§ 71.1.7 - Legge 3 maggio 1971, n. 312.
Trattamento economico dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.1 consiglio superiore della magistratura
Data:03/05/1971
Numero:312


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      In caso di morte del componente, l'indennità spetta alla vedova o, in mancanza, ai figli minori
Art. 3.      Ai componenti che fruiscono del trattamento previsto dall'art. 40, comma terzo, della legge 24 marzo 1958, n. 195, l'assegno mensile a carico del Consiglio superiore [...]
Art. 4.      La spesa derivante dall'esecuzione del precedente art. 1 farà carico sulla dotazione annuale per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura iscritta [...]


§ 71.1.7 - Legge 3 maggio 1971, n. 312.

Trattamento economico dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica.

(G.U. 8 giugno 1971, n. 144).

 

 

     Art. 1. [1]

     1. Ai componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento è corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, un'indennità di importo complessivo pari all'ultimo assegno mensile corrisposto moltiplicato per dodici.

     2. Qualora la nomina avvenga, in sostituzione di altri componenti cessati dalla carica, successivamente all'insediamento del Consiglio superiore ovvero la cessazione dalla carica avvenga prima del decorso del quadriennio, l'indennità è liquidata nella misura di un quarto dell'importo indicato nel comma 1 per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.

 

          Art. 2.

     In caso di morte del componente, l'indennità spetta alla vedova o, in mancanza, ai figli minori.

 

          Art. 3.

     Ai componenti che fruiscono del trattamento previsto dall'art. 40, comma terzo, della legge 24 marzo 1958, n. 195, l'assegno mensile a carico del Consiglio superiore della magistratura verrà tramutato, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, in assegno personale agli effetti e nei limiti stabiliti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. In tali casi la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza avrà luogo con le norme vigenti per il personale della magistratura.

     L'attribuzione dell'assegno personale di cui al comma precedente esclude la concessione dell'indennità di cui all'art. 1 della presente legge.

     Ai componenti di cui al presente articolo che cessino dalla carica prima della scadenza del quadriennio, verrà attribuita, in luogo del trattamento previsto nei precedenti commi, l'indennità disposta nel capoverso dell'art. 1, con deduzione del trattamento previdenziale (indennità di buonuscita) ad essi spettante per lo stesso periodo di tempo, nella loro qualità di dipendenti statali.

 

          Art. 4.

     La spesa derivante dall'esecuzione del precedente art. 1 farà carico sulla dotazione annuale per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura iscritta nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     La spesa derivante dall'esecuzione del precedente art. 3 farà carico ai capitoli dello stato di previsione dei Ministeri di appartenenza dei consiglieri cessati dalla carica concernenti stipendi e retribuzioni.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo sostituito dalla L. 3 gennaio 1981, n. 1 e così, ulteriormente, sostituito dall'art. 18 della L. 12 aprile 1990, n. 74.