§ 70.1.20 - R.D. 28 aprile 1937, n. 1118.
Estensione dell'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra e dei distintivi d'onore per i mutilati e i [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:28/04/1937
Numero:1118


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni del R. decreto 2 luglio 1936, n. 1712, concernenti la estensione delle norme sulla concessione della croce al merito di guerra e dei distintivi d'onore per i mutilati e i feriti [...]
Art. 2.      Il periodo minimo di permanenza in trincea o altrimenti a contatto col nemico, richiesto per il conseguimento della croce al merito di guerra, è stabilito in quattro mesi per quanto si riferisce [...]
Art. 3.      Il conferimento del distintivo d'onore per i feriti di guerra ai civili non assimilati ai militari, sarà fatto dal Governo generale dell'Africa Orientale italiana.


§ 70.1.20 - R.D. 28 aprile 1937, n. 1118. [1]

Estensione dell'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra e dei distintivi d'onore per i mutilati e i feriti di guerra al personale che dopo il 5 maggio 1936 abbia preso parte in Africa Orientale a cicli di operazioni di grande polizia coloniale

(G.U. 20 luglio 1937, n. 166)

 

     Art. 1.

     Le disposizioni del R. decreto 2 luglio 1936, n. 1712, concernenti la estensione delle norme sulla concessione della croce al merito di guerra e dei distintivi d'onore per i mutilati e i feriti di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935 abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale, si applicano anche - con le modificazioni di cui agli articoli seguenti - al personale nazionale e indigeno e ai civili che, posteriormente al 5 maggio 1936, abbiano partecipato o parteciperanno a cicli di operazioni di grande polizia coloniale, nei territori dell'Africa Orientale italiana ad immediato contatto col nemico.

     Tali cicli saranno determinati con decreto Reale.

 

          Art. 2.

     Il periodo minimo di permanenza in trincea o altrimenti a contatto col nemico, richiesto per il conseguimento della croce al merito di guerra, è stabilito in quattro mesi per quanto si riferisce ai cicli di operazioni di grande polizia coloniale nei territori dell'Africa Orientale italiana, di cui al precedente articolo.

 

          Art. 3.

     Il conferimento del distintivo d'onore per i feriti di guerra ai civili non assimilati ai militari, sarà fatto dal Governo generale dell'Africa Orientale italiana.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.