§ 70.1.58 - D.P.R. 26 agosto 1959, n. 929.
Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 3 maggio 1955, n. 405, per la concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:26/08/1959
Numero:929


Sommario
Art. unico.      È approvato il regolamento per la concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e l'istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il migliore contributo originale dato [...]
Art. 1.      I diplomi ai benemeriti della pubblica finanza, di cui agli articoli 1 e 2 della legge, sono conferiti annualmente, nel numero fissato, anno per anno, per ciascuna classe, con decreto del [...]
Art. 2.      Agli effetti della legge 3 maggio 1955, n. 405, sono considerati funzionari dell'Amministrazione finanziaria gli impiegati delle carriere direttive e di concetto nonchè gli ufficiali del Corpo [...]
Art. 3.      Le segnalazioni per la concessione dei diplomi di benemerenza sono fatte:
Art. 4.      Non possono essere concessi diplomi di benemerenza per aver lodevolmente adempiuto i propri doveri se le persone designate non abbiano compiuto - se funzionari - almeno quindici anni di [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Le proposte per le quali la Commissione di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge, abbia espresso parere sfavorevole non possono essere ripresentate se non siano trascorsi almeno due anni [...]
Art. 7.      Non è consentita la commutazione di due o più diplomi di benemerenza di classe inferiore in uno di classe superiore.
Art. 8.      Le medaglie, alle quali danno diritto la concessione dei diplomi, si portano sul petto, a sinistra, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali, disposti in senso verticale, della larghezza [...]
Art. 9.      Il premio annuale di un milione di lire, di cui all'art. 3 della legge, è indivisibile.
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      E' lasciata facoltà agli autori italiani di richiamare l'attenzione della Commissione di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge, sulle loro opere o scritti, che essi ritengano meritevoli del [...]
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      Il premio annuale non può attribuirsi nuovamente alla stessa persona prima che siano trascorsi tre anni dall'assegnazione del premio precedente.
Art. 14.      Il premio annuale può anche non essere conferito qualora la Commissione ritenga che le opere o gli scritti proposti per l'assegnazione non siano tali da aver dato un contributo concreto od [...]
Art. 15.      (Omissis)
Art. 16.      Le segnalazioni di cui al precedente articolo, debitamente istruite, sono sottoposte al parere, rispettivamente delle Commissioni di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 4 della legge, [...]
Art. 17.      Le adunanze delle Commissioni, incaricate dell'esame delle proposte per la concessione di diplomi e per l'assegnazione del premio annuale, sono valide quando intervengano almeno due terzi dei [...]
Art. 18.      In caso di assenza o di impedimento del Ministro, le Commissioni anzidette sono presiedute dal Sottosegretario di Stato per le finanze.
Art. 19.      La concessione dei diplomi di benemerenza e l'assegnazione del premio annuale avvengono alla data del 2 giugno.


§ 70.1.58 - D.P.R. 26 agosto 1959, n. 929.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 3 maggio 1955, n. 405, per la concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e l'istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il migliore contributo originale dato agli studi di finanza pubblica.

(G.U. 12 novembre 1959, n. 273)

 

     Art. unico.

     È approvato il regolamento per la concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e l'istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il migliore contributo originale dato agli studi di finanza pubblica, nel testo allegato al presente decreto firmato dal Ministro per le finanze, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per la pubblica istruzione.

 

 

Regolamento per la concessione di diplomi ai benemeriti

della pubblica finanza e l'istituzione di un premio annuale

di un milione di lire per il migliore contributo

originale dato agli studi di finanza pubblica

 

Capo I

CONCESSIONE DI DIPLOMI AI BENEMERITI DELLA PUBBLICA FINANZA

 

          Art. 1.

     I diplomi ai benemeriti della pubblica finanza, di cui agli articoli 1 e 2 della legge, sono conferiti annualmente, nel numero fissato, anno per anno, per ciascuna classe, con decreto del Ministro per le finanze.

     I diplomi non conferiti in un anno possono essere conferiti nel successivo anno.

 

          Art. 2.

     Agli effetti della legge 3 maggio 1955, n. 405, sono considerati funzionari dell'Amministrazione finanziaria gli impiegati delle carriere direttive e di concetto nonchè gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

 

          Art. 3.

     Le segnalazioni per la concessione dei diplomi di benemerenza sono fatte:

     a) [1]

     b) [2]

     c) per il personale dell'Amministrazione finanziaria, di cui allo stesso comma b) dell'art. 1 della legge:

     1) dal comandante generale della Guardia di finanza, per gli ufficiali del Corpo;

     2) [3]

     d) per gli appartenenti alla Commissione centrale ed alle Commissioni provinciali e distrettuali per le imposte dirette e indirette sugli affari e alla Commissione censuaria centrale ed alle Commissioni censuarie provinciali e comunali di cui al citato comma b) dell'art. 1 della legge:

     1) dal Ministro per le finanze per i presidenti delle Commissioni del contenzioso tributario;

     2) dai presidenti delle stesse Commissioni per i membri di esse.

