§ 67.4.438 - D.Lgs. 16 febbraio 2011, n. 18.
Attuazione della direttiva 2009/17/CE concernente la modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:16/02/2011
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196


§ 67.4.438 - D.Lgs. 16 febbraio 2011, n. 18.

Attuazione della direttiva 2009/17/CE concernente la modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione.

(G.U. 11 marzo 2011, n. 58)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva n. 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio;

     Vista la direttiva n. 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662;

     Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 17 novembre 2008, n. 187;

     Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2011;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196

     1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, l'alinea della lettera a) è sostituito dalla seguente:

     «a) "strumenti internazionali pertinenti" nella loro versione aggiornata:».

     2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo il numero 13 sono inseriti i seguenti:

     «13-bis) risoluzione A. 917(22) dell'IMO: la risoluzione 917(22) dell'Organizzazione marittima internazionale recante: «Linee guida per l'utilizzo a bordo del sistema AIS» quale modificata dalla risoluzione A. 956(23) dell'IMO;

     13-ter) risoluzione A. 949(23) dell'IMO: la risoluzione 949(23) dell'Organizzazione marittima internazionale recante «Linee guida sui luoghi di rifugio per le navi che necessitano di assistenza»;

     13-quater) risoluzione A. 950(23) dell'IMO: la risoluzione 950(23) dell'Organizzazione marittima internazionale intitolata «Servizi di assistenza marittima (MAS)»;

     13-quinquies) Linee guida dell'IMO sul giusto trattamento dei marittimi in caso di incidente marittimo": le linee guida allegate alla risoluzione LEG. 3(91) del comitato giuridico dell'IMO del 27 aprile 2006 come approvate dal Consiglio di amministrazione dell'OIL nella sua 296ª sessione del 12-16 giugno 2006;».

     3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

     «m) amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;».

     4. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

     «n) autorità competenti: le autorità incaricate delle funzioni contemplate dal presente decreto ovvero, l'amministrazione di cui alla precedente lettera m) quale autorità nazionale competente, National Competent Authority NCA, ed inoltre, a livello locale, Local Competent Authority LCA:

     1) le autorità marittime ovvero gli uffici marittimi di cui all'articolo 16 del codice della navigazione;

     2) i Centri secondari di soccorso marittimo, MRSC, individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, quali autorità preposte al coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio;

     3) le Autorità VTS, come definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, di cui all'allegato 5 aggiornato con decreto dirigenziale del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;».

     5. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, la lettera o) è sostituita dalla seguente:

     «o) luogo di rifugio: il porto o parte di esso o altro luogo di ancoraggio o ormeggio protetto o altra area riparata individuata per accogliere una nave che necessita di assistenza;».

     6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo la lettera t) sono aggiunte le seguenti:

     «t-bis) SafeSeaNet: il sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi sviluppato dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri per garantire l'attuazione della normativa comunitaria;

     t-ter) servizio di linea: serie di collegamenti effettuati in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi, che abbiano le seguenti caratteristiche:

     1) collegamenti con orario pubblicato oppure tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;

     2) collegamenti effettuati per un minimo di un mese continuativamente;

     t-quater) unità da pesca: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche vive;

     t-quinquies) nave che necessita di assistenza: fatte salve le disposizioni della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, una nave che si trova in una situazione che potrebbe comportarne il naufragio o un pericolo per l'ambiente o la navigazione;

     t-sexies) LRIT: sistema di identificazione e tracciamento a grande distanza delle navi di cui alla regola V/19-1 della Convenzione SOLAS;

     t-septies) direttiva: è la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002;

     t-octies) Bonifacio traffic: sistema di rapportazione navale obbligatorio di cui alla risoluzione MSC.73 (69) adottata dal Maritime Safety Committe dell'IMO in data 19 maggio 1998, come recepito anche dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2008;

     t-nonies) Adriatic Traffic: sistema di rapportazione navale obbligatorio di cui alla risoluzione MSC.139 (76) adottata dal Maritime Safety Committe dell'IMO in data 5 dicembre 2002;

     t-decies) MARES, Mediterranean AIS Regional Exchange System: sistema internazionale di scambio di dati sul traffico marittimo realizzato e gestito dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, e che contempla l'invio di informazioni al sistema SafeSeaNet;

     t-undecies) PMIS, Port Management Information System: Sistema informativo per la gestione portuale realizzato e gestito dalle autorità competenti di cui alla lettera n);

     t-duodecies) monitoraggio e controllo del traffico marittimo: funzione di raccolta e di scambio di informazioni sul traffico marittimo, svolta in via esclusiva dalle autorità competenti, come regolamentata dal presente decreto e finalizzata ad incrementare la sicurezza e l'efficienza del traffico, migliorare la capacità di risposta nelle attività di ricerca e soccorso alla vita umana in mare, in caso di eventi, incidenti o situazioni potenzialmente pericolose, ed a contribuire ad una più efficace prevenzione e localizzazione degli inquinamenti causati dalle navi, nonchè al monitoraggio e controllo delle attività legate allo sfruttamento delle risorse ittiche;

     t-terdecies) VTMIS nazionale: sistema integrato di monitoraggio, controllo e gestione del traffico marittimo e delle emergenze in mare in dotazione alle autorità competenti, come definite alla lettera n);

     t-quaterdecies) regolamento VTS: il regolamento, approvato dall'amministrazione che reca le procedure operative adottate da ogni Autorità VTS.».

