dedotte le somme corrisposte a norma dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, e successive modificazioni.

 

 

Ruolo organico del personale addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie

     (Omissis).


[1] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 30 luglio 1959, n. 680.