§ 70.1.66 - D.P.R. 9 agosto 1966, n. 922.
Norme in materia di concessione della Croce per anzianità di servizio ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:09/08/1966
Numero:922


Sommario
Art. unico.      L'art. 3 del regio decreto 8 novembre 1900, n. 358, modificato con l'articolo unico del regio decreto 15 giugno 1912, n. 822, è così sostituito:


§ 70.1.66 - D.P.R. 9 agosto 1966, n. 922. [1]

Norme in materia di concessione della Croce per anzianità di servizio ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 12 novembre 1966, n. 283)

 

     Art. unico.

     L'art. 3 del regio decreto 8 novembre 1900, n. 358, modificato con l'articolo unico del regio decreto 15 giugno 1912, n. 822, è così sostituito:

     "La Croce per anzianità di servizio è conferita agli ufficiali, ai sottufficiali e ai militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano compiuto i seguenti periodi minimi di servizio:

     Ufficiali e sottufficiali:

     Croce d'oro con stelletta 40 anni

     Croce d'oro 25 anni

     Croce d'argento 16 anni

     Militari di truppa:

     Croce d'argento con stelletta 25 anni

     Croce d'argento 16 anni

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.