§ 67.4.191 – L. 25 maggio 1990, n. 131.
Ordinamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:25/05/1990
Numero:131


Sommario
Art. 1.      1. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo gestisce la segnaletica marittima, fissa e galleggiante, dislocata lungo le coste continentali e insulari e nei [...]
Art. 2.      1. Il Ministero della difesa, oltre che alla direzione del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, provvede
Art. 3.      1. Al servizio dei fari e del segnalamento marittimo sono assegnati
Art. 4.      1. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo è articolato nei seguenti organi facenti parte dell'organizzazione periferica della Marina militare
Art. 5.      1. L'ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo, organo direttivo centrale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, svolge funzioni di natura tecnica e [...]
Art. 6.      1. L'ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo ha le seguenti attribuzioni
Art. 7.      1. L'ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo esercita, alle dirette dipendenze dell'ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo, le seguenti funzioni [...]
Art. 8.      1. I comandi di zona dei fari, organi dipartimentali della Marina militare con dipendenza funzionale di carattere tecnico e logistico dall'ispettorato dei fari e del [...]
Art. 9.      1. Le reggenze dei segnalamenti, organi operativi periferici del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, svolgono, alle dirette dipendenze dei comandi di zona [...]
Art. 10.      1. In situazioni di necessità, qualora l'interruzione o la sospensione del servizio di segnalamento possa compromettere la sicurezza della navigazione, deve comunque [...]
Art. 11.      1. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà adottato il regolamento per il [...]


§ 67.4.191 – L. 25 maggio 1990, n. 131. [1]

Ordinamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

(G.U. 7 giugno 1990, n. 131).

 

     Art. 1.

     1. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo gestisce la segnaletica marittima, fissa e galleggiante, dislocata lungo le coste continentali e insulari e nei porti di interesse nazionale previsti dalle vigenti disposizioni.

     2. La direzione del servizio è affidata al Ministero della difesa, che la esplica tramite l'ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare.

     3. Il servizio presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose, radiofari e racons, con esclusione degli altri tipi di radioassistenze, dei sistemi di comunicazione marittima e degli impianti di controllo del traffico che la legislazione vigente assegna ad altri dicasteri od enti.

 

          Art. 2.

     1. Il Ministero della difesa, oltre che alla direzione del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, provvede:

     a) all'acquisizione, installazione e manutenzione degli impianti di segnalamento ottico, acustico e radioelettrico;

     b) all'acquisizione e gestione dei mezzi navali e terrestri necessari all'espletamento del servizio;

     c) al minuto mantenimento ed all'ordinaria manutenzione dei manufatti e delle infrastrutture del servizio.

     2. Il Ministero dei lavori pubblici provvede alla costruzione, modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del servizio.

 

          Art. 3.

     1. Al servizio dei fari e del segnalamento marittimo sono assegnati:

     a) ufficiali, sottufficiali, militari di truppa della Marina militare nei contingenti determinati dal capo di stato maggiore della Marina nell'ambito della propria competenza istituzionale;

     b) gli appartenenti a qualifiche del personale tecnico civile del servizio dei fari e del segnalamento marittimo del Ministero della difesa;

     c) gli appartenenti ad altre qualifiche del personale civile del Ministero della difesa previste dall'organico per l'assolvimento dei diversi compiti di istituto del predetto servizio.

 

          Art. 4.

     1. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo è articolato nei seguenti organi facenti parte dell'organizzazione periferica della Marina militare:

     a) ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo;

     b) comandi di zona dei fari;

     c) reggenze dei segnalamenti.

 

          Art. 5.

     1. L'ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo, organo direttivo centrale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, svolge funzioni di natura tecnica e logistica.

     2. L'ispettorato, posto alle dirette dipendenze del capo di stato maggiore della Marina, è retto da un ufficiale ammiraglio o da un capitano di vascello del Corpo di stato maggiore.

     3. In aggiunta al personale di cui all'art. 3, all'ispettorato è assegnato, per lo svolgimento di compiti attinenti al settore delle infrastrutture, un ufficiale superiore dell'Arma del genio dell'Esercito compreso nel rispettivo ruolo organico.

 

          Art. 6.

     1. L'ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo ha le seguenti attribuzioni:

     a) dirigere e controllare il servizio di segnalamento delle coste, dei porti, degli ancoraggi, dei pericoli e degli ostacoli alla navigazione, assicurandone l'adeguatezza alle esigenze del traffico marittimo;

     b) disporre la costituzione delle reggenze dei segnalamenti, provvedendo a modificarne il numero e la struttura sulla base delle esigenze di natura operativa, tecnica e logistica;

     c) elaborare progetti o approvare proposte di progetti di enti pubblici e privati riguardanti la segnaletica necessaria ad assicurare la sicurezza del traffico marittimo;

     d) trattare le questioni riguardanti il servizio dei fari e del segnalamento marittimo con le amministrazioni dello Stato aventi competenza in materia di segnalamento marittimo;

     e) rappresentare il servizio nell'ambito delle organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di segnalamento marittimo.