     7. L'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è sostituito dal seguente:

     «Art. 3 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica alle navi di stazza pari o superiore a 300 GT, salvo diversamente specificato.

     2. Il presente decreto non si applica:

     a) alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate ed utilizzate per un servizio pubblico non commerciale;

     b) alle navi tradizionali e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri;

     c) ai carburanti delle navi inferiori a 1000 GT ed alle scorte ed attrezzature da utilizzarsi a bordo di tutte le navi.».

     8. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: «proprietario» sono inserite le seguenti «, la compagnia,».

     9. L'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è sostituito dal seguente:

     «Art. 5 (Monitoraggio delle navi che entrano nelle aree coperte da sistemi obbligatori di rapportazione navale). - 1. La NCA provvede, attraverso le LCA e secondo le modalità indicate nei successivi articoli, alla gestione dei sistemi di monitoraggio e di rapportazione navale obbligatori, denominati Bonifacio Traffic ed Adriatic Traffic, nonchè dei sistemi di rapportazione navale obbligatoria in vigore all'interno delle acque marittime di giurisdizione dei Centri VTS, prevedendo che i comandi delle navi forniscano le informazioni secondo la risoluzione IMO A.851(20). L'obbligo di informazione deve riguardare, in ogni caso, le informazioni di cui all'allegato I, punto 4.

     2. L'amministrazione, nel caso in cui intenda introdurre un nuovo sistema obbligatorio di rapportazione navale o modificare i sistemi di rapportazione di cui al comma 1, da sottoporre all'IMO per la preventiva adozione, deve prevedere l'acquisizione, attraverso gli stessi, almeno delle informazioni di cui all'allegato I, punto 4.».

     10. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 6-bis (Utilizzo di sistemi di identificazione automatica, AIS, da parte delle unità da pesca). - 1. Ogni unità da pesca di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri è dotata, secondo il calendario riportato nell'allegato II, parte I, punto 2-ter, di un sistema di identificazione automatica, AIS, di classe A conforme alle norme di funzionamento definite dall'IMO.

     2. Tale obbligo è esteso ad ogni unità da pesca di qualsiasi bandiera, di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, che operi nelle acque interne o nel mare territoriale oppure sbarchi le sue catture in un porto nazionale.

     3. Le unità da pesca mantengono sempre in funzione il sistema AIS durante la navigazione, salvo che, in casi eccezionali, il Comandante ritenga necessario disattivarlo per la sicurezza dell'unità.

     «Art. 6-ter (Utilizzo di sistemi di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi, LRIT). - 1. Le navi soggette al rispetto della regola V/19-1 della Convenzione SOLAS e degli standard operativi e dei requisiti funzionali adottati dall'IMO che fanno scalo in un porto nazionale sono dotate di dispositivo LRIT conforme alla normativa internazionale in materia.

     2. La NCA acquisisce le informazioni LRIT trasmesse dalle navi attraverso la partecipazione all'European LRIT Data Center e coopera con la Commissione e con gli Stati membri per determinare i requisiti necessari per l'installazione del sistema di trasmissione delle informazioni LRIT a bordo delle navi.».

     11. L'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è sostituito dal seguente:

     «Art. 7 (Impiego dei sistemi di rotte navali). - 1. Le autorità competenti provvedono al monitoraggio del traffico navale e adottano tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare che tutte le navi che entrano nelle zone in cui esiste un sistema di rapportazione navale adottato dall'IMO in base alla convenzione SOLAS, capitolo V, regola 10, o in quelle individuate per garantire una maggiore tutela ambientale delle coste nazionali, impiegano detti sistemi in conformità alle linee guida e ai criteri emanati dall'IMO.

     2. Le autorità competenti, nel caso in cui è operante un sistema di rotte navali non adottato dall'IMO, si uniformano, per quanto possibile, alle linee guida e ai criteri elaborati dall'IMO e diffondono tutte le informazioni per un impiego sicuro ed efficace dei predetti sistemi di rotte navali.».

     12. L'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è sostituito dal seguente:

     «Art. 8 (Monitoraggio dell'adesione ai servizi di assistenza al traffico marittimo da parte delle navi). - 1. L'autorità VTS vigila sull'adesione ai servizi di assistenza al traffico marittimo da parte delle navi e adotta, secondo le procedure operative previste nel locale regolamento VTS, le misure necessarie e appropriate per assicurare che:

     a) le navi soggette al VTS nell'ambito del mare territoriale ne rispettino i relativi obblighi;

     b) le navi soggette al VTS battenti bandiera di uno Stato membro al di fuori del mare territoriale ne rispettino i relativi obblighi;

     c) le navi soggette al VTS battenti bandiera di un Paese terzo al di fuori del mare territoriale si attengano ai relativi obblighi, per quanto ragionevole e prudente, comunicando allo Stato di bandiera ogni eventuale violazione.

     2. L'Amministrazione adotta le misure necessarie e appropriate per assicurare che le navi di bandiera Italiana partecipino e rispettino le regole esistenti nelle aree VTS di un altro Stato membro.».

     13. L'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è sostituito dal seguente:

     «Art. 9 (Gestione dei sistemi di monitoraggio ed informazione sul traffico marittimo - VTMIS nazionale). - 1. L'amministrazione realizza e gestisce in via esclusiva il VTMIS nazionale, nonchè lo scambio delle informazioni acquisite con le altre autorità competenti. L'amministrazione provvede allo scambio delle informazioni acquisite dal sistema di cui al primo periodo con gli altri Stati dell'Unione europea e più in generale in ambito internazionale.

     2. L'amministrazione rende disponibili agli organi preposti alla difesa nazionale, alla sorveglianza marittima, alla sicurezza pubblica, alla difesa civile ed al soccorso pubblico i dati e le informazioni concernenti il traffico navale, quando abbiano attinenza con tali materie, secondo modalità tecniche, esistenti a legislazione vigente, fissate in appositi decreti interministeriali adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i dicasteri interessati. Fino all'entrata in vigore di tali decreti l'amministrazione rende comunque disponibili i predetti dati e informazioni agli organi suddetti.

     3. Il personale impiegato nel sistema VTMIS o addetto ai sistemi di rapportazione navale obbligatoria è qualificato presso il Centro di formazione VTMIS dell'amministrazione.».

     14. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è inserito il seguente:

     «Art. 9-bis (Rete AIS nazionale). - 1. Nell'ambito del sistema di cui al comma 1 dell'articolo 9, l'amministrazione provvede alla gestione della rete AIS nazionale per la ricezione e la diffusione di informazioni sul traffico marittimo per finalità connesse alla sicurezza della navigazione, garantendo la necessaria copertura radioelettrica.

     2. L'amministrazione rende disponibili le informazioni AIS acquisite dalla rete nazionale nel quadro delle procedure fissate con il decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 9.

     3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono fissate procedure e modalità per l'erogazione dei servizi AIS tenuto conto dell'esigenza che ogni utilizzazione dell'AIS per fini non legati alla sicurezza della navigazione non interferisca con la gestione del sistema da parte dell'amministrazione.

     4. L'autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'esercizio di impianti AIS, è subordinata al parere favorevole dell'amministrazione, da rendersi, entro novanta giorni dalla richiesta, esclusivamente in relazione agli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione ed al corretto funzionamento della rete AIS nazionale.

     5. Le stazioni non facenti parte della rete istituzionale AIS operano anche in trasmissione, qualora l'amministrazione ne riconosca rilevanza ai fini di tutela della sicurezza della navigazione, e purchè le stesse non costituiscano reti di monitoraggio del traffico aggregando le informazioni acquisite.».

     15. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 16, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le unità soggette all'obbligo di essere dotate del registratore dei dati di viaggio (VDR) di cui all'allegato II.».

     16. L'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è sostituito dal seguente:

     «Art. 12 (Informazioni concernenti il trasporto di merci pericolose o inquinanti). - 1. Le merci pericolose o inquinanti sono consegnate per il trasporto o accettate a bordo di una nave, indipendentemente dalle dimensioni di questa, se al comandante al proprietario o all'armatore, prima che le merci siano accettate a bordo, perviene una dichiarazione contenente le seguenti informazioni di cui all'allegato I, punto 2, nonchè:

     a) per le sostanze di cui all'allegato I della Convenzione MARPOL, la scheda dei dati di sicurezza che specifica le caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti, compresa, ove applicabile, la viscosità espressa in cSt, Centistokes, a 50° C e la densità a 15° C, nonchè gli altri dati che figurano sulla scheda dei dati di sicurezza conformemente alla risoluzione dell'IMO MSC. 150 (77);

     b) i numeri di chiamata di emergenza dello spedizioniere o di ogni altra persona o organismo in possesso di informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti e sulle misure da adottare in caso di emergenza.

     2. Le navi provenienti da un porto di un Paese terzo che fanno scalo in un porto nazionale e che trasportino a bordo merci pericolose o inquinanti, sono munite di una dichiarazione dello spedizioniere contenente le informazioni di cui al comma 1.

     3. Lo spedizioniere fornisce al Comandante o all'esercente la dichiarazione di cui al comma 1 e cura che il carico consegnato per il trasporto corrisponda effettivamente a quello di cui alla dichiarazione citata.».

