§ 70.1.1 - R.D. 26 agosto 1905, n. 489.
Istituzione per il corpo della regia Guardia di finanza di una "croce al merito di servizio"


Settore:Normativa nazionale
Materia:70. Onorificenze
Capitolo:70.1 decorazioni militari e civili
Data:26/08/1905
Numero:489


Sommario
Art. 1.      È istituita per il corpo della regia guardia di finanza una croce al merito di servizio.
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 70.1.1 - R.D. 26 agosto 1905, n. 489. [1]

Istituzione per il corpo della regia Guardia di finanza di una "croce al merito di servizio"

(G.U. 10 ottobre 1905)

 

     Art. 1.

     È istituita per il corpo della regia guardia di finanza una croce al merito di servizio.

     Ai sottufficiali e alle guardie che saranno insigniti di tale onorificenza potrà essere concesso un assegno continuativo di lire 100 annue sul fondo massa del corpo, ai sensi dell'art. 40, lettera e), della legge sull'ordinamento della guardia di finanza 19 luglio 1906, n. 367.

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 


[1]  Decreto abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 23 giugno 1990, n. 195, fatta salva la disposizione istitutiva dell'onorificenza.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 23 giugno 1990, n. 195.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 23 giugno 1990, n. 195.