§ 70.1.47 - Legge 7 maggio 1954, n. 203.
Cambiamento della denominazione della medaglia mauriziana per merito militare di dieci lustri in quella di medaglia mauriziana al merito di dieci [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:07/05/1954
Numero:203


Sommario
Art. 1.      La medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri, istituita con le regie magistrali patenti in data 19 luglio 1839 e disciplinata dal relativo testo unico approvato con regio decreto [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, saranno stabilite le nuove caratteristiche della "medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera [...]
Art. 4.      La maggiore spesa derivante dalla presente legge, prevista in lire 22 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54, sarà fronteggiata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del [...]


§ 70.1.47 - Legge 7 maggio 1954, n. 203. [1]

Cambiamento della denominazione della medaglia mauriziana per merito militare di dieci lustri in quella di medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare e norme per il conferimento della decorazione.

(G.U. 21 maggio 1954, n. 116)

 

     Art. 1.

     La medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri, istituita con le regie magistrali patenti in data 19 luglio 1839 e disciplinata dal relativo testo unico approvato con regio decreto 21 dicembre 1924, assume la denominazione di "medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare".

 

          Art. 2. [2]

     La medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di servizio militare può essere concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, agli ufficiali e ai sottufficiali della Difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto cinquanta anni di servizio militare, valutati secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 21 dicembre 1924, e successive modificazioni, in quanto applicabili per i sottufficiali, integrate con le norme di cui all'art. 4 della presente legge. [3]

     La concessione della decorazione agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo su proposta del Ministro per la difesa, di concerto, rispettivamente, con il Ministro per le finanze e con il Ministro per l'interno.

 

          Art. 3.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, saranno stabilite le nuove caratteristiche della "medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare".

 

          Art. 4.

     La maggiore spesa derivante dalla presente legge, prevista in lire 22 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54, sarà fronteggiata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 245 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

     La spesa di lire 5 milioni a carico degli esercizi successivi sarà fronteggiata con lo stanziamento degli appositi capitoli del medesimo stato di previsione.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 8 novembre 1956, n. 1327.

[3]  Comma così modificato dall'art. 33 del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297.