§ 71.2.10 - D.Lgs.Lgt. 22 aprile 1945, n. 142.
Istituzione di Corti straordinarie di Assise per reati di collaborazione con i tedeschi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:22/04/1945
Numero:142


Sommario
Art. 1.      Nei territori italiani, attualmente sottoposti alla occupazione nemica ed in quegli altri che verranno indicati con decreti Luogotenenziali, su proposta del Presidente [...]
Art. 2.  [5]
Art. 3.      Le Corti straordinarie di Assise sono istituite nel capoluogo di provincia
Art. 4.      Per i territori ancora sottoposti all'occupazione nemica, i termini stabiliti nei successivi articoli 5, 6 e 10 decorreranno dalla data in cui il presente decreto [...]
Art. 5.      Entro sette giorni i Comitati di Liberazione Nazionale del capoluogo, d'intesa eventualmente con i Comitati di Liberazione Nazionale di altri importanti centri della [...]
Art. 6.      Le Corti straordinarie di Assise sono composte di un presidente e di quattro giudici popolari
Art. 7.      Le sezioni di Corte straordinaria di Assise, istituite ai sensi dell'art. 3, sono composte negli stessi modi indicati nell'art. 6
Art. 8.      Qualora il capoluogo dove ha sede la Corte d'Appello competente non sia ancora liberato, provvede il Primo presidente della Corte d'Appello più vicina
Art. 9.      Si osservano, per quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di Assise, e, per quanto attiene al [...]
Art. 10.      Presso ogni Corte straordinaria di Assise è istituito un ufficio di pubblico ministero, con provvedimento del procuratore generale presso la Corte d'Appello, da emanarsi [...]
Art. 11.      Non possono far parte della medesima Corte straordinaria di Assise oppure assolvere davanti alla medesima Corte le funzioni di giudice e di pubblico ministero i parenti [...]
Art. 12.      Innanzi alle Corti straordinarie di Assise non è ammessa costituzione di parte civile
Art. 13.      I termini stabiliti dal Codice di procedura penale per la istruttoria ed il giudizio sono ridotti alla metà
Art. 14.      Per i reati di competenza delle Corti straordinarie di Assise si procede con istruzione sommaria a cura degli uffici di pubblico ministero di cui all'art. 10
Art. 15.      Le sentenze delle Corti straordinarie di Assise debbono essere depositate entro cinque giorni dalla pronuncia
Art. 16.      Contro le sentenze delle Corti straordinarie di Assise è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi o nei termini stabiliti dal Codice di procedura penale per le [...]
Art. 17.      I motivi del ricorso per Cassazione devono essere presentati, a pena di inammissibilità, entro tre giorni dall'avvenuto deposito della sentenza
Art. 18.      Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, cessa la competenza delle Corti straordinarie di Assise e della Sezione speciale della Corte di Cassazione [...]
Art. 19.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno; nei territori non liberati o, se [...]


§ 71.2.10 - D.Lgs.Lgt. 22 aprile 1945, n. 142. [1]

Istituzione di Corti straordinarie di Assise per reati di collaborazione con i tedeschi.

(G.U. 24 aprile 1945, n. 49, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Nei territori italiani, attualmente sottoposti alla occupazione nemica ed in quegli altri che verranno indicati con decreti Luogotenenziali, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno istituite Corti straordinarie di Assise.

     Le Corti straordinarie di Assise sono competenti a giudicare coloro che, posteriormente all'8 settembre 1943, abbiano commesso i delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, previsti dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore e di aiuto o di assistenza ad esso prestata.

     Si considera in ogni caso che abbiano collaborato col tedesco invasore, o che gli abbiano prestato aiuto od assistenza, coloro che hanno rivestito una delle seguenti cariche o svolto una delle seguenti attività, successivamente all'instaurazione della cosiddetta repubblica sociale italiana:

     1) ministri o sottosegretari di stato del sedicente governo della repubblica sociale italiana o cariche direttive di carattere nazionale nel partito fascista repubblicano;

     2) presidenti o membri del tribunale speciale per la difesa dello Stato o dei tribunali straordinari istituiti dal predetto governo ovvero vi abbiano sostenuto la pubblica accusa;

     3) capi di provincia o segretari o commissari federali od altre equivalenti;

     4) direttori di giornali politici;

     5) ufficiali superiori in formazioni di camicie nere con funzioni politico-militari.

     Coloro che, nelle cariche e funzioni sopra elencate, hanno assunto più gravi responsabilità e, in ogni caso, coloro che hanno ricoperto le cariche o esplicato le funzioni indicate nei numeri 1 e 2 del comma precedente sono puniti con le pene stabilite dagli articoli 51 e 54 del Codice penale militare di guerra; negli altri casi, si applica l'art. 58 del Codice stesso.

