§ 71.2.152 - D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198.
Regolamento recante norme di coordinamento e di attuazione del capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468, concernente il giudice di pace


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:10/06/2000
Numero:198


Sommario
Art. 1.  Finalità e definizioni
Art. 2.  Integrazione del consiglio giudiziario con rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati
Art. 3.  Requisiti per la designazione
Art. 4.  Modalità di designazione
Art. 5.  Verifica delle condizioni per la designazione e durata dell'incarico
Art. 6.  Componenti supplenti
Art. 7.  Termine per le designazioni
Art. 8.  Termini per gli adempimenti del presidente della corte d'appello
Art. 9.  Possesso dei requisiti per l'ammissione al tirocinio
Art. 10.  Domanda
Art. 11.  Accertamenti successivi
Art. 12.  Criteri di formulazione delle proposte di ammissione al tirocinio
Art. 13.  Criteri per la formulazione della graduatoria di idoneità
Art. 14.  Copertura delle vacanze da parte di aspiranti già dichiarati idonei
Art. 15.  Copertura delle vacanze a seguito di richiesta di trasferimento
Art. 16.  Integrazione del consiglio giudiziario con la rappresentanza dei giudici di pace
Art. 17.  Procedimenti in casi di decadenza, dispensa sanzioni disciplinari
Art. 18.  Provvedimenti cautelari
Art. 19.  Procedimenti disciplinari pendenti
Art. 20.  Abrogazione


§ 71.2.152 - D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198.

Regolamento recante norme di coordinamento e di attuazione del capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468, concernente il giudice di pace

(G.U. 19 luglio 2000, n. 167)

 

 

     Art. 1. Finalità e definizioni

     1. Il presente regolamento disciplina il coordinamento e l'attuazione delle disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468.

     2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

     a) per "legge" la legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;

     b) per "Ministero" il Ministero della giustizia;

     c) per "Ministro" il Ministro della giustizia.

 

          Art. 2. Integrazione del consiglio giudiziario con rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati

     1. Ai fini previsti dall'articolo 4, comma 2, della legge, i consigli dell'ordine degli avvocati di ogni distretto di corte d'appello designano i loro rappresentanti nel numero di cinque con funzioni di componente effettivo e di non meno di dieci con funzioni di componente supplente.

     2. Ai fini delle sostituzioni previste dall'articolo 10-quater della legge, i rappresentanti designati ai sensi del comma 1, sono sostituiti da quelli supplenti iscritti all'albo professionale relativo ai circondari con capoluogo più vicino a quello ove esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione.

 

          Art. 3. Requisiti per la designazione

     1. I rappresentanti designati ai sensi dell'articolo 2 devono essere in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c), dell'articolo 5 della legge e devono essere iscritti all'albo da almeno cinque anni.

 

          Art. 4. Modalità di designazione

     1. Ciascun consiglio dell'ordine non può esprimere più di due rappresentanti con funzioni di componente effettivo e di tre con funzioni di componente supplente. Ciascun consiglio dell'ordine deve esprimere almeno due componenti con funzioni di componente supplente.

     2. Nella designazione è indicato l'ordine in cui i componenti supplenti subentrano agli effettivi in caso di mancanza o impedimento.

     3. Nel caso in cui un componente effettivo o supplente cessi dalla carica per dimissioni o per qualunque altra causa, si provvede a nuova designazione.

     4. Il presidente del consiglio dell'ordine avente sede nel capoluogo del distretto coordina il procedimento di designazione, comunica al presidente della corte d'appello il nominativo o i nominativi dei designati e trasmette la relativa documentazione.

 

          Art. 5. Verifica delle condizioni per la designazione e durata dell'incarico

     1. Nella prima seduta successiva alla comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4, il consiglio giudiziario, nell'originaria composizione, verifica la regolarità delle designazioni dei rappresentanti dei consigli dell'ordine.

     2. I rappresentanti designati dai consigli dell'ordine cessano dalla carica insieme ai componenti elettivi del consiglio giudiziario.

 

          Art. 6. Componenti supplenti

     1. In caso di mancanza o impedimento, da qualsiasi causa determinato, i rappresentanti designati come componenti effettivi sono sostituiti dai componenti supplenti, secondo l'ordine indicato in sede di designazione. Se tale ordine non è stato indicato, si tiene conto della maggiore anzianità di iscrizione dei designati nel rispettivo albo.

 

          Art. 7. Termine per le designazioni

     1. La comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4 deve essere effettuata non oltre i dieci giorni successivi alla data in cui hanno luogo le elezioni per il rinnovo del consiglio giudiziario.

 

          Art. 8. Termini per gli adempimenti del presidente della corte d'appello

     1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge, il presidente della corte d'appello provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge un anno prima che si verifichi la vacanza nella pianta organica. Qualora abbia notizia del verificarsi di una vacanza prima della scadenza del termine previsto, il presidente della corte d'appello provvede immediatamente ai medesimi adempimenti.

 

          Art. 9. Possesso dei requisiti per l'ammissione al tirocinio

     1. I requisiti per l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 5 della legge, necessari per la nomina, devono essere posseduti alla data della deliberazione di ammissione da parte del Consiglio superiore della magistratura.