     17. La rubrica dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è sostituita dalla seguente:

     «Obbligo di comunicazione delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo».

     18. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo la parola: «proprietario» sono inserite le seguenti: «, la compagnia, ».

     19. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo la parola: «proprietario» sono inserite le seguenti: «, la compagnia,».

     20. All'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo la parola: «proprietario» sono inserite le seguenti: «, la compagnia, ».

     21. All'articolo 14, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, le parole: «senza ritardo» sono soppresse.

     22. All'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. La NCA, su richiesta della NCA di altro Stato membro, trasmette, senza ritardo, mediante SafeSeaNet, informazioni sulla nave o sulle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo, necessarie ai fini della sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine.».

     23. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è inserito il seguente:

     «Art. 14-bis (Portale per lo scambio telematico di dati tra gli armatori, proprietari, agenti raccomandatari, compagnie o comandanti delle navi e le amministrazioni - PMIS). - 1. Lo scambio delle informazioni di interesse commerciale previste dal presente decreto tra armatori, proprietari, agenti raccomandatari, compagnie o comandanti delle navi e le autorità marittime, l'agenzia delle dogane e gli altri uffici interessati, finalizzato al più efficace esercizio delle attività amministrative correlate all'ingresso, all'operatività portuale ed alla partenza delle unità, si attua attraverso il sistema telematico PMIS.

     2. L'Amministrazione assicura l'integrazione del PMIS con il SafeSeaNet.».

     24. L'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è sostituito dal seguente:

     «Art. 15 (Esenzioni). - 1. L'amministrazione può esonerare dall'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 4 e 13 i servizi di linea, qualora risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) la compagnia rediga ed aggiorni la lista delle navi impiegate per il servizio di linea e la trasmette alla LCA;

     b) per ogni viaggio effettuato, le informazioni previste all'allegato I - a seconda dei casi punto 1 o 3 - siano poste a disposizione dell'autorità competente che ne faccia richiesta;

     c) la compagnia istituisca all'interno del proprio sistema di gestione ISM procedure idonee a garantire nell'arco delle 24 ore, la tempestiva trasmissione delle informazioni in formato elettronico, a richiesta dell'Autorità marittima che ne abbia interesse, in conformità all'articolo 4, comma 1, o, se del caso, all'articolo 13, comma 4;

     d) ogni variazione dell'orario previsto di arrivo al porto di destinazione o alla stazione di pilotaggio, pari o superiore a tre ore, sia notificato all'autorità del porto di arrivo o alla LCA in conformità all'articolo 4 o, se del caso, all'articolo 13;

     e) le navi impiegate, se adibite al trasporto di passeggeri, siano dotate, a prescindere dalla stazza, di AIS di tipo MED.

     2. Le esenzioni sono concesse, di volta in volta, per ogni singola nave e per ogni singolo servizio di linea limitatamente ai viaggi di durata prevista fino a dodici ore.

     3. L'amministrazione quando il servizio di linea ha carattere internazionale e si svolge verso porti di altro Stato membro può chiedere allo Stato del porto di destinazione di concedere un'esenzione a tale servizio disciplinata secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2.

     4. L'amministrazione verifica periodicamente l'osservanza delle condizioni cui è subordinato il regime di esenzione, disponendo l'immediata revoca dell'esenzione, qualora si accerti che la compagnia non rispetti le condizioni prescritte.

     5. L'amministrazione comunica alla Commissione l'elenco delle compagnie e delle navi a cui è concessa un'esenzione in applicazione del presente articolo, unitamente a tutti gli aggiornamenti di tale elenco.».

     25. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

     «c-bis) le navi sprovviste di certificati assicurativi o di equivalente garanzia finanziaria ai sensi della normativa comunitaria e delle norme internazionali;

     c-ter) le navi che presentano anomalie potenzialmente in grado di compromettere la sicurezza della navigazione o creare un rischio per l'ambiente anche sulla base delle segnalazioni del personale ispettivo PSC, dei piloti o del personale addetto ai servizi tecnico-nautici.».

     26. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. L'armatore, il proprietario, la compagnia, il comandante della nave e il proprietario delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo, collaborano pienamente con le autorità allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze di un incidente, trasmettendo in ogni caso alla LCA le informazioni di cui all'articolo 12.».

     27. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. L'amministrazione, nell'attuazione della normativa nazionale in materia personale marittimo, in caso di incidente nelle acque di giurisdizione, si conforma alle Linee guida dell'IMO in tema di giusto trattamento dei marittimi.».

     28. L'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è sostituito dal seguente:

     «Art. 20 (Autorità competente per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza). - 1. Il Capo del Compartimento marittimo è l'autorità competente deputata, nell'ambito della pianificazione operativa locale antinquinamento , di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni e integrazioni, ad assumere le decisioni in ordine all'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza.

