§ 6.6.24 - D.L. 29 aprile 1995, n. 139 .
Disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.6 disciplina generale
Data:29/04/1995
Numero:139


Sommario
Art. 1.      1. Nel comma 3 dell' art. 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come da ultimo [...]
Art. 2.      1. Nel primo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'art. 2-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, della [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 6.6.24 - D.L. 29 aprile 1995, n. 139 [1].

Disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti.

(G.U. 29 aprile 1995, n. 99).

 

     Art. 1.

     1. Nel comma 3 dell' art. 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come da ultimo modificato dalla legge 22 dicembre 1994, n. 702, le parole: "alla data del 30 aprile 1996" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 aprile 1996" [2].

 

          Art. 2.

     1. Nel primo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'art. 2-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, della legge 12 ottobre 1982, n. 726, e dall'art. 8 della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: "e con l'ammenda pari a un terzo del valore complessivo dell'opera rivenuta in appalto." sono sostituite dalle seguenti: "e con l'ammenda non inferiore ad un terzo di valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto.".

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. 1 della L. 28 giugno 1995, n. 246.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.