 

          Art. 10. Domanda

     1. Con la domanda di cui all'articolo 4 della legge, l'interessato dichiara di possedere i requisiti indicati per la nomina dall'articolo 5 della legge, facendo eventualmente presente quale tra essi è in corso di perfezionamento. Il possesso dei requisiti previsti, ad eccezione di quello concernente l'idoneità fisica e psichica, che deve essere documentato con certificato medico rilasciato dalla azienda sanitaria locale competente o da medico militare, sono oggetto di autocertificazione ai sensi del comma 11 dell'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

     2. La domanda di cui al comma 1 contiene, altresì, a pena di inammissibilità, la dichiarazione dell'interessato di non essere già stato ammesso a tirocinio in corso di svolgimento, o ancora da svolgersi, presso altro distretto e di non versare in alcuna causa di incompatibilità di cui all'articolo 8 della legge.

     3. Qualora voglia concorrere all'ammissione al tirocinio per sedi appartenenti a diversi distretti, l'interessato formula domanda per ciascun distretto. La presentazione di più domande, quale ne sia l'ordine, non determina preferenze tra le sedi indicate, anche se comprese nello stesso distretto. Il Consiglio giudiziario esamina le domande di ammissione secondo l'ordine che sarà ritenuto maggiormente utile a soddisfare esigenze di buona amministrazione e di copertura celere delle vacanze.

     4. L'essere stato ammesso a tirocinio nell'ambito di un qualsiasi distretto rende non più valida qualsiasi altra domanda eventualmente ancora pendente. A tal fine, la domanda di ammissione si considera accolta all'atto della delibera di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge.

     5. Il Consiglio superiore della magistratura può, con circolare, disciplinare le modalità di presentazione e di istruttoria delle domande, nonché individuare ulteriori elementi e termini cui esse devono conformarsi, a pena di inammissibilità, anche al fine del più sollecito espletamento delle procedure di individuazione delle persone da ammettere.

 

          Art. 11. Accertamenti successivi

     1. Il consiglio giudiziario ed il Consiglio superiore della magistratura, possono, con le forme definite con circolare del Consiglio superiore della magistratura, compiere accertamenti d'ufficio circa i requisiti per la nomina e l'ammissione al tirocinio, per il giudizio di idoneità di cui all'articolo 4-bis della legge e per verificare l'insussistenza di cause di incompatibilità.

 

          Art. 12. Criteri di formulazione delle proposte di ammissione al tirocinio

     1. Ai fini previsti dall'articolo 4, comma 2, della legge, il consiglio giudiziario, nel formulare motivate proposte di ammissione al tirocinio, definisce la graduatoria ordinando gli aspiranti in possesso dei requisiti in modo tale da dare priorità a coloro, di essi, che abbiano positivamente espletato, per almeno un biennio, l'ufficio di giudice di pace ovvero, in subordine, considerando, in successione, le ulteriori attività elencate nel comma 3 dell'articolo 13, nell'ordine in tale disposizione indicato.

     2. I documenti comprovanti i titoli di preferenza per la nomina devono essere presentati unitamente alla domanda.

     3. Ove, tenuto anche conto della durata del periodo in cui l'aspirante ha svolto le attività di cui al comma 1, non risulti dirimente l'applicazione dei criteri enunciati, è preferito il più giovane di età.

 

          Art. 13. Criteri per la formulazione della graduatoria di idoneità

     1. Nel formulare il giudizio di idoneità e nel predisporre la graduatoria di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis della legge, il consiglio giudiziario attribuisce un punteggio espresso in trentesimi sulla base di una relazione redatta congiuntamente dai magistrati affidatari e trasmessa allo stesso consiglio giudiziario. La relazione si formula e la valutazione si opera uniformandosi ai criteri dettati dal Consiglio superiore della magistratura, che potrà prevedere una prova concernente la risoluzione di un caso pratico al termine del tirocinio.

     2. Si considerano idonei coloro che hanno riportato un punteggio pari almeno a diciotto trentesimi.

     3. In caso di parità di punteggio, sono preferiti, nell'ordine, coloro che hanno esercitato:

     a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;

     b) la professione forense per almeno un biennio;

     c) funzioni notarili;

     d) insegnamento di materie giuridiche nelle università;

     e) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

     4. Ove, tenuto anche conto della durata del periodo in cui l'aspirante ha svolto le attività di cui al comma 3, non risulti dirimente l'applicazione dei criteri enunciati, è preferito il più giovane d'età.

     5. Il magistrato chiamato a ricoprire l'ufficio di giudice di pace all'atto di prendere possesso deve dichiarare, fornendone autocertificazione, che persistono i requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, e presentare la certificazione medica ivi prevista.

 

          Art. 14. Copertura delle vacanze da parte di aspiranti già dichiarati idonei

     1. Qualora per i posti da coprire vi siano soggetti già dichiarati idonei ai sensi del comma 7 dell'articolo 4-bis della legge, essi vengono informati, a cura del presidente della corte d'appello, che è in loro facoltà presentare domanda di nomina ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10-ter della legge.

