§ 70.1.3 - R.D. 24 luglio 1917, n. 1221.
Autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore per i mutilati e coloro che subirono gravi imperfezioni nelle precedenti campagne di guerra


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:24/07/1917
Numero:1221


Sommario
Art. 1.      Possono essere autorizzati a fregiarsi del distintivo di onore per i mutilati, istituito con nostro decreto 21 maggio 1916, n. 640, anche coloro che riportarono una grave imperfezione durante le [...]
Art. 2.      Il distintivo per coloro che ne hanno acquistato diritto per imperfezioni riportate nelle precedenti campagne sarà identico a quello istituito per la guerra attuale; ma nel suo mezzo porterà la [...]


§ 70.1.3 - R.D. 24 luglio 1917, n. 1221. [1]

Autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore per i mutilati e coloro che subirono gravi imperfezioni nelle precedenti campagne di guerra

(G.U. 13 agosto 1917, n. 191)

 

     Art. 1.

     Possono essere autorizzati a fregiarsi del distintivo di onore per i mutilati, istituito con nostro decreto 21 maggio 1916, n. 640, anche coloro che riportarono una grave imperfezione durante le precedenti campagne di indipendenza e unità d'Italia e in qualsiasi altra campagna di guerra ufficialmente riconosciuta.

     Tutte le disposizioni, anche di carattere esecutivo, emanate in occasione della presente nostra determinazione sono da ritenersi estese alle nuove concessioni di cui nel presente decreto.

 

          Art. 2.

     Il distintivo per coloro che ne hanno acquistato diritto per imperfezioni riportate nelle precedenti campagne sarà identico a quello istituito per la guerra attuale; ma nel suo mezzo porterà la generica dicitura "mutilato in guerra".

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.