§ 70.2.1D - Legge 11 febbraio 1980, n. 22.
Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 25, concernente il riordinamento dell'Ordine militare d'Italia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.2 ordini
Data:11/02/1980
Numero:22


Sommario
Art. unico.      L'articolo 3 della legge 9 gennaio 1956, n. 25, è modificato come segue:


§ 70.2.1D - Legge 11 febbraio 1980, n. 22. [1]

Modifiche alla legge 9 gennaio 1956, n. 25, concernente il riordinamento dell'Ordine militare d'Italia.

(G.U. 15 febbraio 1980, n. 45)

 

     Art. unico.

     L'articolo 3 della legge 9 gennaio 1956, n. 25, è modificato come segue:

     "Capo dell'Ordine militare d'Italia è il Presidente della Repubblica.

     Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine militare d'Italia è il Ministro della difesa.

     L'Ordine ha un consiglio composto da un presidente e da cinque membri. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati tra ufficiali decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle tre Forze armate.

     E' segretario dell'Ordine militare d'Italia un ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, appartenente ad una delle classi dell'Ordine".

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.