§ 69.2.6 - D.Lgs. 23 aprile 1948, n. 766 .
Variante al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, circa l'indennità di alloggio spettante ai titolari e reggenti di direzioni sprovviste di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.2 istituti di prevenzione e pena
Data:23/04/1948
Numero:766


Sommario
Art. 1.      La tabella C prevista dal regio decreto 27 febbraio 1921, n. 453, e regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, relativa alle indennità da corrispondersi ai titolari e [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 69.2.6 - D.Lgs. 23 aprile 1948, n. 766 [1] .

Variante al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, circa l'indennità di alloggio spettante ai titolari e reggenti di direzioni sprovviste di alloggi demaniali gratuiti.

(G.U. 24 giugno 1948, n. 145)

 

 

     Art. 1.

     La tabella C prevista dal regio decreto 27 febbraio 1921, n. 453, e regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, relativa alle indennità da corrispondersi ai titolari e reggenti di direzione di istituti di prevenzione e di pena, in mancanza di alloggio demaniale, è soppressa.

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".


[1]  Ratificato dalla L. 28 dicembre 1952, n. 4417.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.