§ 70.1.7 - R.D. 7 gennaio 1922, n. 195.
Disposizioni sulle croci al merito di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:07/01/1922
Numero:195


Sommario
Art. 1.      Le croci al merito di guerra conferite, non per i titoli comuni di cui all'art. 3 del regio decreto n. 205 del 19 gennaio 1918, ma per atti specifici di valore, e perciò considerate come [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Le croci di guerra al valor militare di cui al precedente art. 1, saranno portate distintamente sul petto per modo che al numero delle concessioni corrisponda un ugual numero di decorazioni: e [...]
Art. 4.      Il presente decreto è applicabile anche alle croci di guerra concesse per atti specifici di valore dalle supreme autorità mobilitate o dalla speciale commissione per le ricompense al valor [...]
Art. 5.      I nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto ed emaneranno le norme per la sua esecuzione.


§ 70.1.7 - R.D. 7 gennaio 1922, n. 195. [1]

Disposizioni sulle croci al merito di guerra.

(G.U. 7 marzo 1922, n. 55)

 

     Art. 1.

     Le croci al merito di guerra conferite, non per i titoli comuni di cui all'art. 3 del regio decreto n. 205 del 19 gennaio 1918, ma per atti specifici di valore, e perciò considerate come ricompense al valor militare, saranno pubblicate sull'apposito Bollettino delle ricompense al valor militare e sul Foglio d'ordini della regia marina, accompagnate dalle relative motivazioni.

 

          Art. 2. [2]

     Il numero delle concessioni di croci di guerra al valor militare sarà illimitato.

 

          Art. 3.

     Le croci di guerra al valor militare di cui al precedente art. 1, saranno portate distintamente sul petto per modo che al numero delle concessioni corrisponda un ugual numero di decorazioni: e saranno distinte dalle altre da uno speciale contrassegno di bronzo conforme al modello che verrà depositato negli archivi di Stato unitamente ad una copia del presente decreto.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto è applicabile anche alle croci di guerra concesse per atti specifici di valore dalle supreme autorità mobilitate o dalla speciale commissione per le ricompense al valor militare prima della sua pubblicazione.

 

          Art. 5.

     I nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto ed emaneranno le norme per la sua esecuzione.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 2 del R.D. 21 marzo 1938, n. 538.