     2. Tale autorità adotta, qualora esista una minaccia per la sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine, le misure necessarie, anche tra quelle riportate nell'allegato IV, per la tutela delle aree marine e costiere, tenuto conto dell'esigenza di salvaguardia dei siti ad elevata valenza ambientale, socio economica e turistica.

     3. Il Direttore marittimo convoca i Capi dei Compartimenti ricadenti nell'ambito di propria giurisdizione, con cadenza almeno annuale, al fine di uniformare le procedure attuative per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza e scambiare competenze tecniche ed esperienze al riguardo, anche nel quadro degli indirizzi impartiti dalla Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

     29. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 20-bis (Piani per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza) - 1. Il Capo del Compartimento marittimo, nell'ambito della pianificazione operativa di pronto intervento locale antinquinamento, individua le procedure per fare fronte ai rischi, ivi compresi quelli alla vita umana ed all'ambiente, causati dalla presenza di navi che necessitano di assistenza nelle acque di propria giurisdizione, in aderenza alle linee guida dell'IMO definite con le risoluzioni A.949(23) ed e A.950(23).

     2. In linea con gli indirizzi della Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il piano per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza contempla i sottonotati aspetti:

     a) indicazione, recapiti e canali di comunicazione dell'Autorità marittima incaricata di ricevere e gestire gli allarmi provenienti dalle navi che necessitano di assistenza;

     b) soggetti ed enti di cui il Capo di Compartimento può avvalersi per una valutazione tecnica ed operativa della situazione contingente da cui sorge la richiesta di accoglienza;

     c) informazioni sul litorale di propria giurisdizione e su ogni utile elemento che possa facilitare una pronta valutazione ed una rapida decisione in merito al possibile luogo di rifugio della nave che richiede assistenza, inclusa una descrizione dei fattori ambientali, economici e sociali e delle condizioni naturali;

     d) criteri e procedure per adottare le misure correlate all'accoglienza di una nave che necessita assistenza in un luogo di rifugio o per rifiutarne l'accesso;

     e) mezzi, materiali ed impianti disponibili per l'assistenza, il salvataggio e la lotta all'inquinamento, indicandone tempi modalità di impiego;

     f) procedure relative alle garanzie finanziarie ed assicurative applicabili alle navi che vengono accolte in un luogo di rifugio.

     3. I piani per l'accoglienza, in linea con gli indirizzi della Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si uniformano al piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti da idrocarburi o da altre sostanze nocive causati da "incidenti marini" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

     4. L'amministrazione:

     a) pubblica sul proprio sito internet istituzionale i punti di contatto ed i riferimenti utili dei piani per l'accoglienza delle navi adottati dai Compartimenti marittimi;

     b) comunica, su richiesta, agli Stati membri interessati, informazioni pertinenti relative ai citati piani.

     5. Il Capo del compartimento assicura che informazioni utili all'applicazione delle procedure previste per l'accoglienza delle navi che necessitano assistenza siano poste a disposizione dei soggetti e degli enti coinvolti nelle operazioni, che sono vincolati dall'obbligo della riservatezza posto dall'articolo 24.

     «Art. 20-ter (Decisione relativa all'accoglienza delle navi) - 1. Il Capo del Compartimento marittimo:

     a) decide in merito all'accoglienza di una nave in un luogo di rifugio, sulla base di una valutazione preventiva della situazione effettuata secondo le pianificazioni di cui all'articolo 20-bis;

     b) accoglie le navi in idoneo luogo di rifugio se tale soluzione risulta la migliore ai fini della tutela della vita umana, della salvaguardia dell'ambiente e degli interessi socio-economici del territorio.

Art. 20-quater (Sicurezza finanziaria e compensazioni). - 1. La mancanza di copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, non esonera il Capo del Compartimento dalla valutazione preliminare e dalla decisione relativa all'accoglienza, nè costituisce di per sè motivo sufficiente per rifiutare l'accoglienza di una nave che necessita di assistenza in un luogo di rifugio.

     2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Capo del Compartimento che decide di accogliere una nave che necessiti di assistenza può richiedere all'armatore, al proprietario, al comandante della nave o all'agente marittimo, la produzione di adeguata copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2009/20/CE sull'assicurazione dei proprietari di navi per i sinistri marittimi, senza che da tale richiesta derivi ritardo nell'accoglienza della nave.».

     30. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è inserito il seguente:

     «Art. 22-bis (Sistema europeo per lo scambio di dati marittimi,SafeSeaNet). - 1. L'amministrazione, attraverso il sistema VTMIS nazionale, provvede alla gestione delle informazioni marittime contemplate dalla direttiva, adottando le misure necessarie a permettere il loro utilizzo operativo, e soddisfacendo, in particolare, le condizioni di cui all'articolo 14.