     Quando i fatti omessi integrino altre figure di reato, sono salve le pene relative, a termini del Codice penale militare di guerra.

     Le Corti straordinarie di assise sono competenti a giudicare i reati previsti dal presente articolo che, in base alle norme in vigore, sono devoluti alla cognizione dei Tribunali militari [2] .

     Non si applicano gli articoli 49 e 50 del Codice di procedura penale [3] .

     Qualora si presentino questioni che implichino un giudizio di carattere tecnico militare di particolare complessità e che siano influenti sulla decisione, la cognizione dei reati può essere devoluta, in ogni stadio del procedimento, al Tribunale militare competente [4] .

 

          Art. 2. [5]

     Le Corti straordinarie di assise sono competenti a giudicare anche gli altri reati contemplati dal titolo I del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, commessi da chi sia imputato di reati previsti dall'articolo precedente, salvo che l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo non deferisca all'Alta Corte di giustizia qualcuno degli imputati per il delitto preveduto dall'art. 2 dello stesso decreto legislativo Luogotenenziale, nel qual caso l'Alta Corte di giustizia è competente a giudicare anche dei delitti di cui al presente decreto nei confronti di tutti gli imputati.

 

          Art. 3.

     Le Corti straordinarie di Assise sono istituite nel capoluogo di provincia.

     Con decreto del Primo presidente della Corte d'Appello possono essere istituite sezioni delle Corti predette. Le sezioni possono giudicare in località diversa dal capoluogo.

 

          Art. 4.

     Per i territori ancora sottoposti all'occupazione nemica, i termini stabiliti nei successivi articoli 5, 6 e 10 decorreranno dalla data in cui il presente decreto entrerà in vigore nei territori stessi ai sensi dell'articolo 19.

     Nei casi in cui le Corti straordinarie di Assise sono istituite nei territori indicati dal decreto di cui al primo comma dell'art. 1, i termini indicati nel comma precedente decorreranno dalla pubblicazione del decreto anzidetto nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno. Se si tratta di territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, i termini decorreranno dalla data in cui il decreto di cui sopra sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

 

          Art. 5.

     Entro sette giorni i Comitati di Liberazione Nazionale del capoluogo, d'intesa eventualmente con i Comitati di Liberazione Nazionale di altri importanti centri della provincia, compilano un elenco di almeno cento cittadini maggiorenni di illibata condotta morale e politica e lo presentano al presidente del Tribunale del capoluogo.

     Il presidente del Tribunale, entro i successivi sette giorni, compila l'elenco di cinquanta giudici popolari, scegliendoli fra quelli designati dai Comitati di Liberazione Nazionale, previo accertamento che si tratti di persone di illibata condotta morale e di ineccepibili precedenti politici.

     Se si tratta di province con popolazione superiore ad un milione di abitanti, i giudici popolari devono essere nominati in numero di settantacinque e l'elenco previsto nel primo comma deve comprendere i nomi di almeno centocinquanta persone.

 

          Art. 6.

     Le Corti straordinarie di Assise sono composte di un presidente e di quattro giudici popolari.

     Il presidente è nominato dal Primo presidente della Corte di appello tra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello, ovvero, se particolari esigenze di servizio non consentono tale scelta, tra i magistrati di grado 6°. La nomina è disposta entro 10 giorni. I giudici popolari sono estratti a sorte dagli elenchi compilati a norma del precedente articolo [6] .

     Negli stessi modi può essere nominato un presidente supplente.

 

          Art. 7.

     Le sezioni di Corte straordinaria di Assise, istituite ai sensi dell'art. 3, sono composte negli stessi modi indicati nell'art. 6.

 

          Art. 8.

     Qualora il capoluogo dove ha sede la Corte d'Appello competente non sia ancora liberato, provvede il Primo presidente della Corte d'Appello più vicina.

 

          Art. 9.

     Si osservano, per quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento delle Corti di Assise, e, per quanto attiene al giuramento, l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 290.

 

          Art. 10.

     Presso ogni Corte straordinaria di Assise è istituito un ufficio di pubblico ministero, con provvedimento del procuratore generale presso la Corte d'Appello, da emanarsi entro dieci giorni. Nel provvedimento saranno indicati il numero e il grado dei magistrati adibiti all'ufficio stesso.

     Dell'ufficio di pubblico ministero possono essere chiamati a far parte anche avvocati di illibata condotta morale, di ineccepibili precedenti politici e di provata capacità, scelti fra quelli designati dal Comitato di Liberazione Nazionale.

     Qualora il capoluogo dove ha sede la Corte d'Appello competente non sia stato ancora liberato, le attribuzioni previste nel presente articolo sono esercitate dal procuratore generale della Corte di Appello più vicina.

