§ 69.2.17 - Legge 3 febbraio 1963, n. 72.
Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.2 istituti di prevenzione e pena
Data:03/02/1963
Numero:72


Sommario
Art. 1.      Il ruolo speciale transitorio per l'istruzione elementare presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari, istituito con la legge 3 aprile 1958, n. 535, è soppresso [...]
Art. 2.      Agli insegnanti del ruolo speciale istituito con il precedente art. 1 si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le norme stabilite dalla legge 3 aprile [...]
Art. 3.      Il comma terzo dell'art. 2 e il comma primo dell'art. 4 della legge 3 aprile 1958, n. 535, sono soppressi
Art. 4.      Salvo quanto previsto dal successivo art. 5, i posti vacanti del ruolo speciale, istituito ai sensi dell'art. 1 della presente legge, sono conferiti mediante concorso [...]
Art. 5.      Nella prima applicazione della presente legge, i posti di ruolo speciale istituiti ai sensi dell'art. 1 della presente legge sono conferiti come segue
Art. 6.      Ai fini della ricostruzione della carriera il servizio prestato dall'insegnante iscritto nel ruolo speciale transitorio delle scuole elementari carcerarie è valutato [...]
Art. 7.      All'onere finanziario relativo all'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del capitolo n. 44 dello stato di previsione della spesa del [...]


§ 69.2.17 - Legge 3 febbraio 1963, n. 72.

Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie.

(G.U. 21 febbraio 1963, n. 50)

 

 

     Art. 1.

     Il ruolo speciale transitorio per l'istruzione elementare presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari, istituito con la legge 3 aprile 1958, n. 535, è soppresso con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente legge.

     Con pari decorrenza è istituito un "Ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari presso le carceri e gli stabilimenti penitenziari".

     Il numero iniziale dei posti di ciascun ruolo speciale provinciale è stabilito in base al numero delle scuole, comunque funzionanti al 1° ottobre precedente la data di entrata in vigore della presente legge.

     Il numero dei posti del ruolo speciale potrà essere aumentato soltanto in base alle norme che regolano il normale incremento delle classi delle scuole elementari.

 

          Art. 2.

     Agli insegnanti del ruolo speciale istituito con il precedente art. 1 si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le norme stabilite dalla legge 3 aprile 1958, n. 535, ad esclusione di quelle contenute nel comma secondo dell'art. 3 e nell'art. 6 della stessa legge.

     Il trattamento economico e giuridico è quello previsto in favore degli insegnanti elementari di ruolo organico normale.

 

          Art. 3.

     Il comma terzo dell'art. 2 e il comma primo dell'art. 4 della legge 3 aprile 1958, n. 535, sono soppressi.

     Gli insegnanti iscritti nel ruolo speciale delle scuole elementari carcerarie vengono nominati nelle scuole carcerarie della Provincia e possono chiedere il trasferimento ad altra Provincia limitatamente ai posti disponibili nel medesimo ruolo.

     Gli insegnanti medesimi dopo dieci anni di permanenza nel ruolo, comprensivi del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio, possono, su domanda, ottenere il passaggio nel ruolo normale.

 

          Art. 4.

     Salvo quanto previsto dal successivo art. 5, i posti vacanti del ruolo speciale, istituito ai sensi dell'art. 1 della presente legge, sono conferiti mediante concorso per esami e titoli riservato a coloro che, essendo in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso magistrale a posti di ruolo normale, abbiano conseguito il titolo di specializzazione di cui all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 535.

     I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per la grazia e giustizia.

 

          Art. 5.

     Nella prima applicazione della presente legge, i posti di ruolo speciale istituiti ai sensi dell'art. 1 della presente legge sono conferiti come segue:

     a) agli insegnanti attualmente iscritti nel ruolo speciale transitorio per l'insegnamento nelle scuole carcerarie;

     b) per il restante numero mediante un concorso speciale riservato a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti nel precedente art. 4, abbiano prestato almeno quattro anni di servizio con qualifica non inferiore a distinto nelle scuole o nei corsi di educazione popolare funzionanti presso le carceri.

     I programmi e le modalità delle prove di esami sono stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per la grazia e giustizia.

 

          Art. 6.

     Ai fini della ricostruzione della carriera il servizio prestato dall'insegnante iscritto nel ruolo speciale transitorio delle scuole elementari carcerarie è valutato come servizio di insegnamento di ruolo normale.

 

          Art. 7.

     All'onere finanziario relativo all'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del capitolo n. 44 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1962-1963 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.