     2. Per garantire il corretto scambio delle informazioni contemplate dal presente decreto, l'amministrazione provvede affinchè il VTMIS nazionale, nell'ambito della raccolta, del trattamento e della conservazione delle informazioni di cui al presente decreto, possa essere interconnesso con il sistema europeo per lo scambio di dati marittimi SafeSeaNet la cui descrizione è riportata nell'allegato III.

     3. Fatto salvo il contenuto del comma 2, l'amministrazione provvede affinchè i sistemi o le reti di informazione nazionali, ad eccezione di quelli finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica, all'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria, alla difesa e alla sicurezza militare, allorchè operino ai sensi di accordi comunitari o nel quadro di progetti transfrontalieri, interregionali o transnazionali all'interno dell'Unione europea, rispettino le prescrizioni del presente decreto e siano compatibili e connessi con SafeSeaNet.».

     31. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) estendere la copertura del sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione ovvero aggiornarlo allo scopo di migliorare l'identificazione e il monitoraggio delle navi, tenendo conto degli sviluppi nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. A tale fine, l'amministrazione coopera con la Commissione e con le autorità degli Stati membri per istituire, all'occorrenza, sistemi obbligatori di notifica, servizi obbligatori di assistenza al traffico marittimo e adeguati sistemi di navigazione, allo scopo di presentarli all'IMO per approvazione. L'amministrazione coopera unitamente agli altri Stati membri ed alla Commissione anche, in seno agli organismi internazionali a carattere regionale interessati, all'elaborazione di sistemi di identificazione e di controllo a lungo raggio;».

     32. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

     «d-bis) assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi nazionali utilizzati per gestire le informazioni di cui all'allegato I, sviluppare e aggiornare SafeSeaNet.».

     33. All'articolo 23 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. L'amministrazione coopera con le autorità degli Stati membri e con la Commissione, contribuendo allo sviluppo e al funzionamento del sistema di raccolta e di diffusione dei dati relativi alla sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine.».

     34. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'amministrazione, in ottemperanza alla legislazione comunitaria e nazionale, adotta le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni acquisite ai sensi del presente decreto ed utilizza dette informazioni solo in conformità alle finalità del trattamento di cui all'articolo 1. A tae fine collabora con la Commissione in merito a eventuali problemi relativi alla sicurezza delle reti e delle informazioni.».

     35. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: «il proprietario» sono inserite le seguenti: «, il rappresentante legale della compagnia».

     36. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: «il proprietario» sono inserite le seguenti: «, il rappresentante legale della compagnia».

     37. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: «il comandante della nave» sono inserite le seguenti: «, il proprietario, il rappresentante legale della compagnia,».

     38. All'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: «il proprietario» sono inserite le seguenti: «, il rappresentante legale della compagnia,».

     39. All'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:

     «4-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave, l'agente, il proprietario, il rappresentante legale della compagnia, l'armatore, lo spedizioniere o il caricatore che viola l'obbligo di rendere informazioni richieste dall'amministrazione in attuazione degli articoli 12 e 15 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro diecimila maggiorata, nei confronti dell'armatore, dell'importo di tre euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave.

     4-quater. La violazione degli obblighi di informazione di cui agli articoli 6, 6-bis, 6-ter, 10, 12, 13, 17 e 19 costituisce fondato motivo di ispezione dettagliata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305.».

     40. All'allegato I, punto 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, la lettera X è sostituita dalla seguente:

     «- X. Informazioni varie:

     caratteristiche e quantitativo stimato del combustibile bunker, per le navi di oltre 1000 tonnellate di stazza lorda,

     status di navigazione,».

     41. All'allegato II, punto I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo il punto 2-bis è inserito il seguente:

     «2-ter (Pescherecci). I pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono soggetti all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6 bis secondo il seguente calendario:

     pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o pari a 24 metri e inferiore a 45 metri: entro il 31 maggio 2012,

     pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o pari a 18 metri e inferiore a 24 metri: entro il 31 maggio 2013,

     pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o pari a 15 metri e inferiore a 18 metri: entro il 31 maggio 2014.

     I pescherecci di nuova costruzione di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono soggetti all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6- bis.».

     42. L'allegato III del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è sostituito dall'allegato III, di cui all'allegato I al presente decreto.

     43. Dopo l'allegato IV del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è aggiunto l'allegato IV-bis, di cui all'allegato II al presente decreto.

 

 

     ALLEGATO I

     (previsto dall'articolo 1, comma 42)

 

     "ALLEGATO III

 

     MESSAGGI ELETTRONICI E SAFESEANET

     1. Concetto generale e architettura

     Il sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi, SafeSeaNet, consente di ricevere, conservare, recuperare e scambiare informazioni relative alla sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine.

     SafeSeaNet è un sistema specializzato istituito per agevolare lo scambio di informazioni in formato elettronico tra Stati membri e fornire alla Commissione le informazioni rilevanti ai sensi della normativa comunitaria. Si compone di una rete di sistemi nazionali SafeSeaNet ubicati in ciascuno Stato membro e di una banca dati centrale SafeSeaNet che funge da punto nodale.