     L'iniziativa della segnalazioni per la concessione dei diplomi spetta anche agli esperti membri della Commissione di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge.

 

          Art. 4.

     Non possono essere concessi diplomi di benemerenza per aver lodevolmente adempiuto i propri doveri se le persone designate non abbiano compiuto - se funzionari - almeno quindici anni di effettivo servizio nell'Amministrazione finanziaria o - se appartenenti alle Commissioni del contenzioso tributario - non abbiano svolto le loro funzioni almeno per due quadrienni.

 

          Art. 5.

     (Omissis) [4]

     Esse devono essere motivate ed accompagnate da una succinta relazione sull'attività svolta dal designato e sui suoi titoli di merito; dovrà essere inoltre specificata la classe di diploma per cui è fatta la segnalazione.

 

          Art. 6.

     Le proposte per le quali la Commissione di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge, abbia espresso parere sfavorevole non possono essere ripresentate se non siano trascorsi almeno due anni dal primo esame, sempre quando la nuova proposta sia fondata su titoli diversi o maggiori di quelli sui quali fu già espresso parere contrario.

 

          Art. 7.

     Non è consentita la commutazione di due o più diplomi di benemerenza di classe inferiore in uno di classe superiore.

 

          Art. 8.

     Le medaglie, alle quali danno diritto la concessione dei diplomi, si portano sul petto, a sinistra, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali, disposti in senso verticale, della larghezza di 32 millimetri, bordato da bande di colore giallo, larghe 4 millimetri.

     Il nastrino relativo alle medaglie concesse ad ufficiali della Guardia di finanza avrà nella parte mediana una stelletta di oro per la medaglia d'oro, una stelletta di argento per la medaglia d'argento; una stelletta di bronzo per la medaglia di bronzo [5] .

 

Capo II

ASSEGNAZIONE DEL PREMIO ANNUALE DI UN MILIONE DI LIRE

 

          Art. 9.

     Il premio annuale di un milione di lire, di cui all'art. 3 della legge, è indivisibile.

 

          Art. 10.

     (Omissis) [6]

     L'iniziativa delle segnalazioni di cui sopra spetta anche ai componenti della Commissione di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge.

 

          Art. 11.

     E' lasciata facoltà agli autori italiani di richiamare l'attenzione della Commissione di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge, sulle loro opere o scritti, che essi ritengano meritevoli del premio annuale.

     In tal caso le segnalazioni devono essere accompagnate da cinque copie delle opere o scritti medesimi.

 

          Art. 12.

     (Omissis) [7]

     Esse sono accompagnate da una breve relazione sull'attività scientifica dell'autore, con l'indicazione specifica delle opere o degli scritti per i quali viene fatta la segnalazione stessa.

 

          Art. 13.

     Il premio annuale non può attribuirsi nuovamente alla stessa persona prima che siano trascorsi tre anni dall'assegnazione del premio precedente.

     A parità di merito, la Commissione dà la preferenza a quell'autore a cui, nel triennio precedente, non siano stati aggiudicati altri importanti premi.

 

          Art. 14.

     Il premio annuale può anche non essere conferito qualora la Commissione ritenga che le opere o gli scritti proposti per l'assegnazione non siano tali da aver dato un contributo concreto od originale agli studi di finanza pubblica. I premi non assegnati non sono cumulabili negli anni successivi.

 

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E COMUNI

 

          Art. 15.

     (Omissis) [8]

     Le funzioni di segreteria delle Commissioni previste dall'art. 4 della legge sono esercitate, per ciascuna di esse da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione, con funzioni di segretario, e da un funzionario della stessa carriera, con qualifica non inferiore a consigliere di 2 classe, in qualità di segretario aggiunto.

 

          Art. 16.

     Le segnalazioni di cui al precedente articolo, debitamente istruite, sono sottoposte al parere, rispettivamente delle Commissioni di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 4 della legge, entro il 31 marzo di ciascun anno.

 

          Art. 17.

     Le adunanze delle Commissioni, incaricate dell'esame delle proposte per la concessione di diplomi e per l'assegnazione del premio annuale, sono valide quando intervengano almeno due terzi dei componenti.

     Per ogni proposta è incaricato di riferire uno dei membri delle Commissioni.

     Le deliberazioni sono prese con votazione segreta.

 

          Art. 18.

     In caso di assenza o di impedimento del Ministro, le Commissioni anzidette sono presiedute dal Sottosegretario di Stato per le finanze.

     Gli esperti, membri delle Commissioni, durano in carica tre anni e possono essere confermati per una volta sola.

 

          Art. 19.

     La concessione dei diplomi di benemerenza e l'assegnazione del premio annuale avvengono alla data del 2 giugno.

 


[1]  Lettera abrogata dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[2]  Lettera abrogata dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[3]  Numero abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[4]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 24 maggio 1967, n. 759.

[6]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[7]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[8]  Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.