     Gli avvocati designati dal Comitato di Liberazione Nazionale sono chiamati a far parte dell'ufficio del pubblico ministero per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico ricevuto. Essi hanno il trattamento economico dei magistrati di grado 6° [7] .

     L'avvocato che si rifiuta di assumere l'ufficio suddetto è punito ai sensi dell'art. 366 del Codice penale [8] .

 

          Art. 11.

     Non possono far parte della medesima Corte straordinaria di Assise oppure assolvere davanti alla medesima Corte le funzioni di giudice e di pubblico ministero i parenti e gli affini entro il terzo grado.

 

          Art. 12.

     Innanzi alle Corti straordinarie di Assise non è ammessa costituzione di parte civile.

 

          Art. 13.

     I termini stabiliti dal Codice di procedura penale per la istruttoria ed il giudizio sono ridotti alla metà.

 

          Art. 14.

     Per i reati di competenza delle Corti straordinarie di Assise si procede con istruzione sommaria a cura degli uffici di pubblico ministero di cui all'art. 10.

     Il pubblico ministero, qualora ritenga di non dovere procedere per la manifesta infondatezza del rapporto, del referto, della denuncia, della querela o dell'istanza, ordina la trasmissione degli atti all'archivio, dandone avviso all'autorità militare, se trattasi di militari, o all'autorità amministrativa, se trattasi di civili, per gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorità stessa [9] .

     Il pubblico ministero, nei casi in cui ritenga che sussistano prove esaurienti sulla colpevolezza dell'imputato, può ordinare che si proceda a giudizio direttissimo, sempre che ricorrano le condizioni stabilite nel secondo comma dell'art. 502 del Codice di procedura penale.

 

          Art. 15.

     Le sentenze delle Corti straordinarie di Assise debbono essere depositate entro cinque giorni dalla pronuncia.

 

          Art. 16.

     Contro le sentenze delle Corti straordinarie di Assise è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi o nei termini stabiliti dal Codice di procedura penale per le sentenze delle Corti di Assise.

     Il ricorso è deciso da una Sezione speciale provvisoria della Corte di Cassazione istituita con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. La Sezione giudica con l'intervento di cinque componenti e può funzionare temporaneamente anche fuori della sede ordinaria.

     In caso di annullamento con rinvio, la Corte di Cassazione determina a quale Corte straordinaria di Assise debba essere rimesso il giudizio.

 

          Art. 17.

     I motivi del ricorso per Cassazione devono essere presentati, a pena di inammissibilità, entro tre giorni dall'avvenuto deposito della sentenza.

     Il termine per l'impugnazione da parte del pubblico ministero è stabilito in cinque giorni [10] .

     Quando si tratta di impugnativa di sentenze che abbiano inflitto la pena di morte, il giudizio della Corte di Cassazione deve essere pronunciato nei dieci giorni dal ricevimento degli atti. Gli atti debbono essere trasmessi immediatamente e in ogni caso non oltre il giorno successivo a quello della presentazione dei motivi del ricorso.

     La istanza di revisione del condannato alla pena di morte non sospende la esecuzione della sentenza se non sia presentata contemporaneamente al ricorso per cassazione [11] .

     La Corte di cassazione, se rigetta il ricorso per cassazione, provvede con la stessa sentenza sulla istanza di revisione [12] .

     La domanda di grazia, in caso di condanna alla pena di morte, deve essere presentata, sotto pena di inammissibilità, entro il termine di giorni tre dalla pronuncia della sentenza; in caso di contumacia del condannato, il termine decorre dalla notifica della sentenza [13] .

     Se vi è ricorso per cassazione, la domanda di grazia deve essere presentata contemporaneamente al ricorso [14] .

 

          Art. 18.

     Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, cessa la competenza delle Corti straordinarie di Assise e della Sezione speciale della Corte di Cassazione e i delitti preveduti dal presente decreto sono devoluti secondo le ordinarie norme di competenza.

 

          Art. 19.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno; nei territori non liberati o, se liberati, non trasferiti all'Amministrazione italiana entrerà in vigore il giorno in cui esso sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 2 agosto 1945, n. 466.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 2 agosto 1945, n. 466.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 2 agosto 1945, n. 466.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.Lgt. 2 agosto 1945, n. 466.

[6]  Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs.Lgt. 2 agosto 1945, n. 466.

[7]  Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs.Lgt. 2 agosto 1945, n. 466.

[8]  Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs.Lgt. 2 agosto 1945, n. 466.

[9]  Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs.Lgt. 2 agosto 1945, n. 466.

[10]  Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 2 agosto 1945, n. 466.

[11]  Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 2 agosto 1945, n. 466.

[12]  Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 2 agosto 1945, n. 466.

[13]  Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 2 agosto 1945, n. 466.

[14]  Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 2 agosto 1945, n. 466.