     La rete SafeSeaNet collega tutti i sistemi nazionali SafeSeaNet e include la banca dati centrale SafeSeaNet.

     2. Gestione, funzionamento, sviluppo e manutenzione di SafeSeaNet

     2.1 Responsabilità

     2.1.2 Sistemi nazionali SafeSeaNet

     Il sistema nazionale SafeSeaNet, che è parte del VTMIS nazionale, deve consentire lo scambio di dati marittimi tra gli utenti autorizzati sotto la responsabilità della NCA di cui alla lettera m) e n) dell'articolo 2.

     L'NCA è responsabile della gestione del sistema nazionale, che comprende il coordinamento nazionale degli utenti e dei fornitori di dati e garantisce che siano creati i codici ONU/LOCODE e che siano istituite e mantenute la necessaria infrastruttura informatica nazionale e le procedure descritte nel documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità di cui al punto 2.3.

     Il sistema nazionale SafeSeaNet consente l'interconnessione degli utenti autorizzati sotto la responsabilità della NCA e può essere reso accessibile ai soggetti operanti nel settore del trasporto marittimo identificati (armatori, agenti, capitani, spedizionieri/caricatori e altri), qualora autorizzati in tal senso dall'NCA, in particolare allo scopo di facilitare la presentazione elettronica di relazioni ai sensi della normativa comunitaria.

     2.1.3 Sistema centrale SafeSeaNet

     La Commissione è responsabile della gestione e dello sviluppo a livello di politiche del sistema centrale SafeSeaNet e del controllo del sistema SafeSeaNet, in cooperazione con gli Stati membri, mentre, secondo il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia, in cooperazione con gli Stati membri e la Commissione, è responsabile dell'attuazione tecnica.

     Il sistema centrale SafeSeaNet, che funge da punto nodale, collega tutti i sistemi SafeSeaNet nazionali e crea la necessaria infrastruttura informatica e le necessarie procedure come descritte nel documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità di cui al punto 2.3.

     2.2 Principi di gestione

     La Commissione istituisce un gruppo di esperti ad alto livello (HLSG - High Level Steering Group) che adotta il proprio regolamento interno, composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, al fine di:

     - formulare raccomandazioni per migliorare l'efficacia e la sicurezza del sistema SafeSeaNet,

     - fornire orientamenti adeguati per lo sviluppo di SafeSeaNet,

     - assistere la Commissione nella revisione delle prestazioni di SafeSeaNet,

     - approvare il documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità di cui al punto 2.3 e le sue eventuali modifiche.

     Il Rappresentante Italiano all'HLSG è nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito dell'amministrazione come definita nell'articolo 2, lettera m).

     2.3 Documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità e documentazione tecnica di SafeSeaNet

     La Commissione sviluppa e mantiene, in stretta cooperazione con gli Stati membri, un documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità (IFCD).

     L'IFCD descrive in dettaglio i requisiti di funzionamento e le procedure applicabili agli elementi nazionali e centrali di SafeSeaNet ai fini della conformità con i requisiti comunitari pertinenti.

     L'IFCD include norme su:

     - diritti di accesso, orientamenti per la gestione della qualità dei dati,

     - specifiche concernenti la sicurezza della trasmissione e dello scambio di dati,

     - archiviazione delle informazioni a livello nazionale e centrale.

     L'IFCD indica i mezzi per la conservazione e disponibilità delle informazioni sulle merci pericolose o inquinanti riguardanti servizi di linea cui è stata accordata un'esenzione a norma dell'articolo 15.

     La documentazione tecnica relativa a SafeSeaNet, quali le norme concernenti il formato per lo scambio dei dati, i manuali di utilizzo e le specifiche per la sicurezza della rete, è elaborata e mantenuta dall'Agenzia in cooperazione con gli Stati membri.

     3. Scambio di dati attraverso SafeSeaNet

     Il sistema utilizza norme del settore ed è in grado di interagire con sistemi pubblici e privati impiegati per creare, fornire e ricevere informazioni all'interno di SafeSeaNet.

     La Commissione e gli Stati membri cooperano al fine di valutare la fattibilità e lo sviluppo delle funzionalità che, per quanto possibile, garantiranno che i fornitori di dati, compresi capitani, armatori, agenti, operatori, spedizionieri/caricatori e le competenti autorità, debbano fornire le informazioni solo una volta. Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite siano disponibili per l'uso in tutti i pertinenti sistemi di segnalazione, notifica e VTMIS (sistema di informazione e gestione del traffico marittimo).

     I messaggi elettronici scambiati a norma della presente direttiva e della pertinente legislazione comunitaria sono distribuiti attraverso SafeSeaNet. A tal fine gli Stati membri sviluppano e mantengono le interfacce necessarie per la trasmissione automatica dei dati per via elettronica in SafeSeaNet.

