§ 70.1.16 - R.D. 10 ottobre 1935, n. 1919.
Estensione ai sottufficiali del Regio esercito del conferimento della medaglia al merito di lungo comando


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:10/10/1935
Numero:1919


Sommario
Art. unico.      La medaglia militare al merito di lungo comando, istituita col R. decreto 13 maggio 1935, n. 908, è conferita con le medesime norme e modalità stabilite nel predetto decreto, in quanto [...]


§ 70.1.16 - R.D. 10 ottobre 1935, n. 1919. [1]

Estensione ai sottufficiali del Regio esercito del conferimento della medaglia al merito di lungo comando

(G.U. 16 novembre 1935, n. 267)

 

     Art. unico.

     La medaglia militare al merito di lungo comando, istituita col R. decreto 13 maggio 1935, n. 908, è conferita con le medesime norme e modalità stabilite nel predetto decreto, in quanto applicabili, anche ai sottufficiali del Regio esercito in servizio permanente effettivo od in congedo, che abbiano raggiunto globalmente, anche in più riprese, nei gradi successivamente ricoperti, i seguenti periodi minimi di comando di reparto:

     medaglia d'oro, 20 anni;

     medaglia d'argento, 15 anni;

     medaglia di bronzo, 10 anni.

     Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.