     2. La presentazione di domande di cui al comma 1, in numero sufficiente alla copertura delle vacanze, preclude la pubblicazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge.

     3. Le domande degli interessati sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura per le determinazioni di competenza in ordine alla nomina.

 

          Art. 15. Copertura delle vacanze a seguito di richiesta di trasferimento

     1. Le domande di trasferimento di cui all'articolo 10-ter della legge devono, a pena di inammissibilità, essere presentate, indirizzandole al presidente della corte di appello del luogo in cui si verifica la vacanza. Le domande di trasferimento sono trasmesse, insieme con le eventuali domande di ammissione al tirocinio, al Consiglio superiore della magistratura che, nell'operare le valutazioni di cui al comma 2 dell'articolo 10-ter della legge, tiene conto delle esigenze degli uffici.

 

          Art. 16. Integrazione del consiglio giudiziario con la rappresentanza dei giudici di pace

     1. Al fine di individuare il rappresentante dei giudici di pace previsto dal comma 2-bis dell'articolo 7 e dal comma 4 dell'articolo 9 della legge, i giudici di pace di ciascun distretto, in occasione delle elezioni del consiglio giudiziario e, in quanto compatibili, con le modalità di cui all'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, designano tre loro rappresentanti, uno dei quali con funzione di componente effettivo e gli altri di supplente, eleggendoli tra i giudici di pace che hanno giurisdizione nel distretto.

     2. In sede di prima applicazione della legge, i rappresentanti dei giudici di pace sono eletti con apposita consultazione elettorale da svolgersi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e cessano dalla carica alla scadenza del consiglio giudiziario eletto successivamente a quello per la cui integrazione sono stati designati.

 

          Art. 17. Procedimenti in casi di decadenza, dispensa sanzioni disciplinari

     1. Il presidente della corte d'appello che abbia notizia non manifestamente infondata di fatti costituenti causa di decadenza, di dispensa o di sanzioni disciplinari indicate ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della legge, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, entro quindici giorni, contesta, per iscritto, il fatto al giudice di pace interessato.

     2. Ogni notizia concernente fatti di cui al comma 1 è iscritta immediatamente, a cura del presidente della corte d'appello, in apposito registro con indicazione degli estremi di essa e del giudice alla quale si riferisce.

     3. La contestazione deve indicare, succintamente, i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati al comma 1, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.

     4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il presidente della corte d'appello, se non ritenga di procedervi personalmente, ne affida lo svolgimento ad un magistrato della stessa corte che deve concluderli entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'iscrizione della notizia nel registro di cui al comma 2.

     5. Il presidente della corte d'appello, anche all'esito degli accertamenti di cui al comma 4, se la notizia non si è rivelata infondata, entro quarantacinque giorni decorrenti dall'iscrizione della notizia di cui al comma 1 nell'apposito registro, trasmette, con le sue proposte, gli atti al consiglio giudiziario per le determinazioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge.

     6. Il segretario del consiglio giudiziario notifica tempestivamente all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia che ha occasionato il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che potrà comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore appartenente all'ordine giudiziario e che se non si presenterà senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

     7. Ciascun membro del consiglio ha facoltà di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi può presentare memoria e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il presidente dà la parola al difensore, se presente, ed, infine, all'interessato che la richieda.

     8. Il consiglio giudiziario delibera la proposta entro tre mesi decorrenti dall'iscrizione della notizia di cui al comma 1 nell'apposito registro.

     9. Decorso un anno dall'iscrizione di cui al comma 2 senza che sia stato emesso il decreto di cui all'articolo 9, comma 5, della legge il procedimento, con il consenso dell'interessato, si estingue.

 

          Art. 18. Provvedimenti cautelari

     1. Il giudice di pace è sospeso dall'esercizio delle funzioni quando è sottoposto a misura cautelare personale.

     2. Nei casi indicati al comma 1 il presidente della corte d'appello, non appena acquisita notizia dell'esecuzione della misura cautelare, richiede la sospensione dalle funzioni di giudice di pace al consiglio giudiziario, integrato ai sensi dell'articolo 16. Il consiglio giudiziario, verificata la fondatezza della richiesta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché dichiari la sospensione.

     3. Il Consiglio superiore della magistratura, adottato il provvedimento di cui al comma 2, lo comunica al consiglio giudiziario che provvede ai sensi dei commi 6 e seguenti dell'articolo 17.

     4. Il giudice di pace può essere sospeso dalle funzioni anche quando ricorrano i casi di cui agli articoli 30 e 31, comma 2, regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

     5. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un giudice di pace, il pubblico ministero ne informa il presidente della corte d'appello del distretto nel quale il giudice esercita la giurisdizione, dando notizia dell'imputazione.

 

          Art. 19. Procedimenti disciplinari pendenti

     1. I procedimenti disciplinari non ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere trasferiti ai consigli giudiziari competenti che provvedono ai sensi dei commi 6 e seguenti dell'articolo 17.

 

          Art. 20. Abrogazione

     1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404, recante il regolamento di esecuzione degli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace.