§ 68.5.10 - Legge 8 marzo 1968, n. 180.
Modificazioni della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:68. Norme civilistiche
Capitolo:68.5 proprietà e diritti reali
Data:08/03/1968
Numero:180


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Ogni cinque anni dall'imposizione definitiva di una servitù militare il Ministero della difesa procederà ad una revisione per accertare se la servitù stessa si renda ancora necessaria per le [...]
Art. 3.      All'onere annuo di lire 635.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2013 (lire 55 milioni), n. 2031 (lire [...]


§ 68.5.10 - Legge 8 marzo 1968, n. 180.

Modificazioni della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari.

(G.U. 22 marzo 1968, n. 76)

 

     Art. 1. [1]

     L'art. 2 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2.

     Le servitù indicate nell'art. 1 possono consistere:

     a) nel divieto temporaneo di transito o di sosta di persone, animali, veicoli;

     b) nel divieto di aprire strade, scavare fossi o canali aventi sezione superiore a metri quadrati 0,1, fare elevazioni di terra o altre materie, aprire o esercitare cave di qualunque specie o altri vani, impiantare linee elettriche e cavi telefonici, condotte di acqua, di gas o liquidi infiammabili, fare determinate piantagioni o determinate operazioni campestri, tenere depositi di materie infiammabili, installare o esercitare macchinari o apparati elettrici, tenere fucine o altri impianti provvisti di focolare, con o senza fumaiolo;

     c) nel divieto di fabbricare muri o edifici, di sopraelevare quelli esistenti o di adoperare nella costruzione alcuni materiali.

     Ai proprietari degli immobili colpiti dalle servitù previste nel presente articolo spetta, per la durata del vincolo, un indennizzo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario dei terreni e al reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposta complementare progressiva.

     Tale indennizzo è stabilito in un quinto dei predetti redditi per la servitù di cui alla lettera a), in un quarto per la servitù di cui alle lettere b) e c), in un terzo in caso di concorso di servitù di due o più lettere".

 

          Art. 2.

     Ogni cinque anni dall'imposizione definitiva di una servitù militare il Ministero della difesa procederà ad una revisione per accertare se la servitù stessa si renda ancora necessaria per le esigenze militari o possa essere abolita.

     L'esito dell'accertamento è comunicato ai proprietari con provvedimento soggetto ai normali gravami amministrativi e giurisdizionali.

     Per le servitù costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della difesa procederà ad una prima revisione generale nel termine di tre anni dalla data stessa e a successive revisioni, caso per caso, ogni cinque anni, dalla data di comunicazione dell'esito della prima revisione.

 

          Art. 3.

     All'onere annuo di lire 635.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2013 (lire 55 milioni), n. 2031 (lire 255.000.000) e n. 2301 (lire 325.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  La Corte costituzionale con sentenza 6 aprile 1993, n. 138, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e terzo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, come sostituito dal presente articolo.