§ 69.3.2 - D.L. 18 gennaio 1917, n. 148.
Norme per la prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:18/01/1917
Numero:148


Sommario
Art. 1.      Ogni animale bovino, esistente in Sicilia, entro trenta giorni dal compimento dell'ottavo mese di età, deve, a cura del proprietario, o di persona da lui incaricata, [...]
Art. 2.      L'Ufficio di pubblica sicurezza, o il comando di stazione dei RR. carabinieri, assunte le opportune informazioni per accertare che l'animale bovino o equino denunciato [...]
Art. 3.      Oltre quanto è stabilito nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente il conducente animali equini o bovini, soggetti a denuncia, quand'anche ne sia proprietario, deve [...]
Art. 4.      Tutti i trasferimenti di proprietà, di uso o di custodia di bovini od equini, soggetti a denunzia, compresa la consegna a scopo di lavoro per un periodo di tempo [...]
Art. 5.      I bovini debbono essere macellati esclusivamente nei locali a ciò destinati, dopo che i proprietari, o le persone da essi autorizzate abbiano consegnato al locale [...]
Art. 6.      Ferme rimanendo le disposizioni della legge sanitaria, gli equini e bovini morti per malattia contagiosa, possono essere bruciati o sepolti senza alcun preventivo avviso [...]
Art. 7.      È vietato al capitano o padrone o a qualunque comandante di galleggiante, di fare imbarcare animali bovini, equini od ovini, anche se non soggetti a denuncia, senza la [...]
Art. 8.      I detentori debbono denunciare all'Ufficio locale di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando di stazione dei RR. carabinieri, ogni caso di furto, rapina o [...]
Art. 9.      Le bollette, i tagliandi, i fogli d'identità e tutti gli altri certificati indicati nel presente decreto, sono esenti dalla tassa di bollo
Art. 10.      Chiunque, essendo custode per ordine dell'autorità giudiziaria di bovini o equini sequestrati, ne faccia fare uso, anche indiretto, alla persona, alla quale gli animali [...]
Art. 11.      Per integrare ed unificare il servizio di prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia e per la direzione del servizio delle squadriglie, è istituito in Palermo, [...]
Art. 12.      Per provvedere al personale occorrente all'Ufficio centrale di cui all'art. 11, è data facoltà al Ministro dell'interno di nominare ai posti di delegato gli applicati di [...]
Art. 13.      Le contravvenzioni al presente decreto, e quelle al relativo regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a [...]
Art. 14.      Il regolamento per la esecuzione del presente decreto sarà emanato con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, entro il 14 febbraio 1917


§ 69.3.2 - D.L. 18 gennaio 1917, n. 148.

Norme per la prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia.

(G.U. 13 febbraio 1917, n. 36).

 

 

     Art. 1.

     Ogni animale bovino, esistente in Sicilia, entro trenta giorni dal compimento dell'ottavo mese di età, deve, a cura del proprietario, o di persona da lui incaricata, essere denunziato all'Ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando di stazione dei RR. carabinieri del luogo nel quale l'animale si trova.

     Ogni animale bovino importato nell'isola, che abbia raggiunta l'età di otto mesi, deve essere denunciato entro otto giorni dallo sbarco.

     La denunzia deve farsi altresì dalle persone nei modi, termini e circostanze suindicate per ogni equino esistente od importato nell'isola, destinato a "scopo agricolo" od all'allevamento.

     Nel caso che un equino destinato a "scopo agricolo" od allevamento sia successivamente destinato, od acquistato, per uno degli usi per i quali non si fa luogo all'applicazione della precedente disposizione, il proprietario, od il compratore, deve farne denunzia, entro otto giorni dalla nuova destinazione, o dall'acquisto, consegnando all'Ufficio di pubblica sicurezza od al comando dell'arma, la bolletta ed il tagliando relativi.

     Nel caso di equino che venga destinato a "scopo agricolo" od all'allevamento in periodo successivo al compimento dell'ottavo mese di età, o, dopo otto giorni dallo sbarco, la denunzia deve essere fatta entro otto giorni dalla nuova destinazione.

