§ 70.1.17 - R.D. 19 dicembre 1935, n. 2364.
Norme per il conferimento della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:19/12/1935
Numero:2364


Sommario
Art. 1.      È istituita la medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea, la quale potrà essere di primo grado (d'oro), di secondo grado (d'argento), di terzo grado (di bronzo). Essa è sostenuta [...]
Art. 2.      La medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea è conferita ai militari di qualunque grado, siano essi in servizio o in congedo, muniti di brevetto militare aeronautico di cui al [...]
Art. 3.      Possono avere il conferimento della medaglia militare di lunga navigazione aerea i militari in servizio o in congedo che posseggano uno dei seguenti brevetti militari aeronautici:
Art 4  [2]
Art. 5.  [3]
Art. 6.      Per i militari in congedo è computato il periodo di un anno, quando nell'anno solare stesso il militare sia stato dichiarato allenato o addestrato.
Art. 7.      Alla medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea sono applicabili le disposizioni che disciplinano la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle [...]
Art. 8.      I militari di qualsiasi grado in attività di servizio possono inoltrare domanda di concessione della medaglia ai comandi dai quali rispettivamente dipendono, non appena abbiano maturato il [...]
Art. 9.      Il ministero dell'aeronautica, in base alle proposte ricevute, qualora non risulti a carico degli aspiranti alcuna ragione speciale di rigetto di esse, effettua la concessione e rilascia i [...]
Art. 10.      È abrogato il regio decreto 31 agosto 1928, n. 2098.


§ 70.1.17 - R.D. 19 dicembre 1935, n. 2364. [1]

Norme per il conferimento della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea.

(G.U. 23 gennaio 1936, n. 18)

 

     Art. 1.

     È istituita la medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea, la quale potrà essere di primo grado (d'oro), di secondo grado (d'argento), di terzo grado (di bronzo). Essa è sostenuta da un nastro di seta celeste chiaro recante al centro un'aquila rispettivamente d'oro, d'argento o di bronzo, il tutto conforme al modello annesso. La medaglia ed il relativo nastro con aquila verranno portati con le stesse modalità stabilite per le decorazioni nazionali.

 

          Art. 2.

     La medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea è conferita ai militari di qualunque grado, siano essi in servizio o in congedo, muniti di brevetto militare aeronautico di cui al seguente articolo, che abbiano compiuto globalmente, anche in più riprese, venti anni di servizio aeronavigante per la medaglia di primo grado, quindici anni per la medaglia di secondo grado e di dieci anni per la medaglia di terzo grado.

     Ai militari in servizio, la medaglia sarà concessa qualora abbiano compiuto nel suindicato periodo di dieci-quindici-venti anni il numero minimo di ore di volo stabilite dal ministero dell'aeronautica e che non potrà comunque essere inferiore al numero complessivo di quelle che furono prescritte dallo stesso ministero durante il detto periodo, ai fini del riconoscimento della attività di volo.

     La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

 

          Art. 3.

     Possono avere il conferimento della medaglia militare di lunga navigazione aerea i militari in servizio o in congedo che posseggano uno dei seguenti brevetti militari aeronautici:

     a) pilota militare di aeroplano o di idrovolante;

     b) osservatore militare di aeroplano o di idrovolante.

 

          Art 4 [2]

     Per i militari in servizio il computo del servizio aeronavigante utili per il conferimento della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea, viene fatto in relazione agli anni di effettivo servizio aeronavigante compiuto con percezione delle relative indennità.

     Tuttavia qualora per le cause di cui al successivo art. 5, in un determinato periodo non sia svolta attività di volo, il periodo stesso può essere considerato utile ai fini della concessione della medaglia di lunga navigazione aerea, sempre che nei periodi di dieci, quindici e venti anni, il numero minimo delle ore di volo compiuto sia quello stabilito dal ministero, in conformità di quanto dispone il precedente art. 2.

     Per gli osservatori militari d'aeroplano e d'idrovolante delle altre forze armate, ai soli effetti della concessione della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea, è computato il periodo di un anno quando nell'anno solare stesso il militare sia stato dichiarato "addestrato".

