§ 71.3.7 - D.Lgs.Lgt. 28 dicembre 1944, n. 438.
Disposizioni relative al personale giudiziario durante lo stato di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:28/12/1944
Numero:438


Sommario
Art. 1.  Destinazione in soprannumero dei bloccati fuori sede.
Art. 2.  Destinazione in soprannumero dei magistrati che rientrano in ruolo.
Art. 3.  Sospensione dei termini per l'immissione in possesso.
Art. 4.  Posizione del personale rimasto fuori del territorio del Regno.
Art. 5.  Applicazioni a posti occupati da magistrati e funzionari distaccati presso Amministrazioni od Enti o sospesi per epurazione.
Art. 6.  Promozioni a giudice o a pretore con riserva di anzianità.
Art. 7.  Promozione a giudice o pretore - Applicabilità dell'articolo 156 capoverso dell'Ordinamento giudiziario.
Art. 8.  Promozioni di magistrati ai gradi 5° e 4° con riserva di anzianità.
Art. 9.  Efficacia ai fini dell'ammissione a concorsi o scrutini, del servizio prestato in determinati uffici durante l'attuale stato di guerra.
Art. 10.  Efficacia retroattiva dei provvedimenti relativi al personale.
Art. 11.  Limiti di applicazione del decreto rispetto al tempo.


§ 71.3.7 - D.Lgs.Lgt. 28 dicembre 1944, n. 438. [1]

Disposizioni relative al personale giudiziario durante lo stato di guerra.

(G.U. 6 febbraio 1945, n. 16).

 

     Art. 1. Destinazione in soprannumero dei bloccati fuori sede.

     I magistrati, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e gli uscieri che per circostanze dipendenti dagli eventi bellici, non siano in grado di raggiungere le loro sedi, possono, per esigenze di servizio e finché permane l'impedimento, essere destinati in soprannumero ad altri uffici senza diritto alle indennità di missione.

     La destinazione può essere disposta per i magistrati indifferentemente con funzioni giudicanti o requirenti, e dalle preture ad uffici collegiali o del pubblico ministero, o viceversa.

     Il provvedimento è adottato con decreto Ministeriale, e per i magistrati inamovibili non occorre il loro consenso.

 

          Art. 2. Destinazione in soprannumero dei magistrati che rientrano in ruolo.

     La destinazione ad un ufficio in soprannumero alla pianta organica può essere disposta, a norma dell'art. 1, anche per i magistrati collocati fuori ruolo organico della Magistratura, qualora rientrino in ruolo.

 

          Art. 3. Sospensione dei termini per l'immissione in possesso.

     In caso di nomine, promozioni, o tramutamenti, qualora, in dipendenza delle circostanze di cui all'art. 1, non abbia potuto aver luogo l'assunzione delle funzioni nel termine di legge, il termine stesso, rimane sospeso, e riprende il suo corso dalla data di cessazione dell'impedimento.

 

          Art. 4. Posizione del personale rimasto fuori del territorio del Regno.

     I magistrati, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e gli uscieri giudiziari, addetti ad uffici compresi nel territorio del Regno, prigionieri di guerra, dispersi o rimasti in Africa, nei possedimenti dell'Egeo o all'estero, sono considerati in soprannumero nelle rispettive sedi.

     Essi successivamente al rimpatrio, cessano di diritto da tale posizione all'atto in cui, nelle sedi stesse, si rendono vacanti posti corrispondenti a quelli da loro precedentemente ricoperti.

 

          Art. 5. Applicazioni a posti occupati da magistrati e funzionari distaccati presso Amministrazioni od Enti o sospesi per epurazione.

     Ai posti occupati dal personale distaccato presso altre Amministrazioni od Enti o sospeso dall'ufficio, ai sensi dell'art. 22 ultima parte del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, possono essere applicati, limitatamente alla durata dell'incarico o della sospensione, magistrati e funzionari di cancelleria appartenenti ad altri uffici giudiziari.

     Per i magistrati tale applicazione può essere disposta anche con funzioni diverse, e dalle preture agli uffici collegiali e del pubblico ministero, o viceversa.