     Gli animali bovini ed equini esistenti nell'isola, che, alla data della pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto gli otto mesi, e, se equini, si trovino destinati a "scopo agricolo" od all'allevamento, dovranno essere denunciati entro quattro mesi dalla data stessa.

 

          Art. 2.

     L'Ufficio di pubblica sicurezza, o il comando di stazione dei RR. carabinieri, assunte le opportune informazioni per accertare che l'animale bovino o equino denunciato non sia proveniente da delitto, compila per ciascun animale apposita scheda anagrafica, fa applicare alla base dello orecchio destro dell'animale stesso un "bottone d'identità" inamovibile di alluminio, e rilascia al proprietario una "bolletta" ed un "tagliando".

     I "bottoni d'identità" portano impressa l'indicazione dei rispettivi Comuni, sono contraddistinti da lettere alfabetiche, corrispondenti alle diverse specie di animali e numerati progressivamente per ciascuna specie.

     Le "bollette" contengono le indicazioni necessarie alla identificazione degli animali e sono conservate dai proprietari.

     I "tagliandi" contengono i dati delle bollette, e debbono portarsi sempre indosso dai detentori o conducenti degli animali, a qualunque titolo ne siano in possesso, per essere esibiti a qualunque richiesta degli ufficiali ed agenti della forza pubblica.

 

          Art. 3.

     Oltre quanto è stabilito nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente il conducente animali equini o bovini, soggetti a denuncia, quand'anche ne sia proprietario, deve essere munito di "certificato d'identità personale" da rilasciarsi gratuitamente dagli uffici di pubblica sicurezza o, in mancanza, dai comandi di stazione dei carabinieri Reali.

     È esonerato da tale obbligo chi abbia la licenza di porto d'armi, o qualunque altro documento rilasciato da autorità governativa adatto a stabilire l'identità personale.

 

          Art. 4.

     Tutti i trasferimenti di proprietà, di uso o di custodia di bovini od equini, soggetti a denunzia, compresa la consegna a scopo di lavoro per un periodo di tempo superiore ai trenta giorni continui, debbono essere comunicati, entro tre giorni, dal proprietario, o da persona da lui autorizzata, all'Ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando di stazione dei RR. carabinieri del luogo in cui si effettua il trasferimento o del luogo più vicino.

 

          Art. 5.

     I bovini debbono essere macellati esclusivamente nei locali a ciò destinati, dopo che i proprietari, o le persone da essi autorizzate abbiano consegnato al locale Ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando di stazione dei RR. carabinieri, le bollette ed i tagliandi relativi. I funzionari riceventi rilasciano analogo certificato.

     Quando la mattazione deve avvenire d'urgenza e il trasporto del bovino non sia possibile il proprietario od il detentore può macellare l'animale sul luogo e venderne la carne, ma deve consegnare, entro due giorni, all'Ufficio di pubblica sicurezza, ed, in mancanza, al comando di stazione dei RR. carabinieri, il bottone, la bolletta ed il tagliando relativi.

     Qualora si tratti di bovini che non abbiano raggiunto gli otto mesi, vengono presentati i documenti relativi alle madri, fatta eccezione pel caso in cui queste siano state macellate o esportate o siano morte.

 

          Art. 6.

     Ferme rimanendo le disposizioni della legge sanitaria, gli equini e bovini morti per malattia contagiosa, possono essere bruciati o sepolti senza alcun preventivo avviso all'Ufficio di pubblica sicurezza o comando di stazione di RR. carabinieri, al quale tuttavia, in ogni caso, e non oltre due giorni da quello dell'abbattimento o dell'abbruciamento, devono essere consegnati il "bottone di identità", la bolletta e il tagliando.

     Negli altri casi di morte di bovini od equini, il proprietario deve consegnare personalmente, o a mezzo di suo incaricato, al locale Ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando di stazione dei RR. carabinieri, non oltre ventiquattr'ore i "bottoni d'identità", la bolletta ed il tagliando.

