§ 70.1.40 - Legge 4 maggio 1951, n. 571.
Concessione della croce al merito di guerra ai militari internati in Germania ed in Giappone dopo l'8 settembre 1943.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:04/05/1951
Numero:571


Sommario
Art. 1.      Al regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, sono apportate le aggiunte e modifiche indicate negli articoli seguenti.
Art. 2.      All'articolo 2 sono aggiunti i paragrafi e il comma di cui appresso:
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:
Art. 4.      Fra il secondo e terzo comma dell'art. 4 è inserito il seguente:
Art. 5.      Il termine utile per richiedere la concessione della croce al merito di guerra scade un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.


§ 70.1.40 - Legge 4 maggio 1951, n. 571. [1]

Concessione della croce al merito di guerra ai militari internati in Germania ed in Giappone dopo l'8 settembre 1943.

(G.U. 26 luglio 1951, n. 169)

 

     Art. 1.

     Al regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, sono apportate le aggiunte e modifiche indicate negli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     All'articolo 2 sono aggiunti i paragrafi e il comma di cui appresso:

     "f) siano stati catturati e deportati in Germania o in territori controllati dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943 e la deportazione si sia protratta per un periodo non inferiore a cinque mesi.

     Inoltre gli interessati:

     se ufficiali, durante il periodo di deportazione non devono aver prestato alcuna attività o dato alcuna adesione ai nazi-fascisti e devono aver riportato favorevole giudizio dalle apposite commissioni all'atto del loro rientro in patria;

     se sottufficiali, graduati o militari di truppa, o se appartenenti ad una delle altre categorie di cui all'articolo 1, non devono avere prestato lavoro su invito dei nazi-fascisti;

     "g) siano stati trattenuti in campo di concentramento dai nipponici dopo l'8 settembre 1943 e l'internamento si sia protratto per un periodo non inferiore a cinque mesi. Inoltre gli interessati debbono aver ottenuto all'atto del loro rientro in patria favorevole giudizio da parte delle apposite commissioni.

     Il periodo minimo di cinque mesi non è richiesto per coloro che durante la deportazione o l'internamento abbiano riportato ferite o mutilazioni o contratto infermità per la quale sia stato loro riconosciuto il diritto a pensione di guerra".

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

     "La croce al merito di guerra può altresì essere concessa, ove ricorrano le condizioni richieste, a dispersi in azioni di guerra e alla memoria di coloro che sono deceduti dopo l'8 settembre 1943 durante la deportazione in Germania o in territori controllati dai tedeschi o durante l'internamento in campo di concentramento in Giappone o in territori controllati dai nipponici".

 

          Art. 4.

     Fra il secondo e terzo comma dell'art. 4 è inserito il seguente:

     "Per tutto il periodo di deportazione in Germania o territori controllati dai tedeschi e per tutto il periodo d'internamento in Giappone o territori controllati dai nipponici non può essere conferita più di una croce al merito di guerra".

 

          Art. 5.

     Il termine utile per richiedere la concessione della croce al merito di guerra scade un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

     Il termine utile per inoltrare reclamo avverso il negato conferimento di cui all'art. 7 del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, scade sei mesi dopo l'avvenuta comunicazione all'interessato.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.