§ 70.1.5 - R.D. 30 maggio 1918, n. 813.
Modificazione al regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205, sulla istituzione di una croce al merito di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:30/05/1918
Numero:813


Sommario
Art. 1.      La croce al merito di guerra, istituita col regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205, potrà essere concessa anche a coloro i quali abbiano ottenuto, per azioni guerresche anteriori alla data [...]
Art. 2.      Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 7 del ricordato decreto reale 19 gennaio 1918 sono modificate nel senso che le promozioni o nomine per merito di guerra non costituiscono di per sè [...]


§ 70.1.5 - R.D. 30 maggio 1918, n. 813. [1]

Modificazione al regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205, sulla istituzione di una croce al merito di guerra.

(G.U. 24 giugno 1918, n. 148)

 

     Art. 1.

     La croce al merito di guerra, istituita col regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205, potrà essere concessa anche a coloro i quali abbiano ottenuto, per azioni guerresche anteriori alla data stabilita nell'art. 10 del regio decreto suddetto, un encomio solenne per decreto sovrano, oppure siano in esse rimasti feriti ed abbiano per tal titolo ottenuto l'autorizzazione a fregiarsi dell'apposito distintivo.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 7 del ricordato decreto reale 19 gennaio 1918 sono modificate nel senso che le promozioni o nomine per merito di guerra non costituiscono di per sè sole titolo per la concessione della croce al merito di guerra.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.