§ 69.1.54 - L. 31 luglio 2006, n. 241.
Concessione di indulto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.1 amnistia indulto e condono
Data:31/07/2006
Numero:241


Sommario
Art. 1.      1. E' concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie [...]


§ 69.1.54 - L. 31 luglio 2006, n. 241.

Concessione di indulto.

(G.U. 31 luglio 2006, n. 176)

 

Art. 1.

     1. E' concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

     2. L'indulto non si applica:

     a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

     1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;

     2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);

     3) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);

     4) 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internzionale);

     5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

     6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);

     7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

     8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

     9) 306 (banda armata);

     10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale);

     11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);

     12) 422 (strage);

     13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);

     14) 600-bis (prostituzione minorile);

     15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale;

     16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;

     17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);

     18) 601 (tratta di persone);

     19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);

     20) 609-bis (violenza sessuale);

     21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);

     22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);

     23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);

     24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;

     25) 644 (usura);

     26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

     b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonchè per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;

     c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, da1la legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni;

     d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;

     e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

     3. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

     4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.