     La dichiarazione di "addestrato" è subordinata al compimento nell'anno solare dell'attività minima di volo stabilita dal ministro dell'aeronautica per tutto lo stesso anno solare.

 

          Art. 5. [3]

     È considerato valevole agli effetti della concessione di cui sopra il periodo in cui il militare in servizio non abbia potuto svolgere la prescritta attività di volo:

     a) per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio;

     b) per prigionia di guerra in seguito ad operazioni aeree di guerra o di polizia coloniale;

     c) per servizio prestato in missione all'estero o in qualità di addetto aeronautico, quando al militare stesso non siano assegnati i mezzi aerei per poter svolgere la prescritta attività di volo;

     d) per corsi speciali d'istruzione in Italia o all'estero quando non vengano forniti agli interessati i mezzi necessari a svolgere la minima attività aerea prescritta;

     e) per causa di forza maggiore dovuta a sospensione dall'attività aerea di reparti per ordine del ministero, sempre che la durata di interruzione, a solo giudizio del ministero stesso, sia ritenuta causa determinante la mancata attività minima prescritta.

     Il periodo trascorso presso le scuole di pilotaggio e presso i corsi di osservazione aerea dagli allievi che abbiano compiuto con esito favorevole le prove prescritte e che abbiano comunque conseguito il brevetto di pilota militare o di osservatore dell'aeroplano è computato per intero.

     Il servizio aeronavigante compiuto con brevetto di pilota di dirigibile è computato per intero.

     Le circostanze di cui sopra dovranno sempre risultare da regolari variazioni debitamente riportate sui documenti personali e di volo del militare.

 

          Art. 6.

     Per i militari in congedo è computato il periodo di un anno, quando nell'anno solare stesso il militare sia stato dichiarato allenato o addestrato.

     Per i militari in congedo con effettive funzioni di pilota di aeroplano o idrovolante presso società di navigazione aerea, scuole civili di pilotaggio e ditte costruttrici di aeroplani, il servizio di volo effettuato anteriormente al 7 agosto 1927 (data di estensione anche a tale categoria dell'obbligo dell'addestramento o allenamento annuale presso la regia aeronautica) è considerato utile agli effetti della concessione della medaglia militare aeronautica, quando nell'anno solare i detti militari abbiano compiuto almeno trenta ore di volo con attestazioni da rilasciarsi dalle autorità militari aeronautiche competenti.

 

          Art. 7.

     Alla medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea sono applicabili le disposizioni che disciplinano la perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, contenute nella legge 24 marzo 1932, n. 453, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 695.

 

          Art. 8.

     I militari di qualsiasi grado in attività di servizio possono inoltrare domanda di concessione della medaglia ai comandi dai quali rispettivamente dipendono, non appena abbiano maturato il limite di tempo stabilito e siano in possesso di tutti i requisiti richiesti.

     I comandi anzidetti, controllati i dati denunciati dagli interessati e accertato il diritto alla concessione, inoltrano, per via gerarchica, regolare proposta al ministero dell'aeronautica.

     I militari in congedo, che siano in possesso dei requisiti necessari, possono far domanda di concessione della medaglia su carta bollata al ministero dell'aeronautica per il tramite dei comandi di zona aerea territoriale o dei comandi di aeronautica insulari nella cui giurisdizione essi hanno residenza, documentando il computo del servizio utile sul quale essi fondano la domanda e fornendo ogni indicazione che possa servire all'esatto accertamento dei titoli addotti.

     I comandi di zona aerea territoriale e insulari, unitamente alla domanda, inoltrano al ministero la relativa proposta dopo aver accertato se gli interessati abbiano effettivamente diritto alla concessione.

 

          Art. 9.

     Il ministero dell'aeronautica, in base alle proposte ricevute, qualora non risulti a carico degli aspiranti alcuna ragione speciale di rigetto di esse, effettua la concessione e rilascia i relativi brevetti di autorizzazione a fregiarsi della medaglia.

 

          Art. 10.

     È abrogato il regio decreto 31 agosto 1928, n. 2098.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. unico del R.D. 12 gennaio 1942, n. 233.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. unico del R.D.L. 11 marzo 1937, n. 480.