     Per gli animali, esportati dall'isola, i bottoni, le bollette e i tagliandi debbono essere consegnati all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando di stazione dell'arma del luogo d'imbarco.

 

          Art. 7.

     È vietato al capitano o padrone o a qualunque comandante di galleggiante, di fare imbarcare animali bovini, equini od ovini, anche se non soggetti a denuncia, senza la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi dall'Ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, dal comando di stazione dei RR. carabinieri.

 

          Art. 8.

     I detentori debbono denunciare all'Ufficio locale di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando di stazione dei RR. carabinieri, ogni caso di furto, rapina o smarrimento di animali bovini o equini e dei bottoni di identità e dei documenti ad essi relativi.

     Chiunque rinvenga bovini od equini abbandonati od erranti nei fondi di cui abbia la proprietà, o il possesso o la detenzione, od ai quali sia addetto per lavorazione o per custodia, e chiunque rinvenga bottoni d'identità o documenti relativi a detti animali, deve darne avviso all'Ufficio od al comando suindicati.

     La denuncia e l'avviso predetti riguardano altresì, i bovini ed equini non soggetti a denuncia, nonché gli animali ovini, e debbono essere dati, anche verbalmente, entro due giorni dalla consumazione del delitto o dal rinvenimento.

 

          Art. 9.

     Le bollette, i tagliandi, i fogli d'identità e tutti gli altri certificati indicati nel presente decreto, sono esenti dalla tassa di bollo .

     Ad ogni bolletta e ad ogni tagliando, è apposta una marca anagrafica di quindici centesimi.

 

          Art. 10.

     Chiunque, essendo custode per ordine dell'autorità giudiziaria di bovini o equini sequestrati, ne faccia fare uso, anche indiretto, alla persona, alla quale gli animali siano stati sequestrati, è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 100.000 [1].

     La consegna dell'animale a parenti od affini entro il quarto grado della persona alla quale sia stato sequestrato, è considerato come "uso indiretto" dell'animale stesso.

     La denuncia dà facoltà al magistrato di revocare la nomina di custode.

     Chi abbia riportato condanne come contravventore alle disposizioni di questo articolo non può più venire nominato custode di animali sequestrati.

 

          Art. 11.

     Per integrare ed unificare il servizio di prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia e per la direzione del servizio delle squadriglie, è istituito in Palermo, alla dipendenza del Ministero dell'interno, un Ufficio centrale al quale sono assegnati un ispettore generale di pubblica sicurezza, che ne ha la direzione, un commissario o vice-commissario, otto delegati e quattordici applicati di pubblica sicurezza.

     Le attribuzioni dell'Ufficio predetto sono determinate dal regolamento.

 

          Art. 12.

     Per provvedere al personale occorrente all'Ufficio centrale di cui all'art. 11, è data facoltà al Ministro dell'interno di nominare ai posti di delegato gli applicati di pubblica sicurezza ed ai posti di applicato i graduati e le guardie di città che siano riconosciuti in possesso dei requisiti che saranno stabiliti con decreto ministeriale. I nominati prenderanno posto all'ultima classe della rispettiva categoria.

     È pure data al Ministro la facoltà, sentito il Consiglio di amministrazione, di nominare, nei limiti dell'attuale organico, un ispettore generale tra i commissari di pubblica sicurezza classificati costantemente ottimi, che durante la carriera si siano segnalati per meriti distinti e che abbiano speciali attitudini per coprire il nuovo ufficio.

 

          Art. 13.

     Le contravvenzioni al presente decreto, e quelle al relativo regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila. [2]

 

          Art. 14.

     Il regolamento per la esecuzione del presente decreto sarà emanato con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, entro il 14 febbraio 1917.

     Il presente decreto entrerà in vigore il 15 febbraio 1917.

     Esso sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.


[1] Gli importi di cui al presente comma sono stati così elevati, da ultimo, dagli artt. 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689. L’originaria sanzione dell’ammenda è stata con l’attuale sanzione amministrativa dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[2] Comma così modificato dall'art. 64 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.