§ 70.1.56 - Legge 13 marzo 1958, n. 203.
Conferimento della croce al merito di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:13/03/1958
Numero:203


Sommario
Art. unico.      La croce al merito di guerra per il conflitto 1944-45 è concessa d'ufficio senza alcun limite di tempo.


§ 70.1.56 - Legge 13 marzo 1958, n. 203. [1]

Conferimento della croce al merito di guerra.

(G.U. 27 marzo 1958, n. 75)

 

     Art. unico.

     La croce al merito di guerra per il conflitto 1944-45 è concessa d'ufficio senza alcun limite di tempo.

     I reclami contro i provvedimenti di mancata concessione della croce al merito di guerra devono essere presentati fino a 90 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.