 

          Art. 7.

     1. L'ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo esercita, alle dirette dipendenze dell'ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo, le seguenti funzioni di carattere tecnico e logistico relative all'intera rete nazionale dei segnalamenti:

     a) attuare la programmazione degli interventi tecnici sui materiali e le apparecchiature, sulla base della pianificazione di ammodernamento e rinnovamento predisposta dall'ispettorato;

     b) eseguire le verifiche periodiche, le manutenzioni e le riparazioni dei segnalamenti, nel caso in cui le stesse non possano essere effettuate con i mezzi a disposizione dei comandi di zona dei fari;

     c) gestire i materiali e le apparecchiature in dotazione al servizio dei fari e del segnalamento marittimo;

     d) realizzare, secondo le direttive dell'ispettorato, studi, ricerche e sperimentazioni nel campo della segnaletica marittima;

     e) svolgere corsi di formazione professionale del personale civile dei fari in prova e attività didattica di aggiornamento del personale in servizio.

     2. L'ufficio è retto da un capitano di vascello del Corpo di stato maggiore.

     3. L'ufficio dispone di una officina di costruzione e riparazione, di laboratori per studi, ricerche, prove e collaudi, di infrastrutture didattiche e del magazzino centrale del materiale del servizio.

 

          Art. 8.

     1. I comandi di zona dei fari, organi dipartimentali della Marina militare con dipendenza funzionale di carattere tecnico e logistico dall'ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo, assicurano l'efficienza operativa del servizio di segnalamento nell'ambito della propria competenza territoriale, provvedendo a:

     a) eseguire, con i mezzi a propria disposizione o con la collaborazione dell'ufficio tecnico dei fari, le verifiche periodiche, le riparazioni e le manutenzioni dei segnalamenti;

     b) informare tempestivamente gli organi superiori competenti sullo stato di affidamento della segnaletica marittima;

     c) attuare le predisposizioni necessarie per fronteggiare, in situazioni di necessità, secondo quanto disposto nell'art. 10, le esigenze del servizio;

     d) fornire ad enti pubblici e privati interessati al traffico marittimo la consulenza nel campo della segnaletica.

     2. Ciascun comando di zona è retto da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore.

 

          Art. 9.

     1. Le reggenze dei segnalamenti, organi operativi periferici del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, svolgono, alle dirette dipendenze dei comandi di zona dei fari, i seguenti compiti:

     a) assicurare il funzionamento degli apparati di uno o più fari, radiofari, e segnalamenti marittimi, provvedendo, nell'ambito dell'area di propria competenza, al trasporto dei materiali occorrenti ed eliminando, con i mezzi a disposizione, eventuali avarie agli impianti allo scopo di garantire la continuità operativa del servizio di segnalamento;

     b) eseguire la manutenzione ordinaria degli impianti fissi e galleggianti in dotazione;

     c) provvedere alla conservazione ed alle riparazioni di piccola manutenzione degli edifici e manufatti assegnati;

     d) impiegare direttamente i mezzi navali e terrestri di cui dispongono, effettuando la manutenzione ordinaria degli stessi.

     2. Il farista con maggiore anzianità di ruolo, in servizio presso ciascuna reggenza, assume l'incarico di reggente.

     3. La sorveglianza di segnalamenti fissi o galleggianti lontani dalla sede della reggenza può essere affidata alle autorità marittime locali.

     4. La sorveglianza dei segnalamenti situati all'interno di installazioni della Marina militare può essere affidata a personale militare ivi in servizio.

 

          Art. 10.

     1. In situazioni di necessità, qualora l'interruzione o la sospensione del servizio di segnalamento possa compromettere la sicurezza della navigazione, deve comunque essere garantita la continuità dell'attività operativa. A tal fine gli alti comandi periferici della Marina militare adottano gli opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario, all'impiego di personale militare all'uopo addestrato.

     2. Qualora la situazione numerica dei faristi presenti nella reggenza dei segnalamenti non consenta di assicurare la continuità del servizio per periodi di limitata durata, il comando di zona dei fari può:

     a) disporre l'invio di personale civile da altra sede o di personale militare addestrato per interventi in situazioni di necessità;

     b) affidare la sorveglianza dei segnalamenti alle autorità marittime locali.

 

          Art. 11.

     1. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà adottato il regolamento per il funzionamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.