     Laddove le norme adottate a livello internazionale permettano l'instradamento di dati LRIT relativi ad imbarcazioni di paesi terzi, SafeSeaNet è utilizzato per distribuire tra gli Stati membri con un adeguato livello di sicurezza, le informazioni LRIT ricevute conformemente all'articolo 6-ter della presente direttiva.

     4. Sicurezza e diritti di accesso

     Il sistema centrale SafeSeaNet e i sistemi nazionali SafeSeaNet sono conformi ai requisiti previsti dalla direttiva per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni nonchè ai principi e alle specifiche in materia di sicurezza descritti nell'IFCD, in particolare per quanto riguarda i diritti di accesso. Gli Stati membri identificano tutti gli utenti ai quali sono attribuiti un ruolo e una serie di diritti di accesso conformemente all'IFCD.".

 

 

Allegato II

 

(previsto dall'articolo 1, comma 43)

 

«ALLEGATO IV-bis

Elenco delle LCA (Local Competent Authority) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n)

 

N.

Direziomare

Compamare

Circomare

LCA

Locode

1

ANCONA

 

 

X

ITAOI

2

BARI

 

 

X

ITBRI

3

 

TARANTO

 

X

ITTAR

4

 

BRINDISI

 

X

ITBDS

5

CAGLIARI

 

 

X

ITCAG

6

 

ORISTANO

 

X

ITQOS

7

CATANIA

 

 

X

ITCTA

8

 

SIRACUSA

 

X

ITSIR

9

 

POZZALLO

 

X

ITPZL

10

 

MILAZZO

 

X

ITMLZ

11

 

MESSINA

 

X

ITMSN

12

 

AUGUSTA

 

X

ITAUG

13

GENOVA

 

 

X

ITGOA

14

 

SAVONA

 

X

ITSVN

15

 

IMPERIA

 

X

ITIMP

16

 

LA SPEZIA

 

X

ITSPE

17

LIVORNO

 

 

X

ITLIV

18

 

 

PIOMBINO

X

ITPIO

19

 

 

PORTO SANTO STEFANO

X

ITPSS

20

 

PORTOFERRAIO

 

X

ITPFE

21

 

MARINA DI CARRARA

 

X

ITMDC

22

NAPOLI

 

 

X

ITNAP

23

 

 

ISCHIA

X

ITISH

24

 

SALERNO

 

X

ITSAL

25

OLBIA

 

 

X

ITOLB

26

 

PORTO TORRES

 

X

ITPTO

27

 

LA MADDALENA

 

X

ITMDA

28

PALERMO

 

 

X

ITPMO

29

 

PORTO EMPEDOCLE

 

X

ITPEM

30

 

 

LAMPEDUSA

X

ITLMP

31

 

MAZARA DEL VALLO

 

X

ITMAZ

32

 

TRAPANI

 

X

ITTPS

33

 

 

PANTELLERIA

X

ITPNL

34

 

GELA

 

X

ITGEA

35

PESCARA

 

 

X

ITPSR

36

 

TERMOLI

 

X

ITTMI

37

 

ORTONA

 

X

ITOTN

38

RAVENNA

 

 

X

ITRAN

39

REGGIO CALABRIA

 

 

X

ITREG

40

 

CROTONE

 

X

ITCRV

41

 

VIBO VALENTIA

 

X

ITVVA

42

 

GIOIA TAURO

 

X

ITGIT

43

ROMA FCO

 

 

X

ITFCO

44

 

GAETA

 

X

ITGAE

45

 

CIVITAVECCHIA

 

X

ITCVV

46

TRIESTE

 

 

X

ITTRS

47

 

MONFALCONE

 

X

ITMNF

48

VENEZIA

 

 

X

ITVCE

49

 

CHIOGGIA

 

X

ITCHI

 

NOTA: Gli uffici marittimi, come definiti dall'articolo 16 del codice della navigazione, che non sono sede di LCA, partecipano alle attività SafeSeaNet del VTMIS Nazionale, in qualità di “Permitted Locode” della LCA da cui dipendono.

 

 

LEGENDA

 

Termine

Significato

DIREZIOMARE

Direzione Marittima - zona marittima come definita dall'articolo 16 del Codice della Navigazione

COMPAMARE

Compartimento Marittimo come definito dall'articolo 16 del Codice della Navigazione

CIRCOMARE (CIRC)

Ufficio Circondariale Marittimo come definito dall'articolo 16 del Codice della Navigazione

LOCODE

Location Code - sistema codificato dall'UNECE che viene utilizzato per indentificare univocamente i porti in tutto il Mondo (www.unece.org/locode/)

PERMITTED LOCODE

Identificativo, utilizzato nell'ambito del sistema SafeSeaNet, di un ufficio marittimo, come definito dall'articolo 1 del codice della navigazione, che dipende operativamente da una LCA».