§ 71.3.6d - Legge 8 ottobre 1955, n. 907.
Abrogazione della disposizione dell'art. 7, comma secondo, della legge 24 maggio 1951, n. 392, per l'ammissione al concorso per uditori giudiziari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:08/10/1955
Numero:907


Sommario
Art. unico.      E' abrogata la disposizione dell'art. 7, comma secondo, della legge 24 maggio 1951, n. 392


§ 71.3.6d - Legge 8 ottobre 1955, n. 907. [1]

Abrogazione della disposizione dell'art. 7, comma secondo, della legge 24 maggio 1951, n. 392, per l'ammissione al concorso per uditori giudiziari.

(G.U. 22 ottobre 1955, n. 245)

 

 

     Art. unico.

     E' abrogata la disposizione dell'art. 7, comma secondo, della legge 24 maggio 1951, n. 392.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.