§71.2.4b - Legge 22 aprile 1953, n. 330.
Modificazioni alle piante organiche del personale della Magistratura e dei funzionari di cancelleria e di segreteria addetti alla Corte di cassazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:22/04/1953
Numero:330


Sommario
Art. 1.      Le tabelle A, B ed E, allegate al decreto legislativo 30 agosto 1951, n. 757, sono sostituite dalle tabelle A, B e C allegate alla presente legge
Art. 2.      Ai magistrati che, per effetto della riduzione dell'organico degli uffici indicati nella tabella B, allegata alla presente legge, risulteranno in soprannumero e dovranno [...]
Art. 3.      La presente legge avrà completa attuazione non oltre il 1° novembre 1953


§71.2.4b - Legge 22 aprile 1953, n. 330.

Modificazioni alle piante organiche del personale della Magistratura e dei funzionari di cancelleria e di segreteria addetti alla Corte di cassazione ed alle Corti di appello.

(G.U. 12 maggio 1953, n. 108).

 

 

     Art. 1.

     Le tabelle A, B ed E, allegate al decreto legislativo 30 agosto 1951, n. 757, sono sostituite dalle tabelle A, B e C allegate alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Ai magistrati che, per effetto della riduzione dell'organico degli uffici indicati nella tabella B, allegata alla presente legge, risulteranno in soprannumero e dovranno essere trasferiti, entro il termine indicato nell'articolo seguente, alla Corte di cassazione o alla Procura generale presso la stessa Corte, giusta l'art. 2, comma quarto, del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura, è attribuita l'intera indennità di missione stabilita dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, per il periodo di mesi sei a decorrere dalla data di assunzione del possesso.

 

          Art. 3.

     La presente legge avrà completa attuazione non oltre il 1° novembre 1953.

 

     Tabelle

     (Omissis)