     Per i magistrati aventi i requisiti richiesti dagli articoli 114, 115 e 116 del R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'applicazione di cui al comma precedente, può essere disposta anche con le funzioni del grado superiore, ed oltre i limiti numerici in tali articoli previsti.

     L'applicazione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo non comporta, comunque, maggiorazione del trattamento economico annesso al grado organicamente rivestito dai magistrati.

     Il provvedimento è adottato con decreto Ministeriale. Nell'ambito del distretto possono provvedere anche il primo presidente o il procuratore generale, secondo la rispettiva competenza, o, quando ne sia il caso, d'intesa tra loro.

     Per i magistrati inamovibili non è richiesto il loro consenso.

 

          Art. 6. Promozioni a giudice o a pretore con riserva di anzianità.

     Qualora, in dipendenza delle circostanze di cui all'art. 1, non sia possibile ottenere tempestivamente per tutti i promovendi il parere dei competenti Consigli giudiziari, può procedersi alla promozione dei soli aggiunti per i quali sia pervenuto il parere.

     Le promozioni di cui al precedente comma sono conferite con riserva di anzianità, fermo il disposto dell'art. 139 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per quanto applicabile.

     La riserva di anzianità verrà sciolta quando si sarà potuto deliberare sulla promozione di tutti gli aggiunti provenienti da un medesimo esame.

 

          Art. 7. Promozione a giudice o pretore - Applicabilità dell'articolo 156 capoverso dell'Ordinamento giudiziario.

     Si applica il capoverso dell'art. 156 R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la promozione al grado 8° degli aggiunti giudiziari che si trovano nelle condizioni previste in detto capoverso.

 

          Art. 8. Promozioni di magistrati ai gradi 5° e 4° con riserva di anzianità.

     Qualora tra i vincitori dei concorsi o negli elenchi dei promovibili per scrutinio ai gradi 4° e 5° siano compresi magistrati che si trovino in zone non ancora liberate, può procedersi alla promozione, con riserva di anzianità, di coloro che li seguono nella graduatoria dei vincitori o negli elenchi de promovibili.

     A tale fine verranno tenuti scoperti nei rispettivi ruoli organici tanti posti di grado corrispondente quanti saranno i magistrati così pretermessi nella promozione.

     Per questi ultimi la promozione, qualora venga ad essi successivamente conferita, avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data in cui avrebbero dovuto conseguirla secondo il posto occupato nella graduatoria od elenco.

     La disposizione si applica anche nei confronti di coloro la cui posizione non sia definita in dipendenza dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257.

     La riserva di anzianità di cui al 1° comma del presente articolo verrà sciolta allorché saranno cessati i motivi che l'hanno determinata, ed in ogni caso non oltre sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

 

          Art. 9. Efficacia ai fini dell'ammissione a concorsi o scrutini, del servizio prestato in determinati uffici durante l'attuale stato di guerra.

     Il servizio prestato dai magistrati, durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, presso uffici diversi da quelli giudiziari, è parificato, ai fini dell'art. 200 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ad effettivo ed ininterrotto servizio prestato presso uffici giudiziari.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ai fini di cui all'art. 8, comma ultimo, del R. decreto 5 novembre 1931, n. 1444.

 

          Art. 10. Efficacia retroattiva dei provvedimenti relativi al personale.

     I provvedimenti concernenti la nomina, la promozione, le destinazioni, i trasferimenti, la revoca, la sospensione e qualsiasi altro relativo allo stato del personale dipendente, che dopo l'8 settembre 1943 non hanno potuto essere disposti a causa della guerra o della situazione politico-amministrativa, sono adottati con efficacia giuridica ed economica decorrente dalla data, che verrà determinata nello stesso decreto, a partire dalla quale avrebbero avuto effetto, a mente delle disposizioni all'uopo vigenti, se fossero stati tempestivamente emanati.

     Tale disposizione si applica anche ai provvedimenti previsti dal presente decreto, esclusi quelli di cui all'art. 5 del decreto medesimo.

 

          Art. 11. Limiti di applicazione del decreto rispetto al tempo.

     Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 6, 8 e 10 sono applicabili solo fino a sei mesi dopo la conclusione della pace.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.