§ 70.1.91 - Legge 27 giugno 1991, n. 199.
Riordino e rivalutazione degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:27/06/1991
Numero:199


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° luglio 1991 gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare anche se conferite per fatti compiuti in tempo di pace, sono esenti da ogni imposizione [...]
Art. 2.      1. Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1 sono devoluti nella stessa misura ed alle medesime condizioni a favore dei congiunti aventi titolo al trattamento di riversibilità, dei decorati [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 10.325.500.000 per l'anno 1991 e in L. 20.651.000.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si fa fronte mediante [...]


§ 70.1.91 - Legge 27 giugno 1991, n. 199. [1]

Riordino e rivalutazione degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare

(G.U. 9 luglio 1991, n. 159)

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° luglio 1991 gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare anche se conferite per fatti compiuti in tempo di pace, sono esenti da ogni imposizione fiscale e sono stabiliti nelle misure annue a fianco di ciascuna di esse indicate:

     a) medaglia d'oro, lire 4.500.000;

     b) medaglia d'argento, lire 800.000;

     c) medaglia di bronzo, lire 250.000;

     d) croce di guerra, lire 150.000.

 

          Art. 2.

     1. Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1 sono devoluti nella stessa misura ed alle medesime condizioni a favore dei congiunti aventi titolo al trattamento di riversibilità, dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa, fermo restando il diritto a favore dei genitori, collaterali ed assimilati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 10.325.500.000 per l'anno 1991 e in L. 20.651.000.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, utilizzando l'apposito accantonamento.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio..

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.