§ 70.1.18 - R.D. 2 luglio 1936, n. 1712.
Estensione dell'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra e dei distintivi d'onore per i mutilati ed i [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:02/07/1936
Numero:1712


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 3 ottobre 1935 sono applicabili al personale militare nazionale e indigeno e ai civili che abbiano partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, con le norme [...]
Art. 2.      Il periodo minimo di permanenza in trincea o altrimenti a contatto col nemico richiesto per il conseguimento della croce al merito di guerra, stabilito in un anno dall'art. 3 del R. decreto 19 [...]
Art. 3.      Il conferimento della croce al merito di guerra e del distintivo d'onore per i mutilati di guerra sarà fatto:
Art. 4.      Il conferimento del distintivo d'onore per i militari feriti in guerra sarà fatto di ufficio dal comandante del corpo o deposito e pubblicato nell'ordine del giorno.


§ 70.1.18 - R.D. 2 luglio 1936, n. 1712. [1]

Estensione dell'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra e dei distintivi d'onore per i mutilati ed i feriti di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935 abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale

(G.U. 28 settembre 1936, n. 225)

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 3 ottobre 1935 sono applicabili al personale militare nazionale e indigeno e ai civili che abbiano partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, con le norme stabilite nell'articolo seguente, le disposizioni vigenti relative alla concessione:

     a) del distintivo d'onore per i mutilati di guerra;

     b) del distintivo d'onore per i feriti di guerra;

     c) della croce al merito di guerra.

 

          Art. 2.

     Il periodo minimo di permanenza in trincea o altrimenti a contatto col nemico richiesto per il conseguimento della croce al merito di guerra, stabilito in un anno dall'art. 3 del R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, è ridotto a due mesi per quanto si riferisce alle operazioni militari iniziate in Africa Orientale il 3 ottobre 1935.

 

          Art. 3.

     Il conferimento della croce al merito di guerra e del distintivo d'onore per i mutilati di guerra sarà fatto:

     a) dal Ministero della guerra, per i militari del Regio esercito, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità, esclusi i reparti di Camicie Nere dei Regi Corpi truppe coloniali;

     b) dal Ministero della marina per i militari da esso dipendenti;

     c) dal Ministero dell'aeronautica, per i militari da esso dipendenti;

     d) dal Ministero delle colonie, per i militari dei Regi Corpi truppe coloniali e per i civili.

 

          Art. 4.

     Il conferimento del distintivo d'onore per i militari feriti in guerra sarà fatto di ufficio dal comandante del corpo o deposito e pubblicato nell'ordine del giorno.

     Per i civili non assimilati ai militari il conferimento del distintivo sarà fatto rispettivamente dal Comando Superiore Africa Orientale o dal Comando delle Forze armate della Somalia.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.