§ 67.4.349 - D.Lgs. 8 marzo 2005, n. 52.
Attuazione della direttiva 2003/24/CE relativa ai requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:08/03/2005
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
Art. 2.  Norma di salvaguardia


§ 67.4.349 - D.Lgs. 8 marzo 2005, n. 52.

Attuazione della direttiva 2003/24/CE relativa ai requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri.

(G.U. 18 aprile 2005, n. 89)

 

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

     1. Al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera bb) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«bb-bis) nave ro/ro da passeggeri: una nave da passeggeri che trasporta più di dodici passeggeri e disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria speciale, come definiti nella regola II-2/A/2 di cui all'allegato I;

bb-ter) età: età della nave, espressa in numero di anni dalla data della sua consegna;

bb-quater) persona a mobilità ridotta: chiunque abbia una particolare difficoltà nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli;

bb-quinquies) altezza significativa d'onda (hs): l'altezza media del terzo delle onde di altezza più elevata fra quelle osservate in un dato periodo;

bb-sexies) ente tecnico: l'organismo autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.»;

     b) all'articolo 3, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. L'Amministrazione individua ed aggiorna con proprio decreto l'elenco dei tratti di mare suddiviso secondo i criteri di cui al comma 1, delimitando le zone nelle quali le classi di navi da passeggeri possono operare tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo limitato applicando i criteri per le classi di cui al comma 1. Per le navi ro/ro da passeggeri, l'Amministrazione individua ed aggiorna con decreto anche i corrispondenti valori d'altezza significativa d'onda in tali tratti.

2-ter. L'Amministrazione rende disponibili le informazioni di cui al comma 3 in una banca dati pubblica, accessibile sul sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'Amministrazione comunica alla Commissione europea il sito in cui dette informazioni sono state inserite e tutte le modifiche ad esse apportate, con le relative motivazioni.»;

     c) dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. Requisiti di stabilità e ritiro progressivo dal servizio delle navi ro/ro da passeggeri

1. Fermo restando i pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, le navi ro/ro da passeggeri di classe A, B e C, la cui chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva, devono essere conformi agli articoli 5, 7 e 8, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/25/CE.

2. Fermo restando i pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, le navi ro/ro da passeggeri delle classi A e B, la cui chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al l° ottobre 2004, devono essere conformi agli articoli 5, 7 e 8, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/25/CE, entro il 1° ottobre 2010, tranne il caso in cui siano ritirate dal servizio a tale data o a una data successiva alla quale raggiungono trenta anni di età, ma comunque non più tardi del 1° ottobre 2015.

3. Per determinare l'altezza dell'acqua sul ponte garage, in applicazione dei requisiti specifici di stabilità di cui all'allegato I del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/25/CE, richiamato negli articoli 5, 7 e 8 del medesimo decreto, è impiegata l'altezza significativa d'onda (hs). I valori dell'altezza significativa d'onda sono quelli che, su base annua, non sono superati con una probabilità maggiore del 10%.

4. La nave che segue una rotta che incrocia più di un tratto di mare, con diverse altezze significative d'onda, deve soddisfare i requisiti specifici di stabilità di cui all'allegato I del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/25/CE, richiamato negli articoli 5, 7 e 8 del medesimo decreto, relativi al più elevato valore dell'altezza significativa d'onda individuato per tali tratti.

Art. 4-ter. Requisiti di sicurezza per le persone a mobilità ridotta

1. Fatto salvo quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e oltre ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, le navi da passeggeri di classe A, B, C e D e le unità veloci da passeggeri adibite al trasporto pubblico, al fine di garantire un accesso sicuro alle persone a mobilità ridotta, devono:

a) se la chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva, essere conformi, per quanto fattibile, agli orientamenti contenuti nell'allegato III;

b) se la chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, procedere all'effettuazione delle necessarie modifiche applicando gli orientamenti di cui all'allegato III per quanto ragionevole e possibile, in termini economici, secondo quanto previsto nel piano d'azione nazionale di cui al comma 3.

2. L'Amministrazione consulta e coopera con le associazioni che rappresentano le persone a mobilità ridotta in merito all'attuazione degli orientamenti contenuti nell'allegato III.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora un piano d'azione nazionale per l'applicazione degli orientamenti alle navi e unità veloci la cui chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, da comunicare alla Commissione europea entro il 17 maggio 2005.

4. L'Amministrazione entro il 17 maggio 2006 informa la Commissione europea in merito all'attuazione del presente articolo, per tutte le navi da passeggeri di cui al comma 1, lettera a), per le navi da passeggeri di cui al comma 1, lettera b), autorizzate a trasportare più di 400 passeggeri e per tutte le unità veloci da passeggeri.

5. Le verifiche sulla costruzione delle navi nuove e sulle modifiche strutturali alle navi esistenti per l'adeguamento alle prescrizioni del presente articolo competono all'ente tecnico.»;

     d) dopo l'allegato II, è aggiunto il seguente:

«Allegato III

(Articolo 4-ter)

Orientamenti sui requisiti di sicurezza delle navi da passeggeri e delle unità veloci da passeggeri per le persone a mobilità ridotta.

Nell'applicare gli orientamenti del presente allegato deve essere tenuto conto di quanto previsto nella circolare MSC/735 dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI), del 24 giugno 1996, relativa alla raccomandazione sulla progettazione e la gestione di navi da passeggeri al fine di rispondere alle necessità degli anziani e dei disabili.

1. Accesso alla nave.

Le navi devono essere costruite ed attrezzate in modo tale da consentire alle persone a mobilità ridotta di compiere facilmente e in tutta sicurezza le operazioni di imbarco e sbarco, nonchè da garantire loro l'accesso ai diversi ponti, o autonomamente o mediante rampe o ascensori. Indicazioni su tale accesso devono essere apposte negli altri punti di accesso alla nave e in altre opportune zone in tutta la nave.

2. Cartelli indicatori.

I cartelli indicatori apposti nella nave per informare i passeggeri devono essere collocati in modo da risultare visibili e facilmente leggibili da persone a mobilità ridotta (tra cui le persone con disabilità sensoriali) e posizionati in punti chiave.

3. Mezzi per comunicare messaggi.

L'operatore deve disporre, a bordo della nave, di mezzi per trasmettere sia visivamente sia oralmente a tutte le persone che presentano forme diverse di mobilità ridotta annunci concernenti, ad esempio, ritardi, cambi di programma e servizi di bordo.

4. Segnali di allarme.

Il sistema di allarme e i pulsanti di chiamata devono essere concepiti in modo tale da allertare e da essere accessibili a tutti i passeggeri a mobilità ridotta, comprese le persone con disabilità sensoriali e quelle con disturbi dell'apprendimento.

5. Requisiti supplementari per assicurare la mobilità all'interno della nave.

Corrimani, corridoi e passaggi, porte ed accessi devono essere realizzati in modo tale da permettere il passaggio di una persona su sedia a rotelle. Ascensori, ponti garage, locali passeggeri, alloggi e servizi igienici devono essere progettati in modo da essere accessibili in maniera ragionevole e proporzionata per le persone a mobilità ridotta.».

 

     Art. 2. Norma di salvaguardia

     1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.